Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14704 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. un., 18/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 18/06/2010), n.14704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. e C.G., nella qualità di soci e

legali rappresentanti della Società “La Melagrana S.n.c. di Chiarini

Giovanni e Marino” elettivamente domiciliati in Roma, piazza Augusto

Imperatore 22, presso l’avv. Guido Pottino, che, unitamente all’avv.

Zauli Carlo, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Romagna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 332, presso

l’avv. De Majo Giuseppe, che, unitamente all’avv. Ghigi Romualdo, la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione alla causa

civile pendente innanzi al Tribunale di Ravenna, R.G. n. 986/07;

Sentito l’avv. De Majo Giuseppe per la controricorrente Equitalia

Romagna S.p.a.;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’8 giugno

2010 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte dal P.G., che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso con la dichiarazione della giurisdizione

del giudice ordinario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne un’azione proposta dai sig.ri M. e C.G. avverso la SO.RI.T. S.p.A. (ora Equitalia Romagna S.p.A.), i quali, lamentando che la società concessionaria convenuta aveva loro notificato una richiesta di pagamento per IRPEF ed ILOR 1990 1991, 1992 e 1993 e relative sanzioni ed interessi, procedendo ad un pignoramento presso terzi, convenivano innanzi al Tribunale di Ravenna la medesima società per ivi sentir dichiarare la inesistenza e/o prescrizione delle crediti pretesi e condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e per responsabilità aggravata. Costituitasi in giudizio, la società concessionaria eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e in via di tuziorismo l’autorizzazione a chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale, costituitasi a sua volta, eccepiva anch’essa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. 11 giudice adito rinviava la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni sul difetto di giurisdizione.

Gli attori proponevano, quindi, regolamento preventivo di giurisdizione. Si è costituita la società concessionaria che resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

I ricorrenti giustificano il proprio assunto – sussiste nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario qualificando, in verità non sempre in modo del tutto chiaro, l’azione da essi svolta come opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale loro notificata e facendo appello alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, come norma legittimante, nel caso, il ricorso al giudice ordinario.

Il ricorso non è fondato. Appare manifestamente dal ricorso stesso, che riproduce l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Ravenna, la natura tributaria del credito azionato dalla società concessionaria, il quale per stessa ammissione dei ricorrenti riguarda le imposte dovute a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni dal 1990 al 1993, con relative sanzioni ed interessi: da ciò consegue l’inapplicabilità della norma richiamata e la improponibilità, innanzi al giudice ordinario, della opposizione all’esecuzione. Infatti, in modo assolutamente inequivoco, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, esclude le entrate tributarie elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nelle quale quelle cui si riferisce la controversia in esame pacificamente rientrano, dal novero di quelle per le quali non si applica il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, come modificato dall’art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 46 del 1999: detta norma non ammette, in relazione all’espropriazione forzata sulla base dei ruoli per la riscossione delle imposte, le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Queste Sezioni Unite hanno già affermato che per le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, alle Commissioni tributarie resta l’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, secondo quanto disposto dalla L. n. 46 del 1999, art. 29: sono, invece, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e ss. c.p.c. quando si tratte di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario, come ad es. l’opposizione avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato (Cass. S.U. n. 23667 del 2009).

Sicchè nel caso di specie non può esservi dubbio sul fatto che la giurisdizione spetti al giudice tributario, tanto più che i ricorrenti chiedono l’accertamento dell’inesistenza della pretesa tributaria, materia che costituisce oggetto di giurisdizione esclusiva. Di conseguenza le parti andrebbero rimesse innanzi al giudice tributario.

Ma alla giurisdizione tributaria, secondo quanto risulta dal controricorso e dalla documentazione allo stesso allegata, almeno uno dei ricorrenti già si è rivolto, proponendo ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna contro l’atto di pignoramento e gli avvisi di mora sulla cui base era stato eseguito, ricorso respinto, con sentenza pronunciata il 14 febbraio 2008 e passata in giudicato, in quanto alla mancata impugnazione delle cartelle esattoriali conseguiva l’improponibilità di ogni ulteriore impugnazione. Pertanto, la questione di giurisdizione deve ritenersi in tal modo esaurita, non essendo ammissibile che mediante l’uso surrettizio del regolamento preventivo qui proposto, possa di nuovo introdursi avanti al giudice tributario quel medesimo giudizio che già si è concluso con una sentenza passata in cosa giudicata.

Il ricorso deve, quindi, ritenersi inammissibile, essendo già intervenuta sulla medesima questione pronuncia del giudice di merito, giurisdizionalmente competente, passata in giudicato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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