Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14705 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 18/06/2010), n.14705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Ceramiche CASSAR s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, viale
Paridi 43, presso lo studio dell’avvocato Francesco D’Ayala Valva che
la rappresenta e difende, unitamente all’avv.to Turchi Massimo,
giusta procura speciale in margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 49/10/08 della Commissione tributaria
regionale di Bologna, emessa il 5 maggio 2008, depositata il 4 luglio
2008, R.G. 1683/07;
udito l’Avvocato Massimo Turchi per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.
Dott. Velardi Maurizio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente, Ceramiche Caesar s.p.a., dell’avviso di accertamento dell’Ufficio delle II.DD. di Sassuolo con il quale era stato rettificato il reddito relativo all’anno di imposta 2003. La società ricorrente ha contestato il recupero a tassazione degli interessi passivi corrisposti alla società capogruppo a seguito di un finanziamento immotivatamente ritenuto dall’Amministrazione finanziaria senza giustificazioni economiche;
2. La C.T.P. di Modena accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).
Ritiene che:
1. il ricorso sia inammissibile e comunque infondato in quanto presuppone che la decisione della CTR sia basata sull’erronea convinzione della insindacabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria del carattere antieconomico di un’operazione deliberata da una società. La motivazione della sentenza impugnata si basa invece sul riscontro della destinazione del finanziamento al buon funzionamento e alla operatività della società e della equivalenza degli interessi passivi corrisposti alla capogruppo rispetto a quelli corrisposti dalla società contribuente agli istituti bancari. Infine la CTR ha ritenuto una scelta gestionale quella della contemporanea distribuzione di utili ai soci. Pertanto la decisione doveva essere impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile, anche alla luce delle argomentazioni difensive svolte dall’Agenzia delle Entrate nella memoria con la quale si reitera la valutazione di irrazionalità economica dell’operazione di distribuzione di utili a favore della capo-gruppo (controllante) e di stipulazione di un finanziamento ad opera della stessa capo-gruppo al fine di mettere in rilievo la finalità elusiva della complessiva operazione e si censura la motivazione della sentenza impugnata;
ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi in relazione alla peculiarità processuale e fattuale della controversia per compensare le spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010