Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14702 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. un., 18/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9521/2009 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 43,

presso lo studio dell’avvocato CAPO Vincenzo, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MVCI MANAGEMENT S.L., MVCI SERVICES LIMITED, MVCI HOLIDAYS S.L., in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO Paolo, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARCATERRA GIOVANNI, per procure

speciali allegate ai relativi controricorsi;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

31328/2008 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Vincenzo CAPO, Giovanni CARCATERRA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare il difetto

di giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

P.S. ha convenuto davanti al tribunale di Roma MCVI Holidays Service Limited, MCVI Management Service Limited, entrambe con sede in (OMISSIS), MCVI Service Limited, con sede a (OMISSIS), avanzando la richiesta di risoluzione per grave inadempimento (e in subordine l’accertamento della invalidità) del contratto da lui stipulato in Roma il (OMISSIS), avente ad oggetto l’acquisto di “diritti di multivacanze” presso il Villaggio turistico (OMISSIS), sito in (OMISSIS) per un periodo di quattro settimane da scegliere nella stagione denominata Gold, in una abitazione di tre camere da letto, con decorrenza dal 2001 sino al 2079, per un corrispettivo di Euro 77.812,00 oltre ad altri oneri accessori annuali calcolati secondo un sistema predeterminato. L’attore assumeva che non aveva potuto godere dell’uso di tale appartamento, in quanto, al momento della prenotazione annuale, gli veniva risposto che non vi era più disponibilità presso tale villaggio e che, quindi, la società si avvaleva della facoltà di inoltralo presso altra struttura, cosa che egli “sopportava” nei primi anni, finchè nel 2006 interrompeva il pagamento degli oneri di condominio e di manutenzione della suddetta struttura turistica. L’attore, quindi, ha formulato una serie gradata di domande con le quali ha chiesto:

a) la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna delle convenute al risarcimento del danno, alla restituzione di quanto corrisposto per l’acquisto del diritto e per le spese di manutenzione versate, oltre ad un risarcimento del danno a titolo di “vacanza rovinata”;

b) in subordine la dichiarazione di nullità del contratto, con condanna delle convenute alla restituzione di quanto percepito; e)in ulteriore subordine l’accertamento del suo “diritto di vacanza” nel villaggio (OMISSIS), con condanna delle convenute a farglielo effettivamente godere, con risarcimento del danno da “vacanza rovinata” per gli anni di inadempimento;

d) in ulteriore subordine, la riduzione ex art. 1384 della penale applicata unilateralmente dalle controparti, con condanna delle stesse alla restituzione della differenza già incamerata;

e) in estremo subordine, il riconoscimento di un arricchimento senza causa in capo alle convenute, con i conseguenti effetti restitutori ex art. 2041 c.c..

Nel costituirsi in giudizio tutte le convenute, oltre a contestare nel merito le pretese attoree, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 22, comma 1 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale. Ad avviso delle società convenute, trattandosi nella specie di un contratto avente ad oggetto un diritto di godimento di un immobile sito nel territorio del Regno di Spagna al quale, per espressa pattuizione tra le parti, si applicano le norme di quel Paese, le domande avrebbero dovute essere introdotte davanti al giudice spagnolo.

La società MCVI Service Limited, con sede in (OMISSIS), ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva per non essere la stessa parte del contratto per cui è causa. In conseguenza di ciò ha eccepito, in subordine, la giurisdizione della AG della Repubblica di Irlanda.

Nella pendenza della causa di primo grado, l’attore ha proposto il presente regolamento preventivo di giurisdizione. Resistono con controricorsi le convenute. Tutte le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sostiene l’attore, attuale ricorrente, che alla fattispecie sarebbe applicabile non l’art. 22, comma 1 (foro dei contratti di affitto di immobili) del reg. n. 44/2001, ma l’art. 16 (foro del consumatore), trattandosi di contratto regolato – quanto al diritto comunitario derivato – dalla Direttiva 94/4 7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili e dalla più recente Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

In particolare il ricorrente sostiene che il rapporto tra le parti non potrebbe in nessun caso essere assimilato ad una locazione di immobile, ma sarebbe piuttosto definibile quale “prodotto per vacanza a lungo termine”, nel quale vengono in rilievo una serie di obbligazioni che, lungi dall’individuare uno specifico bene immobile, si riferiscono ad un circuito di servizi per vacanze.

