Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14706 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 10/07/2020), n.14706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25216/2017 proposto da:

Futura Srl, in persona dell’amministratore unico sig.

V.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 4, presso lo

studio dell’avvocato Aldo Pinto, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Corte Barchetto s.a.s., in persona del legale

rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli

77, presso lo studio dell’avvocato Iacopo Squillante, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

J.S.M., O.S., Se.Sa.,

elettivamente domiciliate in Roma, via di Ripetta 70, presso lo

studio dell’avvocato Lotti Massimo, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.I.V., GE.RI.CA. Gestione Ristorazione e Catering

s.r.l. in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4121/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Le sig.re S.J.M., Se.Sa. e O.S. convenivano davanti al Tribunale di Roma la sig.ra C.I.V. per sentirla condannare alla demolizione di un manufatto realizzato sulla terrazza di copertura dell’immobile di proprietà di quest’ultima sito in (OMISSIS), nonchè al risarcimento dei danni.

Le attrici deducevano di essere proprietarie di appartamenti ubicati nello stabile di (OMISSIS), antistanti il manufatto oggetto della domanda di demolizione, e assumevano che quest’ultimo era stato realizzato in violazione delle distanze legali.

Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra C., la quale contestava la domanda attorea deducendo tra l’altro, per quanto qui ancora interessa, di aver usucapito il diritto di tenere la propria sopraelevazione a distanza inferiore a quella legale, giacchè la stessa altro non era che la ristrutturazione di un manufatto preesistente, risalente all’inizio degli anni ‘80.

La sig.ra C. chiamava altresì in causa le società GE.RI.CA. s.r.l. e Futura s.r.l., le quali avevano diacronicamente condotto in locazione l’immobile de quo, entrambe assumendo l’obbligo di manleva in favore della convenuta in relazione ad eventuali contestazioni di terzi o della pubblica amministrazione inerenti al manufatto in questione.

Nel giudizio interveniva anche la società Immobiliare Corte Barchetto s.a.s., la quale parimenti deduceva, a propria volta, che il manufatto della convenuta era stato realizzato in violazione delle distanze legali rispetto al proprio immobile, sito in (OMISSIS), chiedendo la condanna della sig.ra C. alla demolizione del manufatto stesso ed al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta dalle attrici sig.re S., Se. e O. e dalla intervenuta società Corte Barchetto s.a.s., condannando la convenuta alla demolizione del manufatto realizzato nell’edifico di (OMISSIS) in violazione delle distanza tra fabbricati; rigettava la domanda di risarcimento del danno svolta dagli attori e dall’intervenuta; condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite; accertava l’obbligo solidale delle chiamate in causa GE.RI.CA. s.r.l. e Futura s.r.l. di rimborsare alla sig.ra C. ogni esborso derivante dalla sentenza e di rifonderle le spese di lite.

Adita con l’appello principale della Futura s.r.l. e con gli appelli incidentali della sig.ra C. e delle sig.re S., Se. e O., la Corte d’appello di Roma rigettava le impugnazioni della Futura s.r.l. e della sig.ra C. e dichiarare inammissibile l’impugnazione delle sig.re S., Se. e O..

Avverso la sentenza della corte capitolina la società Futura s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi.

Tanto le sig.re S., Se. e O. quanto la Immobiliare Barchetto s.a.s. hanno presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 18 settembre 2019, per la quale solo le controricorrenti hanno depositato memorie difensive.

Il 25 ottobre 2019, dopo la celebrazione dell’adunanza, il procuratore della società Futura s.r.l. ha depositato sentenza del tribunale di Roma del 24 ottobre 2019 dichiarativa del fallimento della stessa.

In primo luogo va sottolineata l’irrilevanza del fallimento della società ricorrente, non solo perchè successivo alla celebrazione dell’adunanza in cui la presente causa è stata decisa ma, preliminarmente, perchè l’intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (così, tra le tante, Cass. 27143/17).

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1158 e 1167 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa disattendendo l’eccezione di acquisto per usucapione della servitù di mantenimento di costruzione a distanza inferiore a quella legale. La doglianza attinge l’affermazione dell’impugnata sentenza (fondata sul presupposto di fatto che l’attuale manufatto sarebbe un’opera totalmente nuova rispetto alla struttura preesistente, la cui demolizione avrebbe determinato una cesura tra le due opere) che “il diritto eventualmente acquisito per decorso del tempo a mantenere l’opera in violazione delle distanze è venuto meno per effetto della rimozione della struttura originaria” (pag. 6, terzo capoverso, della sentenza).

Secondo la ricorrente non avrebbe alcuna rilevanza l’asserita diversità o novità dell’attuale manufatto rispetto a quello preesistente, giacchè quest’ultimo, quand’anche diverso da quello attuale, sarebbe stato comunque qualificabile come costruzione suscettibile di determinare l’acquisto per usucapione del diritto di deroga alle distanze legali. D’altra parte, si argomenta nel mezzo di impugnazione, la demolizione del preesistente manufatto non avrebbe effetto interruttivo del possesso del diritto di tenere un manufatto a distanza inferiore a quella legale; diritto che comunque, aggiunge ancora la ricorrente, era già sorto al momento della realizzazione del manufatto attuale (avvenuta 2004) giacchè il manufatto preesistente risaliva almeno all’anno 1984.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L’impugnata sentenza ha escluso che la signora C. avesse acquistato per usucapione il diritto di mantenere la propria costruzione a distanza inferiore a quella di legge sulla duplice ragione che:

a) l’attuale costruzione, realizzata solo nel 2004, non costituisce ristrutturazione della precedente ma è da quest’ultima completamente diversa, divergendo dalla stessa per destinazione d’uso, superficie commerciale, cubatura, facciate;

b) l’attuale costruzione è stata realizzata previa demolizione della costruzione precedente, cosicchè il diritto (eventualmente) sorto di mantenere questi ultima si è estinto con l’abbattimento della stessa.

