Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14702 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14702 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9632/11 proposto da:

s.p.a. COGEIM ( c.f.: 01555330560)
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gianfranco Caporlingua; rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Vaglio e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n.21, giusta procura a margine del ricorso
-Ricorrente Contro

ROMA CAPITALE ( c.f. 02438750586) — già : Comune di Roma- Intimata –

contro la sentenza n. 5708/10 del Tribunale di Roma, del 22 dicembre 2009 — 15
marzo 2010, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 giugno 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Data pubblicazione: 14/07/2015

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Celeste, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La s.p.a. Cogeim propose opposizione , innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso
il verbale di accertamento del Comune di Roma -con il quale era stata contestata
l’infrazione di aver parcheggiato una vettura intestata alla società in zona sottoposta a
onere di esazione — strisce blu- senza aver esposto il titolo di pagamento-, chiedendo
l’annullamento dell’accertamento e la condanna del Comune al pagamento delle spese:
l’opposizione fu accolta ma le spese furono compensate; proposto appello solo avverso
tale capo di decisione, il Tribunale di Roma respinse l’impugnazione e compensò nuovamente le spese: il giudice dell’appello, pur ritenendo fondato il motivo di impugnazione con il quale si era sottolineata l’assenza di motivazione per la disposta compensazione, respinse il secondo -con cui era stata lamentata la lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale, stante la soccombenza del Comune- non ravvisando la pur dedotta
violazione dell’art. 91 cpc. e, integrando sul punto la motivazione del primo giudice, mise in rilievo che la illegittimità dei c.d. parcheggi a pagamento (nel caso di violazione
dell’obbligo, previsto dall’art. 7, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga
previsto il parcheggio a pagamento) avrebbe formato oggetto di pronuncia definitoria
da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pubblicata il 9 gennaio 2007, e di
annullamento del provvedimento amministrativo da parte del TAR Lazio, solo in epoca
temporalmente contigua all’accertamento da parte di incaricati del Comune — 10 luglio
2007- tale dunque da costituire una nuova interpretazione della norma di riferimento,
implicitamente suggerendo una colpa scusabile nella ritenuta sussistenza dell’infrazione
a mente del precedente indirizzo interpretativo.

2 — Proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, integrati da memoria, è
stata depositata e notificata relazione ex art 380 bi’ cpc che formulava la proposta a che il
Collegio pronunciasse ordinanza di inammissibilità per carenza di legittimazione da parte del soggetto conferente la procura che, pur figurando nell’intestazione del ricorso tale

conferito la procura — estesa a margine del ricorso- come amministratore unico della srl
Cogeim; in sede di adunanza camerale la causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza alla luce delle argomentazioni contenute nella memoria ex art 380 b’s , II
comma,cpc e della documentazione ad essa allegata, con la quale appunto si certificava
che il Caporlingua figurava come amministratore unico della Cogeim spa
L’intimata Roma Capitale non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sussiste la legitimatio ad processum in quanto la certificazione camerale a nome di Gianfranco Caporlingua fa emergere che lo stesso è amministratore di varie società, tra le
quali la spa Cogeim spa ma non della Cogeim srl: dal momento che l’attuale ricorrente è
sempre stata in giudizio con la medesima denominazione sociale, deve ritenersi che la
indicazione della rappresentanza di una srl omonima, contenuta solo nella procura marginale, sia frutto di mero errore materiale

II — Con i quattro motivi di ricorso la statuizione di compensazione delle spese viene
censurata sia con riferimento alla violazione degli artt 91 e 92 cpc ( primo e terzo motivo) sia con riguardo ai più generali principi traibili dalla carta costituzionale ( motivi
primo e terzo) e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo ( motivo quarto) sia infine per violazione del principio della domanda (motivo secondo) per aver, il Tribunale,
integrato la motivazione del primo giudice con la propria in relazione alla colà disposta
compensazione.

III — I motivi, complessivamente valutati per la loro stretta connessione logica, sono infondati.

Gianfranco Caporlingua quale amministratore unico della Cogeim spa, lo stesso aveva

III.a

Premesso che il principio devolutivo dell’appello legittima il giudice

dell’impugnazione — laddove non debba rinviare la trattazione del giudizio al grado precedente a mente degli artt. 353 e 354 cpc- di esaminare e decidere nel merito il capo di
decisione sottoposto a specifica censura dall’appellante e che, dunque, correttamente il

primo motivo con il quale si denuncia la inesistenza di un contrasto giurisprudenziale a
legittimazione della incertezza interpretativa nella quale avrebbe potuto incorrere
l’agente accertatore nella individuazione della infrazione: ciò in quanto il Tribunale fece
riferimento ad un acceso dibattito sul punto e non già ad un contrasto interpretativo
(del resto il ricorso alle Sezioni Unite fu motivato dalla necessità di delimitazione del
potere del Giudice di Pace di disapplicare il provvedimento sindacale di istituzione delle
cd strisce blu in assenza della contemporanea istituzione, nelle immediate vicinanze, di
zone a parcheggio libero) ; ne consegue la infondatezza nel ritenere che il giudice
dell’impugnazione avesse violato l’art 112 cpc pronunciando oltre il thema diiputandum e
che, addirittura, fosse incorso in un vizio di denegata giustizia alla luce della interpretazione comunitaria la quale -al contrario — ha cura di limitare il proprio intervento conformativo all’interno delle regole procedimentali dell’amministrazione della giustizia di
ogni singolo Paese, regole costituite nella fattispecie dall’esistenza di una, non solo formale, motivazione sulla compensazione; non pertinente allora appare l’affermazione secondo la quale , dovendosi riguardare al recupero delle spese di lite qual credito certo,
assimilabile e rientrante nel diritto di proprietà, la disposta compensazione sarebbe lesiva di tale diritto: invero tale tesi si rifà ad un indirizzo giurisprudenziale CEDU — viene
all’uopo richiamata Ambruosi contro Italia del 19 ottobre 2000 che riguardava però la
espropriazione per pubblica utilità- che partiva da un diverso presupposto normativo
(art 1 del decreto legge n. 166/1996) per nulla estensibile alla fattispecie in esame e con
il quale si era inteso reagire, in sede comunitaria, alla previsione di una compensazione

ex lege delle spese di lite ; del pari infondato è il profilo , relativo alla compensazione di
-err”

– 4 –

Tribunale integrò la motivazione del giudice del primo grado , non appare fondato il

cui si parla, con il quale si lamenta la negazione ad una difesa effettiva , atteso che lo
Stato , con la formulazione dell’art. 92 cpc e con l’imposizione di una motivazione non
apparente e congrua ( estremi riscontrabili nella fattispecie) ha disciplinato, da un lato,
gli estremi della compensabilità e dall’altro ha posto i criteri per il sindacato del suo e-

comandazione CCJE del 17 novembre 2011 a che il giudice si adoperi per assicurare
l’accesso ad una soluzione delle controversie “rapida efficace ed a costi ragionevoli”, dal
momento che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace la parte può difendersi da sola e
l’accesso alla giustizia non è disciplinato dal giudice ma dalla legge.

IV – Il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, non avendo svolto difese la parte intimata.

P. Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

sercizio; erroneo infine è, sempre nella prospettiva comunitaria, il riferimento alla rac-

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