Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14705 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2355/2014 proposto da:

PALAZZANI PROJECT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in persona

del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 46, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA FINZI;

– ricorrente –

contro

CREDITORI della PALAZZANI PROJECT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE,

B.M.T., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL

TRIBUNALE DI BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il ricorso ha ad oggetto decreto del Tribunale di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ai sensi della L. Fall., art. 173, non seguita da sentenza dichiarativa del fallimento.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il ricorso è pertanto inammissibile, non avendo detto decreto carattere decisorio (Cass. Sez. U. 28/12/2016, n. 27073);

in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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