Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14705 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36335/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositato il

21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, B.M., cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento reso dal Giudice di pace di Melfi, il quale disponeva, a seguito di udienza in Camera di consiglio del 21 ottobre 2019, la convalida della richiesta di proroga, avanzata il 19 ottobre 2019 dal Questore di Potenza, di provvedimento di trattenimento dell’istante, per ulteriori 30 giorni, presso Centro di permanenza per il rimpatrio.

2. – Il Giudice di pace di Melfi ha accolto la richiesta di proroga di trattenimento dell’istante, poichè “risulta che vi è necessità di procedere all’identificazione del trattenuto e al rilascio di lasciapassare, quali motivi posti a base della richiesta di proroga”.

3. – Il Ministero dell’interno (legittimato a contraddire) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione proposto, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, comma 5, nonchè artt. 24 e 111 Cost., per aver il Giudice di pace reso una motivazione apparente sulle ragioni poste a fondamento della decisione di convalida della richiesta di proroga, peraltro avanzata tardivamente.

1.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

1.1.1 – Secondo orientamento consolidato di questa Corte, il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 6064/2019).

Nel caso di specie, il Giudice di pace ha espresso una motivazione solo apparente in punto di operato accertamento sulla sussistenza di indici concreti tali da far ritenere necessario il trattenimento dello straniero presso il Centro, limitandosi a evocare le ragioni addotte dal Questore a fondamento della richiesta di proroga.

1.1.2. – E’, invece, inammissibile la censura che deduce la tardività della richiesta di proroga del trattenimento (che si assume avanzata “dopo diciannove giorni dalla convalida dello stesso, e, quindi, undici giorni prima della scadenza”), giacchè il ricorrente non dà contezza puntuale, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, della data dell’atto presupposto della richiesta di proroga del trattenimento e relativa convalida oggetto di impugnazione.

2. – Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e il provvedimento impugnato cassato con rinvio degli atti al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA