Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14701 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. un., 18/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7918-2009 proposto da:

E.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI

LUCIO VALERIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SPAGNUOLO MARCO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PIZZALTO S.P.A. (già Impianti Funiviari Pizzalto s.n.c. di Colecchi

& C.) (0637261002), in persona del legale rappresentante

pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo

studio dell’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLAGRANDE ROBERTO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

843/2007 del TRIBUNALE di SULMONA;

uditi gli avvocati Lucio Valerio MOSCARINI, Roberto COLAGRANDE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto APICE, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e

dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1989 il Comune di Roccaraso concedeva in superficie ad una società commerciale una porzione di suolo pubblico al fine dell’esercizio dell’attività di gestione di impianti di risalita (sciovie). La detta società concessionaria edificava su quei suoli una baita, adibita a luogo di ristoro, concedendola poi (nel 1995) in proprietà superficiaria ad un terzo ( B.E.).

Alla scadenza del contratto, prevista per il 6/9/2004, la società concedente conveniva in giudizio la B. dinanzi ai Tribunale di Sulmona, chiedendo il rilascio dell’immobile.

La convenuta, costituitasi, eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, allegava di vantare un titolo giuridico valido ed efficace alla detenzione della baita.

Nelle more tra la notifica della citazione e la prima udienza, l’attrice chiedeva al giudice di ordinare alla convenuta in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il rilascio della baita. La B., in questo sub procedimento incidentale, chiedeva che si ordinasse alla società ricorrente, ex art. 1170 c.c., di cessare dalle turbative del proprio possesso sulla baita.

Con ordinanza del gennaio 2008 il Tribunale di Sulmona così provvedeva: a) riteneva sussistere la propria giurisdizione; b) rigettava la domanda cautelare dell’attrice; c) rigettava la domanda di manutenzione del possesso della convenuta.

Con ricorso notificato il 31/3/2009 B.E. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, invocando l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La s.p.a. Pizzalto si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso – per avere il giudice di merito già ritenuto sussistente la propria giurisdizione, nell’ordinanza con la quale erano state decise contestualmente la domanda cautelare formulata dall’attrice e la domanda possessoria formulata dalla convenuta – e chiedendo nel merito dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinano.

Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va rilevato che, come posto in evidenza dal P.G. nella requisitoria scritta ed al contrario di quanto sostenuto dalla società resistente, il proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile.

Al riguardo va osservato che nella sopra menzionata ordinanza del tribunale di Sulmona del gennaio 2008 – con la quale sono state rigettate sia l’istanza ex art. 700 c.p.c. presentata in corso di causa dalla s.p.a. Pizzalto, sia la domanda di manutenzione nel possesso proposta dalla B. a norma dell’art. 704 c.p.c. – non è ravvisabile una pronuncia assimilabile ad una sentenza di merito come tale ostativa alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Si tratta infatti di una pronuncia che, fino al momento della decisione della controversia petitoria, costituisce un atto provvisorio che non può contenere alcuna statuizione, neppure implicita, su cui possa formarsi il giudicato. Quindi il provvedimento reso in sede possessoria nel corso del giudizio petitorio a norma dell’art. 704 c.p.c..

avente carattere temporaneo e cautelare – non osta, con riferimento alla controversia petitoria, all’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

In proposito va richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 704 c.p.c., i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio, avendo carattere puramente incidentale, sono destinati a venire assorbiti dalla sentenza che, decidendo la controversia petitoria, costituisce l’unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria in contestazione fra le parti: sono quindi inidonei al giudicato (in tali sensi, tra le tante, sentenze 16/6/2008 n. 16220; 22/6/2007 n. 14607; 29/4/2003 n. 6648). Pertanto, nel caso di sentenza di accoglimento della pretesa petitoria, il provvedimento possessorio che l’ha preceduta viene ad essere confermato ed assorbito dalla stessa, mentre, nell’ipotesi inversa, resta travolto dal relativo rigetto; in altri termini, poichè la particolare tutela incidentale accordata dall’art. 704 c.p.c., si giustifica solo in funzione dell’esigenza di mantenimento dello status quo tra le parti in contesa in ordine ad un diritto reale controverso, non è configurabile in siffatti casi anche un autonomo e diverso diritto al mantenimento del possesso in quanto tale ed indipendentemente dall’esito della causa petitoria, come nei diversi ed ordinari casi in cui la controversia tra le parti si svolga esclusivamente sul piano possessorio. Ne consegue che il giudice del petitorio, una volta esclusa l’esistenza del diritto cui si pretende di collegare il possesso, deve necessariamente negare che quest’ultimo sia suscettibile di protezione giuridica, con la conseguente revoca degli stessi provvedimenti possessori interinali.

Nel merito la riferita questione di giurisdizione va risolta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo la ricorrente nella specie troverebbe applicazione la L. n. 1034 del 1971, art. 5 (modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di “atti e provvedimenti relativi alla concessione di beni”, con esclusione delle sole controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” (in considerazione del rilievo che la controversia coinvolgerebbe la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, essendo stata dalla ricorrente contestata la legittimità delle concessioni assunte a fondamento dell’azione cautelare e di merito intrapresa in primo grado dalla società Pizzalto). Ad avviso della B. appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non alla giurisdizione ordinaria, una controversia (come quella in esame) tra due soggetti privati che si contendano la disponibilità di una porzione di suolo di natura demaniale rispetto alla quale ognuno di essi invochi una posizione di concessionario del bene.

La tesi della ricorrente non è fondata posto che, come osservato dal P.G., “in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la pretesa, come è nella specie tenuto conto del petitum sostanziale, trovi la propria origine in un rapporto tra il concessionario e il terzo, atteso che l’Amministrazione concedente è rimasta totalmente estranea a detto rapporto derivato e non può ravvisarsi alcun collegamento tra l’atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, essendo il primo un semplice presupposto del secondo (Cass. SS.UU. nn. 20339/2005; 9233/2002)”.

Con le citate pronunzie si è affermato che la giurisdizione a conoscere della controversia tra il concessionario ed il terzo spetta al giudice ordinario se ricorrono le seguenti tre condizioni: a) la lite trovi la propria origine in un rapporto tra il concessionario (nella specie la s.p.a. Pizzalto) e il terzo (la B.); b) l’Amministrazione concedente sia rimasta totalmente estranea al rapporto; c) non vi sia alcun collegamento tra l’atto concessorio e il rapporto medesimo.

Le tre dette condizioni ricorrono nel caso in esame.

In sostanza la controversia investe rapporti autonomi rispetto a quello con l’Amministrazione concedente e, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo configurabile una commistione di posizioni di interesse legittimo e posizioni di diritto soggettivo: la detta controversia non attiene, neppure astrattamente, all’esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A..

Il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente B.E. va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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