Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14705 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 10/07/2020), n.14705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10927/2016 proposto da:

Nostoi Srl, in persona dell’amministratore e legale rappresentate

p.t., L.M.G., elettivamente domiciliata in Roma v.

Tacito 41, presso lo studio dell’avvocato Stefania Di Ciommo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Del Villano Stefano;

– ricorrente –

contro

Ministero Della Giustizia, (OMISSIS) e Procura Della Repubblica c/o

Tribunale Trani;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, RG 4594/2015, depositata

il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani e del Ministero della Giustizia la società Nostoi s.r.l. – fornitrice di servizi e di assistenza scientifica in ambito archeologico – adiva il tribunale di Trani chiedendo, in via principale, “previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, della validità dell’offerta n. 24/14 del 03.10.2014 accettata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, nella persona del Pubblico Ministero Dott. R.M., accertare il grave inadempimento posto in essere da parte resistente nella liquidazione dei compensi spettanti alla ricorrente e, conseguentemente, annullare e/o revocare il decreto emesso dal P.M. Dott. R.M. in data 20.06.2015 con cui vengono liquidati “Euro 2.940,53 per onorari oltre ad Euro 646,92 per IVA, se dovuta” e condannare le parti resistenti al pagamento della somma di Euro 28.352,60 di cui alla nota pro forma n. 01/2015 inviata dalla Nostoi s.r.l. in data 6.3.2015″.

La società Nostoi lamentava che l’importo liquidatole dalla Procura di Trani per la consulenza tecnica dalla stessa svolta in favore di detto Ufficio mediante l’esecuzione di saggi di scavi archeologici all’interno di un cantiere in (OMISSIS) era largamente inferiore alla somma prevista nell’offerta n. 24/2014 del 2.10.2014 che essa, all’uopo sollecitata dal Commissariato della Polizia di Stato di Canosa, aveva trasmesso a detta Procura della Repubblica e che era stata tacitamente accettata dal magistrato che dirigeva le indagini mediante il conferimento dell’incarico di consulenza.

Il Tribunale di Trani, dichiarata la contumacia del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani e del Ministero della Giustizia, qualificava l’azione esercitata dalla Nostoi s.r.l. come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e la giudicava inammissibile sul rilievo che con la stessa non si lamentava la violazione dei criteri legali di liquidazione dei compensi agli ausiliari, bensì la violazione di presunti accordi contrattuali; secondo il Tribunale, quindi, l’opposizione proposta dalla Nostoi s.r.l. esulava dal campo di applicazione del giudizio disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

La suddetta pronuncia è stata impugnata per cassazione dalla Nostoi s.r.l., sulla scorta di tre motivi.

Gli intimati non hanno spiegato attività difensiva.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 18.09.2019 per la quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso e la società ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrete lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; l’erronea qualificazione della domanda proposta dalla Nostoi s.r.l.; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l’azione da lei proposta come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, invece che come domanda di condanna al pagamento di quanto richiesta nella proposta n. 24/2014 del 2.10.2014 ed accettato dalla Procura della Repubblica.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, denunciando l’omesso esame della domanda concretamente proposta dalla Nostoi s.r.l. e la violazione del principio di conservazione degli atti. La società ricorrente sostiene che il giudice, dopo aver errato nell’interpretare la domanda come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha poi ulteriormente errato giudicando tale domanda inammissibile (perchè non conforme al contenuto tipico dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170), invece che riqualificarla ed esaminarla per i contenuti che la medesima effettivamente proponeva; contenuti che avevano ad oggetto non la violazione dei criteri legali di liquidazione dei compensi degli ausiliari, bensì l’inadempimento di una obbligazione contrattualmente assunta.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter c.p.c. in cui il Tribunale di Trani sarebbe incorso dichiarando la domanda inammissibile ancorchè, ai sensi del comma 2 del detto articolo, debbano giudicarsi inammissibili soltanto le domande non rientranti tra quelle indicate nell’art. 702 bis c.p.c., ossia sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

I primi due mezzi di ricorso possano essere esaminati congiuntamente perchè propongono, sotto distinti profili, una sola doglianza.

La Nostoi s.r.l., infatti, si duole perchè il tribunale:

– dapprima ha erroneamente qualificato l’azione da lei proposta come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, invece che come domanda di esatto adempimento contrattuale; al riguardo la società ricorrente sottolinea come nel proprio atto introduttivo non fosse contenuto alcun richiamo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;

– poi – rilevato che la domanda non aveva il contenuto tipico dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (vale a dire la richiesta di verifica della conformità della liquidazione ai canoni legali), ma proponeva, appunto, una domanda di adempimento contrattuale – ha dichiarato la domanda stessa inammissibile, perchè estranea al paradigma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, invece che pronunciarsi sul suo effettivo contenuto.

La doglianza va disattesa, perchè si fonda su un equivoco.

Nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio – riportate nella prima pagina del ricorso per cassazione (e sopra trascritte nel primo capoverso della presente ordinanza) – la Nostoi s.r.l. chiedeva espressamente di “annullare e/o revocare” il decreto di liquidazione del compenso dovutole per l’incarico svolto a favore della Procura di Trani; ciò premesso, il Collegio osserva che il decreto di liquidazione giudiziale dei compensi dell’ausiliario non è, come mostra di ritenere la difesa del ricorrente, un atto di liquidazione di crediti di fonte contrattuale, bensì un atto di liquidazione di crediti di fonte legale; esso, quindi, non è contestabile mediante un’azione di adempimento ma, esclusivamente, con un atto avente la forma dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e il contenuto di una richiesta di verifica della conformità della liquidazione ai parametri legali; donde la correttezza del giudizio di inammissibilità pronunciato dal tribunale.

Il terzo mezzo non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, perchè, come osservato dal Procuratore Generale, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso non perchè la domanda non rientrasse tra quelle indicate dall’art. 702 bis c.p.c., ma perchè essa non era riconducibile al paradigma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati spiegato attività difensiva in questa sede.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il rigetto del ricorso.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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