Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14701 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14701 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 2364-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel Spa, nella qualità di procuratore
della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio
procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, Società
con unico azionista, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di
beneficiaria

del

ramo

di

azienda

della

Enel

Distribuzione Spa, in persona del proprio procuratore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI
6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che

Data pubblicazione: 11/06/2013

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
GUERRA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

BARBA TONY;
– intimato –

AVELLINO, depositata il 30/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.

avverso la sentenza n. 1362/2011 del TRIBUNALE di

R.g.n. 2364-12 (ud. 11.4.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1362 del 30 giugno 2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Avellino n. 1601 del 2010, che aveva accolto la domanda di Tony Barba, intesa ad ottenere
il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il
pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte

dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,
di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.

5
Est. C ns. Raffaele Frasca

R.g.n. 2364-12 (ud. 11.4.2013)

§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace resa in primo
grado, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.

§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbito gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda di
Tony Barba. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Tony Barba alla rifusione
alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 1’11 aprile 2013.

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