Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1470 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27228/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L’OASI CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA ANZIANI

DISABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMINE

PAUDICE, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3672/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 15/04/2015, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti L’Oasi Centro Residenziale di Riabilitazione Neuromotoria Anziani e Disabili srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3672/39/2015, depositata in data 21/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA ed IRAP, dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito del disconoscimento da parte dell’Ufficio di costi ritenuti fittizi, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, nell’accogliere il gravame della società contribuente, che, tenuto conto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, implicante la necessità di rispettare, tra il rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’atto impositivo, un termine dilatorio di gg. 60, nonchè della sentenza delle Sezioni Unite n. 18184/2013, l’atto impositivo, scaturito da verifica fiscale avviata per l’annualità 2008 e “diretta conseguenza del processo verbale di constatazione rilasciato dai verbalizzanti “il 10/12/2012”, doveva essere annullato, non risultando alcuna motivazione nell’avviso in ordine all’urgenza legittimante deroga al rispetto del suddetto termine dilatorio a favore del contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con i due motivi, vizi di violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avendo i giudici della C.T.R. sia ritenuto annullabile l’atto impositivo, per violazione del termine in oggetto, pur in difetto di dimostrazione, da parte del contribuente, di un possibile esito diverso del procedimento, ove il termine fosse stato rispettato, sia erroneamente ritenuto inapplicabile al caso di specie la deroga prevista dalla norma citata, rappresentata dai “casi di particolare e motivata urgenza”, rappresentata nella specie dalla scadenza imminente dei termini per l’accertamento.

2. Le due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 18183/2013 hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei ad confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativi dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

Questa Corte, in sede di applicazione di detto principio di diritto, ha quindi chiarito che “la capacità paralizzante dell’urgenza rispetto alla nullità dell’atto notificato senza il rispetto del termine dilatorio deve rimanere agganciato a specifici elementi di fatto che esiliano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità nell’accertamento delle pretese fiscali”, con conseguente esclusione della riconducibilità dell’urgenza “a valutazioni correlate all’imminenza della scadenza del termine dilatorio che, a ben considerare, non affogano a fatti specifici che esulano dalla volontà dell’amministrazione ma rappresentano, per converso, l’effetto dell’azione tardivamente esercitata dall’amministrazione proprio perchè da tale esercizio deriverebbe l’impossibilità di garantire al contribuente il termine dilatorio e le esigenze fondamentali di garanzia del contraddittorio ad esse connesse” (Cass. 22786/2015). Non dunque l’imminenza della scadenza del termine vale ad integrare l’urgenza ma, semmai, l’insorgenza di fatti concreti e precisi che possano rendere giustificata l’attivazione dell’Ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio, a pena di vedere decaduta l’Amministrazione (cfr. Cass. 1869/2014; Cass. 3142/2014 e Cass. 9424/2014; cfr. Cass. 25759/2014).

Nel caso di specie, l’urgenza invocata dall’Ufficio – per come anche risulta dalla esposizione ricorso – era correlata solo all’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa, con la conseguenza che la decisione della C.T.R. è in linea con gli orientamenti sopra espressi di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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