2. Ritiene questa Corte che nella fattispecie vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell’art. 22 del reg. n. 44/2001, che al comma 1 statuisce che in materia di contratti di affitto di immobili sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui l’immobile si trova.

L’art. 22, comma 1 del Regolamento, con disposizione che era già contenuta – negli stessi termini – nell’art. 16, comma 1 della Convenzione di Bruxelles, costituisce l’applicazione di un principio da lungo tempo radicato nel diritto internazionale privato, secondo il quale (v. Considerando n. 11 del Regolamento) le norme sulla giurisdizione devono presentare un alto grado di prevedibilità ma, pur articolandosi intorno al principio-base della competenza del giudice del domicilio del convenuto, possono prevedere deroghe giustificate da esigenze di certezza dei rapporti giuridici in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento.

In tal modo (v. Considerando n. 12) il criterio del foro del domicilio del convenuto viene completato dalla previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni, connesse all’indubbio carattere territoriale delle controversie tra privati relative a contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili e di diritti reali immobiliari e ai contratti di godimento (affitto) degli stessi, la regola stabilita dall’art. 22, comma 1 cit. è quella della giurisdizione esclusiva (e non semplicemente alternativa) del giudice del luogo ove l’immobile oggetto del rapporto si trova, giudice che è ritenuto maggiormente a conoscenza delle norme che regolano l’uso e il trasferimento di tali diritti.

3. Anzitutto va escluso che nella fattispecie possa avere diretta rilevanza la Direttiva 2008/122/CE, come richiesto dal ricorrente, che assume che si tratta di un’ipotesi di contratto di vendita di “diritti di multivacanza” relativi a prodotti per vacanze di lungo termine.

Il rapporto contrattuale tra le parti è venuto ad esistere (2001) quando tale Direttiva non era stata deliberata, così come il termine per la trasposizione della stessa negli ordinamenti nazionali è certamente ancora pendente, essendo stato fissato al 23 febbraio 2011.

Rimane perciò fermo che questa direttiva non si applica alla presente fattispecie contrattuale (vedasi principio analogo espresso da CGCE 22.4.1999, Travel Vac, C-423/97).

Ciò comporta anche che la richiesta di rinvio pregiudiziale effettuata dal ricorrente alla Corte di Giustizia della Comunità Europea in merito all’ampiezza e specificazione dell’art. 22, comma 1 del Reg. n. 44/2001, in relazione alla direttiva 2008/112/CE, essendo la questione irrilevante nella fattispecie, anzitutto ratione temporis.

4.1. Secondo il ricorrente il contratto in questione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22, comma 1 del Regolamento perchè non si tratta di un contratto di affitto bensì di una fattispecie di altra natura, riguardante il ed. diritto di vacanze a lungo termine, sulla base di una definizione presente nella direttiva comunitaria 2008/122 del 14 gennaio 2009.

4.2. Sennonchè, a parte ogni rilievo sul punto che, essendo l’oggetto principale del contratto nella fattispecie la concessione in godimento di un appartamento nel villaggio turistico (OMISSIS) e non la prestazione di un servizio turistico sia pure a lungo termine, la direttiva del 2009 non è applicabile alla fattispecie contrattuale in questione ratione temporis per non essere stata ancora non solo attuata, ma neppure deliberata alla data della citazione (2008).

Il contratto in questione rientra nella disciplina della Direttiva 94 e nella legge spagnola di recepimento di tale direttiva, cioè la L. 15 dicembre 1998, n. 42, relativa ai diritti di godimento per turno di beni immobili ad uso turistico, espressamente richiamata nel preambolo delle Condizioni di Contratto sottoscritte da P. e testualmente ivi definita “la Legge Spagnola” (che quindi regola, pattiziamente, il contratto stesso).

