Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14703 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7960/2013 proposto da:

A.C., (OMISSIS), D.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentate e difese dall’avvocato

ETTORE SANTUCCI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., NUOVA MAA ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 248/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il D.M. propose alla corte d’appello di Napoli istanza di revocazione della sentenza con la quale la stessa corte, in accoglimento dell’appello incidentale della Nuova Maa Ass.ni, aveva riformato la prima sentenza e respinto la domanda risarcitoria dello stesso D.M.. Gli errori revocatori attribuiti dall’istante al giudice d’appello consistevano: a) nell’avere interpretato il mandato conferito dalla compagnia assicuratrice al proprio difensore come esteso al potere di proporre appello incidentale; b) nel non avere rilevato l’inammissibilità per tardività dell’appello incidentale (ma la sentenza impugnata è perplessa sulla circostanza che questa sia la reale censura revocatoria mossa dal ricorrente alla sentenza: “Sembra di capire” pag. 2 sentenza).

La corte d’appello di Napoli, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha respinto l’istanza revocatoria, ritenendo, quanto al punto sub a), che quello attribuito dalla parte al giudice non era un errore meramente percettivo, bensì l’argomentata interpretazione dell’espressione contenuta in procura “per ogni grado del giudizio”, con riferimento ai consolidati indirizzi giurisprudenziali. Quanto al punto sub b), ha ritenuto il giudice che dall’esame degli atti risultava l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla parte, ossia che l’appello incidentale in questione era stato proposto nel termine di cui all’art. 343 c.p.c. (richiamante quello di “almeno 20 gg. prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione” stabilito dall’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto), essendo questa avvenuta il 4.3.2003 ed essendo stata fissata nell’atto d’appello l’udienza del 25.3.2003.

Propongono ricorso per cassazione le eredi del D.M. attraverso quattro motivi. Non si difendono le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo ed il secondo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione), che ripropongono la questione della validità della procura rilasciata da controparte ai fini della proposizione dell’appello incidentale e che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. La sentenza impugnata ha rilevato che quello censurato dall’attuale ricorrente non andava considerato come un errore percettivo di tipo revocatorio, posto che il giudice aveva a riguardo effettuato valutazioni di merito e giuridiche, adeguandosi al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “la procura apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale si conferisca al difensore il mandato a difendere “in ogni stato e grado” del giudizio, legittima il difensore stesso a proporre l’appello incidentale” (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 525/14). Quanto alla lamentata inammissibilità per tardività dell’appello, sussiste l’accertamento di merito in ordine all’inesistenza di siffatto errore percettivo. Quanto alle altre questioni poste dal ricorso (in particolare, il foglio sul quale risulta apposta la procura), esse risultano affatto nuove e sono di natura prettamente interpretativa.

Il terzo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) è inammissibile, siccome pone questioni nuove ed interpretative in ordine all’ammissibilità dell’appello incidentale.

Il quarto motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi ad affermare che “Anche in ordine alle spese e competenze di lite viene spiegato gravame, atteso che le stesse vanno riferite alle fasi del giudizio, secondo il generale principio della soccombenza, avuto riguardo all’esito definitivo della lite, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.” (pag. 13 ricorso).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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