Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14700 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. un., 18/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10309/2009 proposto da:

C.A. ((OMISSIS)), P.D.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN 485 TOMMASO D’AQUINO 47,

presso lo studio dell’avvocato CORREALE LUIGI, rappresentati e difesi

dall’avvocato AMATO Alfonso, per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2008 della CORTE CONTI – SEZIONE SECONDA

GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO – ROMA, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata della Corte dei conti, con sentenza n. 247/2001 condannava al risarcimento del danno in favore del comune di Castelluccio Inferiore C.A., sindaco del comune detto, L.F., geometra libero professionista, per la somma di L. 300 milioni ciascuno, nonchè P.D.A., G.S. e M. N., membri della giunta comunale, per la somma di L. 100 milioni ciascuno. La responsabilità amministrativa veniva accertata in relazione ai lavori di costruzione di un acquedotto, inutilizzabili, essendo stata accertata la carenza di fonti idonee all’approvvigionamento idrico.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello, con sentenza- ordinanza, depositata il 25.7.2006, rigettava il motivo di appello proposto dal solo geom. L., relativo a preteso difetto di giurisdizione, ritenendo che essa sussistesse anche nei confronti dei professionisti incaricati dalla p.a..

Con sentenza depositata il 6.10.2008, la Corte dei Conti accoglieva parzialmente gli appelli dei vari appellanti, solo in relazione alla quantificazione dei danni, riducendone la liquidazione, mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.A. e P. D.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano ex art. 111 Cost., comma 8, la violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4, come sostituito dal D.L. n. 543 del 1996, art. 3, e, quindi il difetto di giurisdizione.

2. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile.

Le S.U. di questa Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 09/10/2008, n. 24883) hanno statuito che l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.

All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Nella fattispecie solo il L. ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione alla giurisdizione, nella sua qualità di professionista esterno ed incaricato dall’Amministrazione. Gli amministratori C. e P. non hanno impugnato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione nei loro confronti, con la conseguenza che sul punto si era realizzato un giudicato implicito.

Ciò rende inammissibile il proposto ricorso per cassazione.

3. Infatti, vertendosi in tema di obbligazione solidale tra i soggetti che hanno dato un contributo causale alla produzione dell’evento dannoso e, quindi, del danno erariale, va osservato che l’obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido.

Ne deriva che, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell’unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili. In quest’ipotesi, stante la scindibilità delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri. Pertanto, così come, rigettato l’appello di uno del condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente – qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poichè, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili (cfr. Cass. n. 13585/2006).

4. Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna pronunzia va emessa sulle spese di questo giudizio di cassazione, essendosi costituito solo il P.G. presso la Corte dei Conti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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