4.3. Incidentalmente si può osservare che l’art. 1 della Legge Spagnola contempla che i contratti disciplinati dalla Direttiva 94 possano essere posti in essere tanto ricorrendo alla istituzione di un diritto reale immobiliare (Art. 1,comma 1: “derecho real limitado de aprovechamiento por turno” – diritto reale limitato di godimento a tempo parziale), quanto alla istituzione di un diritto di godimento di natura personale consistente in un contratto di affitto (Art. 1, comma 6 a cui rinvia l’Art. 1, comma 1: “contratos de arrendamiento de bienes immuebles vacacionales per temporada” – contratto di locazione di beni immobili turistici a tempo parziale).

Sempre ai sensi della Legge Spagnola lo schema contrattuale attuato con il Programma (ubicazione del compendio immobiliare, diritti attribuiti, durata, oneri di manutenzione, etc.) è stato trascritto nei registri fondiari del luogo, con piena pubblicità e accessibilità per qualunque soggetto interessato.

Emerge dal testo del Contratto e dall’atto notarile di conformità alla Legge Spagnola, prodotti dalle resistenti, che il contratto stipulato da P. è un contratto avente ad oggetto diritti che rientrano nelle categorie previste dall’art. 22, comma 1 del Regolamento CE n. 44/2001, e che pertanto la controversia ad esso relativa ricada nell’ambito di applicazione di tale norma.

4.4. Il Contratto, regolato dalla legge spagnola (Art. 1 del Programma), disciplina in maniera dettagliata, tra l’altro, l’acquisto e l’esercizio dei diritti di godimento e occupazione di un appartamento trilocale ubicato nel villaggio (OMISSIS) (Art. 1, lett. C), la utilizzazione dei servizi accessori e comuni (Art. 1, lett. E), il pagamento degli oneri di condominio e di manutenzione con i criteri di calcolo e di ripartizione di tali oneri di manutenzione per l’appunto basati sulla entità di tali servizi ed oneri e sul numero dei titolari degli appartamenti nel villaggio (OMISSIS) (Art. 1, lett. H), la istituzione e del funzionamento del Consiglio di Amministrazione del villaggio (Art. 2,, lett. C), le procedure di prenotazione per l’occupazione degli appartamenti (Art. 2, lett. D), il diritto dei titolari, alla fine del periodo pluriennale di godimento dell’immobile a tempo parziale, di partecipare addirittura alla suddivisione del ricavato della vendita degli appartamenti (Art. 2, lett. E).

4.5. Il nucleo fondamentale del contratto è quindi la cessione del godimento di un immobile ben definito nelle sue caratteristiche(tre vani) nell’ambito di una ben individuata struttura ((OMISSIS)), a fronte del pagamento di una somma totale iniziale e, quindi, degli oneri condominiali e di manutenzione annuali, che sono tipici dei contratti di godimento di immobili.

Questa è l’obbligazione principale, a cui è tenuta la debitrice. Non appare possibile ricondurre la tipologia del rapporto al contratto di organizzazione turistica (sul quale v. da ultimo Cass., Sezione Terza, 8 ottobre 2009, n. 21388), nè ad altre tipologie nelle quali risulta prevalente l’aspetto organizzativo del viaggio (tipico dell’attività del tour operatori su quello del godimento di un bene determinato o determinabile con sufficiente chiarezza in una stagione preventivamente indicata. Nella fattispecie nessuna obbligazione di trasporto o di organizzazione del soggiorno risulta sia stata prevista dal contratto a carico delle resistenti.

4.6. Le altre obbligazioni del venditore – essenzialmente la possibilità di scelta lasciata al contraente tra altri villaggi del medesimo circuito facente capo al gruppo di società Marriott -appaiono manifestamente accessorie rispetto alla obbligazione principale, così come il rispetto delle procedure – previste dal contratto – per la prenotazione dei periodi di disponibilità dell’immobile non configura una ipotesi di contratto di tipo alberghiero, ma una modalità di tipo organizzativo relativa al concreto esercizio del diritto di godimento del bene indicato nel contratto.