Nel motivo di ricorso si censurano, come si è visto, entrambe le rationes decidendi.

La statuizione sub a) viene denunciata sia sotto il profilo della violazione del principio che la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata (Cass. 22086/07), sia sotto il profilo della violazione del principio che l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici è ammissibile anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva (Cass. 3979/13). Nessuno di tali due principi, tuttavia, contrasta con la suddetta ratio decidendi, la quale, per converso, risulta perfettamente allineata all’insegnamento di questa Corte alla cui stregua “in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l’assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura” (Cass. 15041/18; nello stesso senso, Cass. 362/17, Cass. 14902/13).

Resistendo all’impugnazione la ratio sub a), viene meno l’interesse del ricorrente alla censura della ratio sub b).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 873 c.c. e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di pronunciarsi sull’eccezione da lei proposta in ordine alla modalità – lineare non radiale – di determinazione delle distanze tra fabbricati. Nel mezzo di impugnazione si afferma, infatti, che il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, prescriverebbe l’osservanza della distanza minima solo tra edifici che si fronteggiano.

La censura relativa al vizio di omessa pronuncia va giudicata inammissibile, perchè la stessa (proposta con riferimento al n. 3, invece che al n. 4, dell’art. 360 c.p.c.) non contiene alcuna univoca richiesta di declaratoria di nullità dell’impugnata sentenza (cfr. SSUU 17931/13 “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”).

Parimenti inammissibile risulta la denuncia di violazione di legge, con la quale si censura l’applicazione delle criterio di misurazione radiale, invece che lineare, delle distanze tra i fabbricati delle parti. Tale denuncia, infatti, per un verso, non è pertinente alla motivazione della sentenza gravata, giacchè non attinge specificamente l’affermazione, ivi contenuta, che “La specifica violazione delle distanze non è stata, peraltro, oggetto di specifica contestazione da parte della Futura s.r.l.”; per altro verso, postula una circostanza di fatto (che gli edifici delle parti non si fronteggino) che non emerge dalla sentenza gravata e non può formare oggetto di accertamento nel giudizio di cassazione.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2969 c.c., art. 194 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c., comma 4, deducendo la natura esplorativa della consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio di primo grado. Nel mezzo di ricorso si sostiene che la prova delle circostanze di fatto riportate nella consulenza tecnica poteva essere fornita solo attraverso gli ordinari mezzi di prova e non anche attraverso l’indagine peritale e si lamenta altresì l’illegittima acquisizione di documenti effettuata dal C.T.U. ed autorizzata dal Tribunale di Roma in violazione delle preclusioni istruttorie.

Anche il terzo motivo va disatteso.

La denuncia di violazione di legge enunciata nella rubrica del motivo, relativa al contenuto del quesito affidato al C.T.U. ed al provvedimento con cui il Tribunale ha autorizzato il consulente ad acquisire documenti nel corso delle operazioni peritali, va giudicata inammissibile perchè risulta rivolta contro decisioni adottate nel giudizio di primo grado, su cui la sentenza gravata non si è pronunciata.

Quanto alla denuncia di omessa pronuncia svolta al termine dello sviluppo del motivo – che è quella effettivamente pertinente alla sentenza impugnata – la stessa va a propria volta giudicata inammissibile perchè non contiene alcuna univoca richiesta di declaratoria di nullità dell’impugnata sentenza (cfr. SSUU 17931/13, già sopra citata nel corso dell’esame del secondo motivo del ricorso).

Con il quarto motivo di impugnazione, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non ammettendo le prove richieste dall’odierna ricorrente in ordine alla preesistenze e consistenza del manufatto. In particolare la ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova per testi sul capitolo: “vero che sulla terrazza di copertura dell’immobile di proprietà della sig.ra C.I.V., sito in (OMISSIS) insiste un manufatto che copriva l’intera area della terrazza stessa”. Tale prova – che ad avviso della ricorrente “avrebbe offerto la dimostrazione di circostanze di tale portata da invalidare l’efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito” (i virgolettati sono tratti dalla terz’ultima pagina del ricorso per cassazione) – è stata giudicata irrilevante dalla Corte d’appello alla luce della espletata consulenza tecnica di ufficio, nonchè alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4630/15, che aveva accertato la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Roma aveva rigettato l’istanza di concessione in sanatoria avanzata dalla signora C. con riguardo alla sopraelevazione per cui è causa; sentenza della quale il giudice amministrativo scriveva “non v’è dubbio, pertanto, come nella specie sia stata realizzata sugli immobili in questione dopo il 31 marzo 2003 una vera e propria sopraelevazione, con demolizione del preesistente e costruzione di un nuovo corpo di fabbrica che nulla ha a che fare con l’originaria struttura con copertura in eternit”.

Il motivo va pur esso disatteso, perchè il fatto in relazione al quale si lamenta l’omesso esame, la cui prova era stata offerta mediante la prova testimoniale non ammessa, è privo della caratteristica della decisività. Il riferimento del capitolo sopra trascritto ad un “manufatto che copriva l’intera area della terrazza” è infatti palesemente inidoneo a dimostrare l’assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura; assoluta identità necessaria, alla stregua della giurisprudenza citata nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, per poter sostenere la tesi, propugnata dalla società ricorrente, della continuità tra il manufatto attualmente in essere e quello realizzato negli anni ‘80.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.300, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge, tanto per le controricorrenti S.J., Se. e O. quanto per la controricorrente società Immobiliare Corte Barchetto s.a.s..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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