Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14701 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8559/2015 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANT’ELENA SOCIETA’ COOPERATIVA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114-A, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE VOLTOLINA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO F.M.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Monza, con il decreto nel proc. n. 74/10-1 RF (depositato il 18 febbraio 2015, ma notificato il 24 successivo), ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento F.M. proposta dalla creditrice Banca di CC Sant’Elena soc. coop., in relazione alla proposta domanda ultratardiva di ammissione del proprio credito, in quanto la creditrice, pur in difetto dell’avviso di cui alla L. Fall., art. 92, da parte del curatore fallimentare, aveva avuto conoscenza del fallimento almeno fin dal giugno del 2012 ma aveva proposto la sua istanza solo il 3 dicembre 2013, senza che avesse dimostrato la mancanza di diligenza.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca, esclusa dal concorso, la quale lamenta l’inesistenza, per il creditore, di un termine iniziale di decadenza (perchè si afferma esistere solo quello finale, costituito dalla conclusione delle operazioni di riparto) da rispettare e, in subordine, chiede che il termine annuale sia calcolato aggiungendo all’anno, oltre alla sospensione feriale dei termini, anche il segmento (di almeno 90 giorni) costituito da quello che è dato a tutti i creditori tempestivi per la preparazione dell’istanza.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, pur avendo il ricorrente mosso osservazioni critiche con la memoria illustrativa che, tuttavia, sostanzialmente reiterano le doglianze già contenute nel ricorso.

Quest’ultimo, infatti, è manifestamente infondato alla luce dei principi già enunciati da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 23302 del 2015; Sez. 1, Sentenza n. 20686 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 2015), essendo assorbente la considerazione ivi svolta secondo cui “spetta al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità”.

Del resto tale principio sugge ulteriormente al controllo di questa Corte alla luce del principio di diritto riguardante i limiti al controllo sulla motivazione già posti dalle sezioni unite di questa Corte (nella Sentenza n. 8053 del 2014).

Non v’è ragione di provvedere sulle spese processuali (non avendo, l’intimata, svolto alcuna attività difensiva in questa sede) ma solo di affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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