Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14701 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14701 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9630/11 proposto da:

s.p.a. COGEIM ( c.f.: 01555330560)
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gianfranco Caporlingua; rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Vaglio e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n.21, giusta procura a margine del ricorso
-Ricorrente –

Contro

ROMA CAPITALE ( c.f. 02438750586) — già : Comune di RomaIn persona del Sindaco pro tempore ; rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Frigenti,
in forza di procura estesa a margine del controricorso, con domicilio eletto presso gli
uffici della Avvocatura capitoline in Roma, via Tempi di Giove n. 21
– Controzi corrente –

contro la sentenza n. 5737/10 del Tribunale di Roma, del 23 dicembre 2009 — 15
marzo 2010, non notificata.

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dO/ s.

Data pubblicazione: 14/07/2015

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 giugno 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Celeste , che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La s.p.a. Cogeim propose opposizione , innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso

il verbale di accertamento del Comune di Roma -con il quale sarebbe stata contestata
l’illegittimità della sosta all’interno delle c.d. strisce blu senza esporre la ricevuta di pagamento — sostenendo, da un lato, che la norma richiamata nel verbale di accertamento
— art 157, comma 6 del dpr 295/1992 — riguardava la diversa fattispecie della mancata
esposizione del disco orario in caso di sosta in zone a tempo limitato- e, dall’altro, che
non sarebbe stata dimostrata la presenza, nelle immediate vicinanze, di spazi liberi per il
parcheggio; chiese dunque l’annullamento dell’accertamento e la condanna del Comune
al pagamento delle spese: l’opposizione fu accolta ma le spese furono compensate con
la motivazione ” la natura della controversia ed i motivi che hanno portato
all’accoglimento dell’opposizione giustificano la compensazione delle spese”: in particolare il giudice di pace evidenziò che la indicazione della norma violata avrebbe riguardato ipotesi diversa da quella effettivamente descritta nel verbale; proposto appello solo
avverso tale capo di decisione, il Tribunale di Roma respinse l’impugnazione e compensò nuovamente le spese sulla base della considerazione che l’opposizione sarebbe stata
accolta per motivi relativi al merito della contestata infrazione ( nella fattispecie: mettendo in rilievo che il giudice di pace, pur senza la proposizione di querela di falso sulla
descrizione della infrazione, avrebbe comunque ritenuto che la rappresentazione del fatto contenuta nel verbale di accertamento non fosse conforme alla realtà: da qui
l’insorgenza di un giusto motivo per la disposta compensazione); il giudice della impu-

per il rigetto del ricorso.

gnazione poi compensò le spese del grado, per la ragione che sarebbe mancata una motivazione specifica sulla regolazione delle spese del grado precedente di giudizio.

2 — Proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, è stata depositata e notificata relazione ex art 380’11 cpc che formulava la proposta a che il Collegio pronuncias-

ferente la procura che, pur figurando nell’intestazione del ricorso tale Gianfranco Caporlingua quale amministratore unico della Cogeim spa, lo stesso aveva conferito la
procura — estesa a margine del ricorso- come amministratore unico della srl Cogeim; in
sede di adunanza camerale la causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza
alla luce delle argomentazioni contenute nella memoria ex art 380 , II comma,cpc e
della documentazione ad essa allegata, con la quale appunto si certificava che il Caporlingua figurava come amministratore unico della Cogeim spa
L’intimata Roma Capitale ha proposto controricorso; in prossimità della pubblica udienza è stata depositata memoria dalla società ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sussiste la legitimatio ad processum in quanto la certificazione camerale a nome di Gianfranco Caporlingua fa emergere che lo stesso è amministratore di varie società, tra le
quali la spa Cogeim spa ma non della Cogeim srl: dal momento che l’attuale ricorrente è
sempre stata in giudizio con la medesima denominazione sociale, deve ritenersi che la
indicazione della rappresentanza di una srl omonima, contenuta solo nella procura marginale, sia frutto di mero errore materiale ( sul punto va sottolineato che proprio in tale
irrimediabile contrasto consiste l’errore materiale i cui indici sintomatici si atteggiano in
modo diverso da quanto accade quando vi sia contraddittorietà nell’ambito della decisione, essendo la intestazione del ricorso e la procura elementi da valutarsi secondo parametri diversi da quelli utilizzati per la correzione dei provvedimenti giudiziari)

Il — Con i quattro motivi di ricorso la statuizione di compensazione delle spese viene
censurata sia con riferimento alla violazione degli artt 91 e 92 cpc ( primo e terzo moti-

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se ordinanza di inammissibilità per carenza di legittimazione da parte del soggetto con-

vo) sia con riguardo ai più generali principi traibili dalla carta costituzionale ( motivi
primo e terzo) e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo ( motivo quarto) sia infine per violazione del principio della domanda (motivo secondo) per aver, il Tribunale,
integrato la motivazione del primo giudice con la propria in relazione alla colà disposta

III — I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica, e si appalesano fondati.

III.a Premesso che il principio devolutivo dell’appello legittima il giudice
dell’impugnazione — laddove non debba rinviare la trattazione del giudizio al grado precedente a mente degli artt. 353 e 354 cpc- di esaminare e decidere nel merito il capo di
decisione sottoposto a specifica censura dall’appellante e che, dunque, in astratto, sussisteva il potere, per il Tribunale, di integrare la motivazione del giudice del primo grado
( mancante sullo specifico punto), appare fondata la censura di — sostanziale contraddittorietà motivazionale ( vedi fol 4 del ricorso) laddove il Tribunale travisò, al fine di integrare i motivi della compensazione , il contenuto stesso del dedsum assumendo che
l’annullamento del verbale fosse stato disposto in violazione del principio che lo stesso
avrebbe fatto prova fino a querela di falso, adottando una motivazione del tutto incongrua rispetto al dictum che con essa si intendeva supportare, atteso che, così operando, si
era fatto emergere sostanzialmente un vitium injiidicando nella decisione del giudice del
grado precedente ed ad esso si era reagito, non condividendo l’esito decisionale della
sentenza sottoposta ad appello, per il tramite della compensazione delle spese —
IV — La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la gravata decisione in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del pre-

compensazione.

sente giudizio.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile

della Corte di Cassazione.

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