5. Neppure appare possibile ricondurre la fattispecie di cui si tratta ad un rapporto di tipo associativo, quale quello adombrato nelle difese del ricorrente. Le obbligazioni dedotte con assoluta chiarezza nel contratto stipulato dalle parti sono incentrate sul godimento di un bene immobile e non sulla partecipazione a programmi di tipo sportivo, ricreativo o vacanziero. La possibilità di usufruire delle strutture comuni, anche sportive, del Villaggio è collegata alla intervenuta vendita del diritto e non ha alcuna autonoma rilevanza sulla causa del negozio, che resta quella della vendita di un diritto legato ad un bene.

6.1. Individuata quindi la prestazione principale e caratterizzante del contratto nel concessione di un diritto di godimento di un appartamento di tre stanze nell’ambito del Villaggio (OMISSIS) nel periodo definito Gold ed avendo le parti sottoposto tale contratto alla legge sostanziale spagnola della regolamentazione dei diritti di godimento per turno degli immobili turistici, la giurisdizione si appartiene al giudice del luogo in cui si trova tale immobile, e quindi al giudice spagnolo, a norma dell’art. 22, comma 1, reg. 44/2001.

6.2. Questa conclusione trova supporto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, che si è costantemente espressa nel senso che un contratto avente ad oggetto diritti di godimento di un immobile rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22, comma 1 del Regolamento.

La sentenza Travel Vac/Sanchis (C-423/97) precisa che un contratto di godimento immobiliare a tempo parziale istituisce diritti di godimento immobiliare. Nel caso di specie, però, poichè il contratto per cui era causa prevedeva numerose altre prestazioni e servizi il cui corrispettivo era esplicitamente stabilito in un importo di gran lunga superiore a quello stabilito per il diritto di godimento immobiliare, la Corte di Giustizia ha concluso, specificamente a causa di questa esplicita sproporzione economica dei corrispettivi, che il contratto non dovesse essere considerato come principalmente vertente su diritti relativi a beni immobili.

Similmente, la sentenza Hacker/Eurorelais (280/90) aveva escluso l’applicabilità dell’art. 16, comma 1. (predecessore dell’art. 22, comma 1 del Regolamento) della Convenzione di Bruxelles del 1968 perchè il diritto di usare un alloggio era accompagnato da svariate altre prestazioni, tra cui la prenotazione e l’organizzazione del viaggio, fornite al cliente da un organizzatore professionista di viaggi.

In tale sentenza, tuttavia, si richiama la sentenza Roesler/Rottwinkel (241/83) del 15.1.1985, in cui, sottolineando l’importanza del collegamento tra il luogo dell’immobile e l’autorità giudiziaria competente, nel punto 24 della motivazione la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’art. 16, comma 1, lett. a, andasse applicato a “qualsiasi contratto di locazione di immobili, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche”. La sentenza Dansommer/Gotz (8/98) del 27.1.2000, nel punto 23, richiamando la precedente sentenza Lieber/Goebel del 9.6.1994, afferma che rientrano nell’ambito dell’art. 16, comma 1, lett. a della Convenzione “ogni controversia che riguardi i diritti e gli obblighi che discendono da un contratto di locazione di un bene immobile, indipendentemente dal fatto che l’azione sia fondata su un diritto reale o un diritto di obbligazione”, e conclude che l’art. 16, comma 1, lett. a della Convenzione “è applicabile ad un’azione di risarcimento danni per cattiva manutenzione dei locali e per danni causati ad un alloggio preso in locazione da un privato”.

7. Quanto, infine, alla eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte della MCVI Service di (OMISSIS), l’esame della stessa appartiene al merito della controversia e risulta ininfluente in questa sede di regolamento preventivo di giurisdizione.

8. Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dalle resistenti.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle controricorrenti per questo regolamento, liquidate per ciascuna in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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