Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14700 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28750/2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALALZO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLA JANNELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA BIANCHI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MARKET COLOR SRL già MARKET COLOR DI V. & C. SAS, in

persona del suo legale rappresentante V.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PIACENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO PERSIANI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1396/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione P.G. e la madre C.G. si opponevano al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lucca n. 151/99 del 4 maggio 1999 concesso a favore della Ditta Market Color S.a.s. di Venturi & C., per l’importo complessivo di Lire 546.796.603. La richiesta della Market Color si fondava su una scrittura privata tra le parti, stipulata nel 1991, in cui si riconosceva una situazione debitoria dei signori P. e C. nei confronti della Market Color di circa 100.000.000 per capitale e interessi per ritardati pagamenti, maturata a seguito di acquisti di vernici e prodotti per carrozzeria. In detta convenzione si prevedeva anche un accordo in forza del quale la Market Color si accollava i debiti del P. verso gli Istituti bancari, provvedeva ad erogare ai debitori ulteriori finanziamenti ed otteneva come riconoscimento per l’intermediazione sulle vendite immobiliari dei beni dei debitori il riconoscimento di una commissione dell’8%.

Si costituiva la ditta Market Color chiedendo il rigetto dell’opposizione ed in via riconvenzionale svolgeva domanda volta all’accertamento e alla dichiarazione della titolarità del credito vantato per capitale ed interessi.

Il Tribunale di Lucca, dapprima accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e poi, con sentenza numero 1315 del 9 ottobre 2002, revocava il Decreto Ingiuntivo e riconosceva un credito a favore degli opposti pari ad Euro 309.340,02 comprensiva di interessi.

2. La decisione è stata riformata, in punto di quantum, dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1396 del 26 ottobre 2012. La Corte ha determinato, a seguito dell’espletamento di c.t.u., che il credito vantato della Market Color nei confronti di P.G. e C.G. fosse pari ad Euro 565.462,06, oltre interessi legali sulla suddetta somma dal 1 settembre 2010 all’effettivo saldo.

3. Avverso tale decisione, P.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste con controricorso la Market Color s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’Appello di Firenze si è riportata pedissequamente ed acriticamente al contenuto della C.T.U. senza dar conto in merito alle copiose e puntuali osservazioni tecniche svolte da parte resistente”.

Il motivo è infondato.

A pane i profili di non autosufficienza del motivo perchè non specifica su quali punti la consulenza tecnica di ufficio e la sentenza non hanno tenuto conto delle critiche del consulente tecnico di parte, la Corte d’Appello non è incorsa nelle violazioni che le sono attribuite. Infatti ha ampiamente motivato sul punto specifico laddove afferma (pag. 18 e ss. della sentenza) che il predetto c.t.u. risponde adeguatamente alle osservazioni dei CC.TT.PP. e si rinvia a tali argomentazioni che qui interamente si condividonò. Inoltre la Corte d’Appello ha ampiamente analizzato le risultanze della c.t.u. (pag. 3-6 della sentenza) dimostrando con ciò di avere puntualmente analizzato l’elaborato peritale.

Ed è principio di questa Corte che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 14471/2014; Cass. n. 282/2009).

In ogni caso il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 2697 c.c. e artt. 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al principio dell’onere della prova che non può essere sopperito dall’espletamento di CTU”.

Il motivo è infondato.

E principio generale di questa Corte che benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 1190/2015; Cass. n. 20695/2013). Nel caso di specie la Cm è stata disposta per determinare il credito della Market Color e per esaminare i documenti depositati dall’appellante (oltre 100). Infatti ‘ha consentito ai consulenti di valutare l’ammontare delle singole voci di credito e la loro rispettiva causale…. Pertanto la sentenza è scevra dai vizi logico giuridici lamentati.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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