Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14704 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36330/2019 proposto da:
E.K.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositato il
21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, E.K.H., cittadino di origine marocchina, ha impugnato provvedimento del Giudice di pace di Melfi, reso pubblico il 21 ottobre 2019, con cui, a seguito di udienza camerale, veniva disposta convalida del decreto, emesso e notificato in data 17 ottobre 2019, di trattenimento del ricorrente presso Centro per il rimpatrio, su richiesta formalizzata dal Questore di Potenza in data 19 ottobre 2019, al fine dare esecuzione all’espulsione dello straniero.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Giudice di pace ha disposto convalida di decreto di trattenimento del ricorrente “preso atto che il provvedimento di espulsione presupposto è stato emesso ex art. 14, comma 5-ter T.U.I. per non aver ottemperato all’ordine del Questore di Roma di lasciare l’Italia entro sette giorni”.
3. – Il Ministero dell’interno (legittimato a contraddire) non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – Con unico motivo di ricorso, viene dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, per aver il Giudice di pace convalidato provvedimento di espulsione presupposto non più efficace, poichè emesso dal Prefetto in data 3 marzo 2015 e mai eseguito.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Esso non censura la ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento di convalida del Giudice di pace di decreto espulsivo, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, dell’anzidetto D.Lgs., “allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento”, là dove il ricorrente si limita ad asserire che la convalida del decreto emesso a norma dell’art. 14, comma 5-ter, trovi presupposto in provvedimento espulsivo ineseguito datato al 2015, mentre la norma invocata non stabilisce alcun limite temporale di efficacia del provvedimento espulsivo (cfr., per argomentazione desumibile, Cass. n. 2746/2002).
3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021