Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14702 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 26/05/2021), n.14702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35138-2018 R.G. proposto da:

B.A., P.S., in proprio e quali titolari della

responsabilità genitoriale nei confronti di B.G.,

BR.GI., BR.AN., B.L., in proprio in quanto

fratelli di B.G. e nella qualità di suoi eredi ex lege;

il primo rappresentato ex lege da B.A. e

P.S., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. FRANCESCO PERSIO,

elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio dell’Avv.

ANTONELLA GUIDONI, via Mazzini n. 6;

– ricorrenti –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n.

400, presso lo Studio dell’Avv. MASSIMILIANO DE LUCA che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI, in persona del Direttore

Generale e rappresentante legale p.t., D.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Maestro Gaetano Capocci, n.

14, presso lo Studio dell’Avv. ANTONIO PERELLI che la rappresenta e

difende;

– controricorrente-

e nei confronti di:

BA.LU.AN., rappresentato e difeso dall’Avv. MARIELLA

CARI, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell’Avv.

NICOLETTA VIARANI, via Appia Nuova n. 59;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

F.E., rappresentata e difesa dall’Avv. FRANCESCO BALDI,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo,

via Salaria, n. 282;

– controricorrente –

e contro

OSPEDALE PEDIATRICO (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.,

E.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti

n. 3, presso lo Studio dell’Avv. GAETANO SCALISE che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e nei confronti di:

UGF Assicurazioni SPA;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 5987/2018 della Corte d’Appello di Roma, resa

pubblica il 27 settembre 2018;

Udita la relazione del Consigliere Dott. MARILENA GORGONI nella

Camera di Consiglio del 1 dicembre 2020.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

B.A. e P.S. – in proprio e quali genitori di B.G. – Br.Gi., An. e L. – in proprio quali fratelli di B.G. e quali suoi eredi ex lege – ricorrono per la cassazione della Corte d’Appello di Roma n. 5987/2018, pubblicata il 27/09/2018, notificata via pec il 1 ottobre 2018; a tal fine articolano quattro motivi, corredati di memoria.

Resistono con separati controricorsi: a) l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti; b) UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; c) l’Ospedale Pediatrico (OMISSIS); d) Ba.Lu.An.; e) A.A.. Quest’ultimo, con il controricorso, ripropone le domande già formulate in via incidentale condizionata in appello, e dichiarate assorbite dalla Corte d’Appello (l’accertamento del concorso di colpa dei danneggiati e/o il fatto del terzo ex art. 1227 c.c., l’obbligo di manleva della UnipolSai Assicurazioni).

Ba.Lu.An. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. depositano memoria.

Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 137/13, e la Corte d’Appello di Roma, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, rigettavano la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di B.G., madre, padre e fratelli, nei confronti dell’Ospedale Pediatrico (OMISSIS), dell’Azienda Usi di Rieti, di Ba.Lu.An. e di A.A., per la morte di Gabrielle Braconi, avvenuta l’8 novembre 2006, ritenendola cagionata dalle condotte delle strutture sanitarie e dei singoli medici coinvolti, caratterizzate da omessi approfondimenti diagnostici e mancate idonee terapie, a fronte di un quadro di patologia cardiaca e bronchiale in nato prematuro.

Il giudizio si estendeva nei confronti della Navale Assicurazioni S.p.A. e di UGF Assicurazioni, chiamate in causa, per manleva e garanzia, da Ba.Lu.An. e A.A..

Entrambi i giudici, il primo, avvalendosi della consulenza del PM nel giudizio penale, il secondo, a seguito di nuova CTU, rigettavano la domanda risarcitoria, aderendo alle conclusioni delle consulenze tecniche che concordavano circa l’assenza di malformazioni cardiache e di una broncopolmonite in atto al momento del decesso della giovane vittima, individuando la causa dell’evento di danno in una broncoinalazione massiva, accertata anche in sede autoptica, caratterizzata da imprevedibilità ed inevitabilità.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono “Motivazione apparente violazione dell’art. 132 Cost. e art. 111 Cost., comma 6 – Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per essersi il giudice a quo adagiato sulle conclusioni della CTU che aveva scartato le ipotesi circa la diversa causa della morte di B.G. e per aver rigettato l’istanza di rinnovazione della CTU o di riconvocazione dell’ausiliare per rendere chiarimenti, nonostante quest’ultimo nella sua relazione affermasse che le conclusioni ivi rappresentate erano del tutto personali, non certe, ma solo possibili, che sugli stessi argomenti potevano esservi opinioni diverse ed anche discordanti.

