Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14705 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017), n. 14705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2355/2014 proposto da:
PALAZZANI PROJECT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in persona
del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 46, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA FINZI;
– ricorrente –
contro
CREDITORI della PALAZZANI PROJECT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE,
B.M.T., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL
TRIBUNALE DI BRESCIA;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il
11/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il ricorso ha ad oggetto decreto del Tribunale di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ai sensi della L. Fall., art. 173, non seguita da sentenza dichiarativa del fallimento.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il ricorso è pertanto inammissibile, non avendo detto decreto carattere decisorio (Cass. Sez. U. 28/12/2016, n. 27073);
in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017