Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14699 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29201-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI, 11, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA SIMONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO IMPERATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1837/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1837 pubblicata il 28.3.2019, ha respinto l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito vantato dall’Istituto nei confronti di D.M.G. a titolo di contributi e somme aggiuntive pretesi a seguito dell’iscrizione d’ufficio del predetto alla gestione separata quale libero professionista;

2. la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto (relativi a redditi prodotti nell’anno 2010) nella scadenza del termine per il versamento dei contributi, nel caso di specie 16.6.2011; ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla richiesta di pagamento; ha altresì respinto l’eccezione di sospensione della prescrizione sollevata dall’INPS, per difetto dei presupposti di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, escludendo che la omessa denuncia del reddito potesse equivalere ad un occultamento doloso del debito contributivo;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso D.M.G.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011;

6. ha rilevato che, nel caso di specie, non risultava compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi e che, in base all’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, il diritto ai contributi non poteva considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8;

7. il motivo di ricorso è infondato;

8. la sentenza d’appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall’INPS e, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che “la mancata denuncia del reddito non equivalga nè ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’INPS; nè che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate”;

9. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, nè la censura mossa è riconducibile allo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

10. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

12. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Domenico Imperatore, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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