Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14701 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3030/2014 proposto da:

D.T.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

MARCHETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORELLO TATONE,

PAOLO FORNAROLA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA SCIENTIFICIA,

DIRETTORE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE (OMISSIS), FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1301/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del 4 motivo di

ricorso, accoglimento del 1, 2, 3 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.

Nel luglio 1999, D.T.A. e D.P.I., quali genitori esercenti la patria potesta’ sul figlio minore L., convennero in giudizio il Direttore Didattico, pro tempore, della scuola Elementare (OMISSIS) con sede in via (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS), nonche’ il Ministero della Pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore. Esposero gli attori che il (OMISSIS), alle ore 8.15 circa, il loro figlio L., alunno della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, e cadendo malamente a terra subi’ la rottura parziale di due denti.

Si costitui’ il Ministero della Pubblica Istruzione contestando la domanda attorea, sia nell’affermare l’operativita’ della polizza assicurativa, sia nell’evidenziare la estraneita’ del personale didattico e non didattico al fatto lesivo dovuto invece alla indisciplina e non educazione degli studenti. Aggiunse, anche, che il fatto si era verificato repentinamente per cui non si profilava ne’ dolo ne’ colpa grave del personale. Chiese inoltre di chiamare la Fondiaria Assicurazioni, ai fini della manleva, che si costitui’ regolarmente.

Il Tribunale dell’Aquila, con la sentenza numero 364/2004, rigetto’ la domanda attorea previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del direttore didattico ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 61, che prevede la surroga del ministero. Tale punto della sentenza, tra l’altro, e’ passato in giudicato. Nel merito, rilevo’ che dalle prove testimoniali era emerso che l’evento lesivo si era verificato prima dell’inizio delle lezioni, quindi in assenza dei maestri ed in costanza di tutela affidata al Comune di (OMISSIS) che, tra l’altro, aveva effettuato il trasporto del minore da casa alla scuola.

2. La decisione e’ stata confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 1301 del 6 dicembre 2012.

3. Avverso tale decisione, D.T.L. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni, gia’ Fondiaria Sai spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “il vizio di omessa pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 244, 245, 246 e 253 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (error in procedendo) per avere la corte territoriale Aquilana erroneamente posto a base della decisione di rigetto dell’appello fatti impeditivi a torto ritenuti suscettibili di provocare la reiezione della domanda attorea, fatti ed accadimenti mai eccepiti e dedotti dalle parti convenute e tanto meno spesi a supporto di tesi confutative della stessa”.

Lamenta D.T. che il rigetto dell’appello per mancato adempimento dell’onere probatorio gravante sugli attori sia stato conseguente a delle eccezioni non proposte dalla parte interessata, ma scrutinate d’ufficio, in ipotesi non consentita dalla legge. Secondo il ricorrente l’eccezione presa in considerazione d’ufficio dalla corte territoriale, e prima di essa dal tribunale, e’ quella relativa alla responsabilita’ ascrivibile al Comune di (OMISSIS), ente diverso rispetto al personale scolastico, in ragione della fascia oraria.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia il “vizio di omessa pronuncia: error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale Aquilana omesso alcun cenno quanto ai motivi d’appello aventi ad oggetto la contestazione (per altro gia’ esternata e sollevata ritualmente in primo grado) dall’ammissione della prova testimoniale sollecitata dalla convenuto ministero vieppiu’ con riferimento alla escussione dei testi S.M. e R.R.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello aventi ad oggetto la contestazione dell’ammissione della prova testimoniale richiesta dal ministero convenuto.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2047 e 2048 c.c., nonche’ dell’art. 2697 c.p.c., in tema di riparto dell’onere probatorio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la corte territoriale aquilana rigettato l’appello e con esso la domanda attorea al rilievo che il ministero convenuto aveva fornito idonea prova liberatoria”.

Deduce la violazione dei suddetti articoli adducendo di aver ottemperato ai propri oneri probatori in relazione alle invocate responsabilita’ ex artt. 2047 e 2048 c.c..

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta il “vizio di omessa pronuncia rilevante agli sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con conseguente violazione degli artt. 91 e 269 c.p.c., in merito alle eccezioni concernenti la contestata ritualita’ della chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice da parte del ministero segnatamente con riferimento alle spese e competenze legali liquidate a favore del chiamato e poste a carico degli attori. Anomala ed irrituale determinazione delle spese di lite posta a carico degli attori senza imputazione e senza riferimento ai soggetti interessati. Totale difetto di motivazione in merito alla quantificazione degli importi”.

Con tale motivo si duole della condanna alle spese legali sia in generale sia nei confronti del chiamato in garanzia.

5. Il primo motivo e’ infondato.

La circostanza prese in esame dai giudici del merito quella cioe’ della responsabilita’ ascrivibile al Comune di (OMISSIS) (ente diverso rispetto al personale scolastico in ragione della fascia oraria) e’ stata in realta’ sollevata in tutti gli scritti difensivi da parte dell’amministrazione scolastica.

5.1. Occorre ora prioritariamente esaminare il terzo motivo, che e’ fondato.

La sentenza impugnata, premette che quando un alunno subisce un danno durante il periodo in cui e’ affidato alla scuola possono concorrere due diversi tipi di responsabilita’, quella contrattuale e quella extracontrattuale ed e’ onere dell’attore dimostrare l’avvenuto inserimento dello studente nella struttura scolastica. Quindi, e’ onere dell’attore, in entrambi i casi di responsabilita’, dimostrare tale presupposto in fatto.

Nella specie, il giudice del merito, per escludere la responsabilita’ della scuola, sostiene che e’ lo stesso attore a collocare il fatto ad un preciso orario, le 8.15, quindi prima dell’inizio delle attivita’ scolastiche (8,30), orario rientrante, invece, nelle attivita’ gestite direttamente dal Comune con i servizi di pre-scuola.

Ma in realta’, tale affermazione contrasta con il principio secondo cui dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumita’ dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni. Tra questi c’e’ anche l’obbligo di vigilare sull’idoneita’ dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato.

Quindi spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).

La responsabilita’ della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorita’ scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento (Cass. n. 1623/1994).

La responsabilita’ della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’e’ del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima eta’ doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all’interno della scuola per recarsi in classe sotto l’osservanza del personale scolastico (bidelli).

5.2. In considerazione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso il secondo e quarto motivo sono assorbiti.

6. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati. Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ sulle spese anche di questo giudizio.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati. Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ sulle spese anche di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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