Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14702 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6776/2013 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TORTOLINI BARNABA 29, presso lo studio dell’avvocato MARCO CECILIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN MICHELE

GENTILE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI, V.C.B., INTERNO 8 SNC IN LIQ, PRIMA

PORTA SNC IN LIQUIDAZIONE, V.C., B.A.;

– intimati –

nonchè da:

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente procuratore speciale

Dr. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

SCARNATI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO FALETTI giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G. (OMISSIS), V.C.B., INTERNO 8 SNC IN

LIQ, PRIMA PORTA SNC IN LIQUIDAZIONE, V.C.,

B.A.;

– intimati –

avverse la sentenza n. 115/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato CECILIA MARCO;

udito l’Avvocato FALETTI GIANCARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 31.8.2004, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’attore B.G. avverso la sentenza del tribunale di Roma depositata l’8.11.2000 dichiarava responsabili in via solidale V.C.B., Interno 8 New s.n.c. e la Axa Assicurazioni, rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratrice per la r.c.a., del motociclo Honda, su cui, viaggiando l’attore come trasportato, riportava lesioni al piede destro, nell’urtare contro il gancio traino di un’auto parcheggiata. Con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la comparizione del CTU nominato in primo grado, per accertare la misura dell’eventuale invalidità permanete specifica.

Riteneva la corte di appello: che la responsabilità del conducente risultasse pienamente provata dalla confessione di questi; che detta confessione non costituisse prova legale della responsabilità delle altre due convenute, ma che sul punto la stessa andava liberamente valutata; che nella fattispecie detta libera valutazione della confessione, in una a quanto risultava dalla consulenza medico-legale, portava a concludere che l’incidente si era verificato a causa dell’improvviso scarto del conducente per evitare e superare le vetture che lo precedevano, mentre il trasportato non teneva il piede sulla pedana del motoveicolo.

Avverso questa sentenza propose ricorso per Cassazione l’Axa Assicurazioni, lamentando la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. ed assumendo che il giudice di merito, fondandosi sul libero apprezzamento della confessione del conducente e sulle ipotesi espresse dal c.t.u., erroneamente aveva ricostruito la dinamica dell’incidente nei termini suddetti, mentre nella fattispecie l’attore non aveva fornito alcuna prova sul punto ed il CTU (medico legale) aveva espresso solo ipotesi, non vertendosi in una consulenza sulla dinamica del sinistro.

Questa S.C., con la sentenza n. 20650/06, accolse il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata, nella considerazione che il giudice di appello aveva ritenuto di apprezzare liberamente nei confronti dell’assicuratrice la dichiarazione confessoria resa dal conducente, in quanto suffragata dalla consulenza medico legale d’ufficio; mentre, “come emergeva dalla stessa sentenza, a parte il rilievo che l’oggetto di tale consulenza non era relativo alla cinematica dell’incidente, il medico legale si era limitato a dire che, tenuto conto delle carenature protettive della moto, le quali non avevano subito danni, il trauma in questione al piede destro del trasportato poteva verificarsi solo nell’ipotesi in cui detto piede non fosse appoggiato sulla pedana della moto. In altri termini, il consulente non aveva ricostruito le modalità dell’incidente, nè aveva ritenuto che questo si fosse effettivamente verificato, ma aveva solo indicato la compatibilità del trauma con una posizione del piede del trasportato, che non fosse quella normale di appoggio sull’apposita pedana del motociclo”.

Da queste considerazioni la sentenza di legittimità faceva derivare l’assoluta carenza di motivazione della sentenza d’appello che, sulla base di tale giudizio di compatibilità del consulente, aveva ritenuto di apprezzare positivamente nei confronti dell’assicuratore, convenuto a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, la dichiarazione confessoria del conducente in merito alla modalità del sinistro ed in particolare che potesse ritenersi provata la circostanza, anomala, che il trasportato non tenesse il piede sull’apposita pedana di appoggio.

La causa è stata riassunta dal B. innanzi alla Corte d’appello di Roma (giudice del rinvio) ed è stata riunita all’originaria causa d’appello nella quale era stato espletato il supplemento di consulenza tecnica.

Il giudice del rinvio, con sentenza depositata il 25 gennaio 2012, esaminando l’appello principale del B. (che criticava il rigetto della domanda proposta verso le altre convenute, nonchè la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale) e quello incidentale del V. (che insisteva per la dichiarazione dell’obbligo di manleva dell’assicuratrice), li ha respinti in punto di responsabilità dell’assicurato e dell’assicuratore, rilevando che le relazioni medico-ingegneristica di parte e della CTU medico legale s’erano limitate ad evidenziare l’astratta compatibilità delle lesioni con le riferite modalità del sinistro, ma, “in mancanza di oggettivi riscontri in ordine alla storicità del fatto dedotto in giudizio, non erano suscettibili di ulteriore e diversa valutazione che sostanzialmente l’appellante non prospetta nemmeno con l’atto di riassunzione”. La sentenza ha, invece, accolto l’appello della vittima circa la liquidazione del danno, ponendo a carico del conducente un ulteriore importo risarcitorio.

Propone ricorso per cassazione il B. attraverso tre motivi. Risponde con controricorso la AXA Ass.ni spa., la quale propone ricorso incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (vizio della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo) è inammissibile, siccome sostiene che il censurato vizio della motivazione trarrebbe “fondamento nel palese errore in cui è incorsa, ancor prima, la corte di cassazione sezione terza che ha cassato con rinvio inficiando l’intero successivo giudizio di rinvio facendone conseguire i vizi altresì della sentenza n. 445/2012 emessa dalla corte d’appello sezione 4^ civile che si impugna con il presente atto” (pag. 17 ricorso). In altri termini, il ricorrente pretende inammissibilmente di censurare l’errore in cui ab origine sarebbe incorsa questa Corte, per farne derivare l’errore della sentenza di rinvio attualmente impugnata.

Il secondo motivo (vizio della motivazione – omessa disposizione di nuova CTU sulla dinamica del sinistro – omesso esame circa un fatto decisivo) è inammissibile, siccome lamenta che il giudice del rinvio non abbia disposto una nuova CTU sulla dinamica del sinistro (che, nella tesi del ricorrente, era indispensabile a seguito della cassazione) senza specificare nè l’atto con il quale sia stata formulata la richiesta, nè i quesiti in ordine ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto disporre il nuovo atto istruttorio.

Il terzo motivo (omessa pronuncia ex art. 112 e art. 360 c.p.c., n. 4) è inammissibile, siccome pone la medesima questione di cui al precedente motivo (avere omesso il giudice di disporre una nuova CTU cinematica), benchè la censura concretamente articolata non riguardi le istanze istruttorie formulate dalle parti, bensì le domande e le eccezioni dalle stesse avanzate nel merito della controversia.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nella misura corrispondente all’effettivo valore della controversia.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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