Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14706 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36346/2019 proposto da:

B.N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositato il

21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, B.N.E., di origine marocchina, ha impugnato il provvedimento del Giudice di pace di Melfi, con il quale veniva disposta, a seguito di udienza in Camera di consiglio del 21 ottobre 2019, convalida di decreto, emesso in data 17 ottobre 2019, di trattenimento del ricorrente presso Centro per il rimpatrio, su richiesta formalizzata dal Questore di Potenza il 19 ottobre 2019, al fine di eseguire l’espulsione dello straniero.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Giudice di pace ha disposto convalida del decreto di trattenimento del ricorrente, in quanto: “il provvedimento di espulsione è stato emesso ex art. 14, comma 5-ter T.U.I., per non aver l’odierno trattenuto ottemperato all’ordine di allontanamento del Questore di lasciare il territorio italiano entro sette giorni, secondo quanto risulta dal provvedimento di espulsione, posto a base del provvedimento di trattenimento di cui trattasi”.

3. – Il Ministero dell’interno (legittimato a contraddire) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con unico motivo di ricorso, viene dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per aver il Giudice di pace convalidato provvedimento presupposto inefficace, poichè emesso in data 8 settembre 2017 e mai eseguito.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso non censura la ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento di convalida del Giudice di pace di decreto espulsivo, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, per violazione dell’ordine di allontanamento, disposto dal Questore, dal territorio nazionale entro sette giorni, disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, dell’anzidetto D.Lgs., “allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento”, là dove il ricorrente si limita ad asserire che la convalida del decreto emesso a norma dell’art. 14, comma 5-ter, trovi presupposto in provvedimento espulsivo ineseguito datato al 2015, mentre la norma invocata non stabilisce alcun limite temporale di efficacia del provvedimento espulsivo (cfr., per argomentazione desumibile, Cass. n. 2746/2002). Nè è pertinente il richiamo del ricorrente al precedente di cui a Cass. n. 20662/2017, che verte su fattispecie diversa, riguardante la successione tra più decreti di espulsione, con perdita di efficacia del primo decreto emesso in ordine temporale e in base al quale era stato adottato il provvedimento di trattenimento.

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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