E’ opportuno, innanzitutto, richiamare l’insegnamento di questa Corte quanto alle modalità di soddisfacimento dell’obbligo di motivazione gravante sul giudice e quanto alla decisione di accogliere o rigettare l’istanza di rinnovazione della CTU, allo scopo di verificare se nel caso concreto il giudice d’Appello vi si sia attenuto o meno.

La sentenza di appello può essere motivata per relationem, facendo riferimento al provvedimento di primo grado, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5/11/2018, n. 28139; Cass. 23/11/2019, n. 18754).

Ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione della sentenza, è necessario che la pronuncia consenta di individuare mediante quale procedimento logico il giudice sia pervenuto alla decisione; il che postula l’indicazione degli elementi da cui viene tratto il convincimento nonchè la loro disamina logica e giuridica, poichè solo in tal modo è possibile evitare di incorrere nella censura di motivazione solo apparente, benchè graficamente esistente.

E, in merito alla richiesta di rinnovazione della CTU, è pacifico che il giudice possa rigettarla, finanche senza motivare le ragioni di tale sua decisione – rientrando nei suoi poteri discrezionali quello di accoglierla o disattenderla – purchè dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta; nè sussiste la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese, perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della statuizione (Cass. 24/11/2020, n. 26709, in motivazione).

Con riferimento al caso di specie, è pacifico che il giudice del gravame non si è limitato ad enunciare l’assenza di alcun profilo di responsabilità a carico dei sanitari e delle strutture coinvolte ed a rilevare il carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità dell’evento dannoso prima del suo verificarsi, ma ha fornito una specifica indicazione delle ragioni e del percorso logico giuridico seguito al fine di pervenire alla suddetta conclusione, con la conseguenza che la motivazione della pronuncia censurata non è affatto da considerarsi apparente.

Va, peraltro, tenuto conto che il campo dei dubbi sollevati dagli appellanti, con i rilievi tecnico-valutativi mossi alla consulenza tecnica del P.M., su cui si era basata la motivazione del giudice di prime cure, era stato sgombrato con l’espletamento di una nuova CTU, la quale aveva sostanzialmente confermato quanto già era stato accertato con la perizia redatta dal consulente del P.M. nel procedimento penale, dopo aver dato atto di avere esaminato la documentazione sanitaria, gli elaborati redatti dai CC.TT.PP. degli appellanti e delle altre parti processuali ed i rilievi da essi inviati nel corso delle operazioni peritali.

Riportando i passaggi rilevanti di tale CTU e confrontandone le conclusioni con gli insegnamenti di questa Corte, il giudice a quo ha rigettato sia l’istanza di rinnovazione della CTU sia quella di riconvocazione dell’ausiliare per rendere chiarimenti, specificando che i rilievi alla CTU formulati dagli appellanti non sembravano poggiare su “elementi fattuali e scientifici oggettivamente apprezzabili ed idonei ad incidere nel processo deterministico dell’evento letale” e che le ipotesi alternative sulla causa della morte della giovane vittima erano state scartate dagli approfondimenti istruttori espletati dal CTU.

Deve, quindi, ritenersi che la sentenza d’Appello abbia anche adeguatamente motivato la decisione di non disporre la rinnovazione della CTU e di non richiamare a chiarimenti il CTU.

