Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1470 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1470 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24430-2012 proposto da:
FARALDI FRANCESCO FRLFNC39B13F209A in proprio e quale
legale rappresentante della società Albergo Ristorante Giovanna di
Faraldi Francesco & C. Snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICEPUTI
SANDRO, giusta procura ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EMANUELLI EMANUELA, ORENGO MARIA GIOVANN/3
EMANUELLI ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU
PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

swt

Data pubblicazione: 24/01/2014

MAGER ALESSANDRO, SOLERIO FRANCO, giusta delega a
margine del controricorso;

– controricorrend avverso la sentenza n. 398/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Imbardelli (per delega avv.
Antonio Caiafa) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2012 n. 24430 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

GENOVA del 4.4.2012, depositata il 21/04/2012;

57) R. G. n. 24430/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’Appello Genova, 21/04/2012) ha, per
quanto qui rileva, riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo,
che aveva rigettato le domande proposte da Attilio ed Emanuela Emanuelli e

immobile concesso in locazione a Francesco Faraldi, che lo aveva destinato
a ristorante e albergo — aventi ad oggetto la licenza per finita locazione al
Faraldi, il quale, tuttavia, continuava ad occupare l’immobile, avendo
ritenuto il Tribunale che l’accordo transattivo sottoscritto nel 2002 aveva
modificato la natura del contratto in essere tra le parti, che era stato
trasformato da contratto di affitto di azienda in contratto di locazione ad uso
alberghiero; la durata della locazione prevista dalla legge per tale tipo di
contratto era di nove anni, cosicché, non avrebbe potuto essere intimata
licenza per finita locazione per la fine del dicembre 2009. La Corte
d’Appello di Genova, non condividendo la tesi della sentenza di primo
grado, affermava che il contratto doveva essere dichiarato cessato al
31/12/2009 e che, quindi, il Faraldi doveva essere condannato a rilasciare
l’immobile, precisando che dalla scrittura del 2002 non potesse essere
dedotta la volontà delle parti di dare vita ad un nuovo contratto, di locazione
ad uso alberghiero, rispetto a quello originariamente stipulato, di affitto
d’azienda.
2. — Ricorre per Cassazione il Faraldi, con un unico motivo di ricorso;
resistono con controricorso Attilio ed Emanuela Emanuelli e Maria
Giovanna Orengo. La censura dedotta dal ricorrente è:
2.1 — Art. 360 c.p.c. n.4, nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per difetto
di motivazione, per avere errato la Corte d’Appello nella qualificazione
dell’accordo, discostandosi dall’orientamento del giudice di primo grado,
secondo cui lo stesso avrebbe avuto una valenza novativa.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. L’odierno ricorrente, infatti,
non tiene conto dell’orientamento di questa S.C. secondo cui in materia di
contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza
3

Maria Giovanna Orengo — i quali esponevano di essere proprietari di un

della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,
occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla
premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del
processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna
argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del
documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente
contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla

(Cass. n. 20112/2009).

Di

conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte
abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360 cod.
proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare, esigendo la tassatività e la
specificità del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che
detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito

(Cass. 8585/2012).
Senza considerare che l’interpretazione delle clausole regolamentari
di diritto privato è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni
soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato limitato alla verifica
del rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale ed al controllo di
una motivazione coerente e logica (Cass. n. 17935/2006). Per sottrarsi al
sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad
un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o
più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di
legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra

(Cass. n.

24539/2009; 16254/2012). Peraltro, l’indagine compiuta dal giudice
di merito nello stabilire l’oggetto ed i limiti di una transazione,
applicando la regola dell’art. 1363 cod. civ. e cioè interpretando le
clausole dell’atto non singolarmente ma le une per mezzo delle altre e
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal loro complesso,
costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di
legittimità, ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da
errori di diritto (Cass. n. 4178/2007; 13717/20067242/2001).

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come giustificazione del “decisum”

Nel caso di specie, la sentenza, con congrua e corretta motivazione, ha
ritenuto che la scrittura transattiva intervenuta tra le parti nel 2002, in alcun
modo evidenziasse l’intento delle parti di dare vita ad un nuovo contratto,
questa volta di locazione d’immobile ad uso alberghiero e dunque con
oggetto diverso da quello originariamente sottoscritto nel 1963, consistente
in un contratto di affitto d’azienda. Inoltre, secondo i giudici di merito, dagli
atti di causa e dalle allegazioni delle parti, risultava che il contratto

contratto originario aveva preso la forma di una locazione d’immobile, nulla
consentendo di ricondurre l’intervenuta novazione all’accordo sottoscritto il
28/11/2002, da valutare come mero accordo transattivo, così come risultante
dal nomen iuris ad esso assegnato dalle parti e dalle espressioni in esso
utilizzate, ove veniva richiamato l’intento delle parti di definire la
controversia tra esse insorta con reciproche concessioni. In conclusione, la
Corte territoriale – dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa S.C.
secondo cui qualora le parti del contratto di locazione di un immobile
urbano definiscano transattivamente le liti fra loro pendenti circa gli aspetti
del rapporto, stabilendo la data del rilascio dell’immobile ed il corrispettivo
per il suo ulteriore godimento, il nuovo rapporto che si viene ad instaurare
per effetto della transazione, ancorchè di natura locatizia, trova la sua
regolamentazione nell’accordo medesimo, restando sottratto alla disciplina
speciale, fra cui la L. 392/1978 sull’equo canone — dichiarava cessato il
contratto al 31/12/2009, condannando il Faraldi al rilascio dell’immobile.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e la declaratoria di inammissibilità
dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria le cui argomentazioni non
inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
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originario venne rimaneggiato più volte e, in forza di tali modifiche il

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500,00=, di cui Euro
2300,00= per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

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