Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14704 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5123/2017 proposto da:

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABINO RASCIO;

– ricorrente –

contro

UDICARE SRL, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO MANILI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAMN LNRCO NAVARRA;

– resistente –

e contro

C.C., C.D.;

– incidentali –

avverso l’ordinanza n. 3926/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte Di Cassazione, con l’ordinanza n. 3926 del 2017 (pubblicata il 14 febbraio 2017), della 6-1 sezione, ha accolto il ricorso per regolamento di competenza e dato le conseguenti statuizioni, alcune delle quali contenenti un doppio errore materiale che, su istanza della Curatela vittoriosa, la quale ha notificato il ricorso alla controparte Udicare srl che ha svolto considerazioni adesive, sicchè le dette statuizioni erronee devono essere corrette con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive.

Il ricorso per la correzione degli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., pertanto, risulta manifestamente fondato, essendo palese che le parole erronee sono del tutto estranee alla logica del provvedimento in esame, con riferimento:

a p. 3, secondo rigo del dispositivo della sentenza in premessa, dove risulta per errore detto “Macerata”, in luogo di “Napoli”; a p. 4, terzo e quarto rigo del dispositivo della stessa sentenza, dove risultano per errore le parole “dai due risparmiatori”, in luogo di quelle corrette, “dalla Curatela Fallimentare”.

Di conseguenza, devono disporsi le dette correzioni e deve essere concesso, come richiesto, il nuovo termine per la riassunzione del processo, a far data dalla notifica del presente provvedimento contenente la correzione dei due menzionati errori materiali.

Non v’è materia per provvedere alla rifusione delle spese di questa speciale procedura, non essendovi tra le parti conflitto in ordine ai punti definiti in questa sede.

PQM

 

La Corte:

Accoglie il ricorso per la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 3926 del 2017 (pubblicata il 14 febbraio 2017), della 6-1 sezione della Corte di Cassazione, e così dispone:

a p. 3, secondo rigo del dispositivo della sentenza in premessa, sostituire la parola “Macerata” con “Napoli”; a p. 4, terzo e quarto rigo del dispositivo della stessa sentenza, sostituire le parole “dai due risparmiatori”, con le seguenti: “dalla Curatela Fallimentare”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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