2.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'”Omessa pronuncia sulle richieste istruttorie – Violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 132 c.p.c.. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – in subordine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5″, non avendo la Corte d’Appello deciso sulla richiesta di ammissione di 66 capitoli di prova che avrebbero dovuto dimostrare le gravissime negligenze professionali dei convenuti ed i danni da loro cagionati. Secondo i ricorrenti, in sostanza, la sentenza gravata, non ammettendo le prove volte a ricostruire il quadro clinico della giovane vittima dalla nascita al decesso, nonostante, peraltro, il CTU avesse rilevato l’assenza di una descrizione della virosi che l’aveva colpita, evidenziandone l’impossibilità di valutarla in termini clinici, avrebbe negato loro la possibilità di difendersi, dimostrando l’inadempimento degli appellati.

Il motivo è inammissibile.

I capitoli di prova che, in osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, i ricorrenti hanno riprodotto nel ricorso – non tutti, in verità, ma solo quelli dal n. 36 al n. 57 – che, secondo la loro prospettiva, avrebbero dovuto colmare la lacuna riscontrata dalla CTU in ordine alla descrizione clinica della virosi che aveva colpito B.G. nei giorni precedenti il decesso, non sono affatto idonei, ad avviso di questo Collegio, a provare la responsabilità dei controricorrenti. Innanzitutto, la CTU, pur avendo rilevato che la sintomatologia prossima all’evento lesivo non era stata descritta nel dettaglio per poter essere valutata in termini clinici, l’aveva ritenuta una virosi gastroenterica febbrile epidemica e aveva concluso che, “pur in assenza di una precisa descrizione in ordine alla effettiva rilevanza del quadro clinico del bambino, la fisionomia dei sintomi riferita dai familiari ai due medici intervenuti, per telefono il Dott. Ba. e direttamente con visita domiciliare il Dott. A. e da questi successivamente riferita nelle deposizioni rilasciate, appare astrattamente proporzionata al tipo di presidi terapeutici prescritti dai due sanitari”. Deve escludersi, dunque, che la omessa valutazione in termini clinici abbia ridondato negativamente sulla individuazione della causa dell’evento lesivo e/o che abbia impedito al CTU di esprimersi in ordine all’appropriatezza delle condotte tenute dai sanitari e dai nosocomi coinvolti. Il CTU aveva negato, infatti, che l’evento verificatosi intorno alle 20.30 fosse conseguenza diretta ed esclusiva della sintomatologia gastroenterica in atto, ed aveva escluso che la natura, l’entità dei sintomi ed i segni manifestati dal bambino fossero significativi di allarme o che richiedessero una condotta assistenziale e farmacologica diversa da quella posta in essere.

In considerazione di ciò, non può che rilevarsi che la ricostruzione della sintomatologia della gastroenterite nei giorni e nelle ore immediatamente antecedenti l’evento dannoso, attraverso le prove testimoniali richieste, non avrebbe avuto un carattere decisivo, cioè non avrebbe potuto fornire la prova della responsabilità dei sanitari, in considerazione del fatto che la morte era stata attribuita dalla CTU ad una asfissia acuta da broncoinalazione, come confermato dal verbale degli operatori del 118 e dall’esame microscopico di numerose sezioni di parenchima polmonare che aveva dimostrato che la totalità delle vie aeree risultava ostruita da detriti cellulari, muco materiale vegetale e colonie batteriche. Nè possono trarsi elementi di valutazione, anche in considerazione della genericità dei rilievi formulati, dal fatto che, in presenza di una sintomatologia asseritamente simile a quella che aveva colpito B.G., il pediatra, nei giorni immediatamente successivi ai fatti per cui è causa, avesse sottoposto un altro suo paziente ad indagini più specifiche.

L’ulteriore conseguenza che deve trarsene è che non si può rimproverare alla Corte d’Appello di aver fatto ricadere sugli odierni ricorrenti il difetto di prova del nesso di causa tra l’evento di danno e le condotte degli appellati, ledendo il diritto di difesa dei primi, attraverso la negazione della prova richiesta.

3.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, in subordine, l'”messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, per avere la sentenza omesso di esaminare le precise e circostanziate critiche mosse dal consulente di parte degli odierni ricorrenti e dal loro difensore, per essersi fondata sull’acritica adesione alle conclusione del CTU M. che non avrebbe specificato le ragioni di esclusione della responsabilità dei convenuti, nonostante la CTU M. si fosse, a sua volta, basata sulla CTU Mo., espletata nel giudizio penale, le cui conclusioni si sarebbero poste in palese contrasto con quanto affermato dallo specialista in cardiologia infantile nominato dallo stesso consulente Mo..

Anche a non voler considerare la preclusione processuale, di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., che impediva ai ricorrenti di formulare la dedotta censura – doppia conforme, atto di appello notificato successivamente all’11 settembre 2012, mancata dimostrazione che la base di riferimento oggettivo su cui si era basata la sentenza di secondo grado fosse diversa da quella su cui si era pronunciato il giudice di prime cure – deve osservarsi che, come la Corte d’Appello ha chiarito, sono stati proprio i dubbi che gli appellanti avevano manifestato circa gli esiti della consulenza del PM a giustificare l’espletamento, nel giudizio di appello, di una nuova CTU, il cui esito era, poi, risultato collimante con quello raggiunto dal consulente del Pm circa le cause del decesso; non solo: aveva escluso sia che la giovane vittima presentasse patologie rilevanti nei primi giorni di vita e nelle fasi immediatamente successive che richiedessero controlli di follow up ospedaliero a distanza post-ricovero, riferendo di pochi episodi di rinite con occasionali fenomeni catarrali bronchiali ed un’otite, sia che organi ed apparati fossero affetti da significativa patologia.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti attribuiscono alla sentenza gravata la “Violazione dell’art. 2697,1176 e 1218 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La Corte territoriale, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sent. n. 6093/13, a mente del quale il paziente ha l’onere di “dedurre qualificate inadempienze idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che pur essendovi stato un suo inesatto inadempimento questo non abbia avuto alcuna incidenza causale”, aveva ritenuto indimostrata ogni incidenza patologica pregressa o di patologia in atto, confermando l’estraneità della condotta dei sanitari che avevano prestato, a vario titolo la loro attività professionale, alla morte di B.G..

La tesi sostenuta è che, essendo stato allegato da parte dei ricorrenti l’inadempimento astrattamente idoneo a cagionare l’evento di danno, spettava alla struttura ospedaliera ed al sanitario provare che in concreto non vi era stato inadempimento o che l’inadempimento non era stato eziologicamente rilevante.

Il motivo è infondato.

La distribuzione dell’onere della prova invocata dai ricorrenti contrasta con l’orientamento di questa Corte che pone l’onere di dimostrare il nesso di causa, nelle prestazioni professionali, a carico del creditore.

In particolare, di recente, con la pronuncia n. 28991 dell’11/11/2019, è stato confermato e precisato che “Negare che incomba sul paziente creditore l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità fra l’inadempimento ed il pregiudizio alla salute, come si assume nel motivo, significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l’elemento della causalità materiale”. Il creditore, al contrario, è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il danno lamentato. “Successivamente a tanto sorgono poi gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l’adempimento o che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle”.

Di norma – ha chiarito la decisione invocata, cui si ritiene di dar seguito -“la causalità materiale (…) non è praticamente separabile dall’inadempimento, perchè quest’ultimo corrisponde alla lesione dell’interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento (…). L’assorbimento pratico della causalità materiale nell’inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l’adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l’inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore”.

Quando però viene in considerazione una prestazione professionale, ove “l’interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all’interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell’interesse alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione, ma della lesione dell’interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (…) la causalità materiale non è praticamente assorbita dall’inadempimento. Quest’ultimo coincide con la lesione dell’interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell’interesse presupposto, e dunque allegare l’inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall’inadempimento (…). Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva (…). Persiste, nonostante l’inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell’interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l’onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all’inadempimento, ha anche l’onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall’inadempimento dell’obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica (…)”.

Perciò, nessun rimprovero può essere mosso alla sentenza impugnata quanto all’applicazione dell’art. 2697 c.c..

5. In conclusione, il ricorso è rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come segue:

– a favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, dell’Ospedale Pediatrico (OMISSIS) e di A.A., in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori;

– a favore di Ba.Lu.An. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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