Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14699 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14699 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA
sul ricorso 17542-2006 proposto da:

REGGIANI INTERNI DI REGGIANI FRANCO & C SAS, IN
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.I.01564700977,
elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 6, per l’avvocato PACCHIAROTTI OMBRETTA C/0 ST
MINGHELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
2015

GRAZIO LEONE;
– ricorrente –

1332

contro

NUOVA INFISSI SNC, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
– 2.I.01293250484, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 14/07/2015

MEI

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VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO GIORGIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIANNETTO GUARDUCCI;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 914/2005 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Giorgio Stefano difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento degli
altri motivi del ricorso.

di FIRENZE, depositata il 20/06/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Fildora s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di
Prato, la Ditta Toscana Porte di Lorenzo Reggiani, chiedendone, tra
l’altro, la condanna al risarcimento dei danni per l’eliminazione dei

al contratto di appalto concluso con la convenuta e rappresentava che
tali

vizi

stati

erano

denunciati.

tempestivamente

La convenuta (ora REGGIANI INTERNI di geom. Franco Reggiani & C.

s.a.s.)

e

si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice
nonché – assumendo che, in ordine alla fornitura e posa in opera degli
infissi in questione, essa si era limitata a far da tramite con la Nuova
Infissi s.n.c. – di essere tenuta indenne da quest’ultima, che chiedeva
ed

otteneva

di

chiamare

in

causa;

Costituitasi a sua volta in giudizio, la Nuova Infissi s.n.c. chiedeva il
rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, contestando
l’esistenza dei vizio e la tempestività della denunzia degli stessi;
deduceva di aver effettuato la fornitura e la posa in opera per incarico
e conto della convenuta e faceva presente che, per il pagamento del
relativo prezzo, pendeva causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1339/89, da essa ottenuto nei confronti della Ditta Toscana Porte.
Riuniti alla presente causa i due giudizi di opposizione relativi, uno,
al menzionato decreto ingiuntivo e, l’altro, a quello ottenuto dalla
Toscana Porte nei confronti della Fildora s.r.1., con sentenza del 31
maggio 2002 il Tribunale di Prato riteneva che tra l’attrice Fildora
s.r.l. e la Toscana Porte di Reggiani Lorenzo – ormai REGGIANI INTERNI di

vizi dovuti alla messa in opera non a regola d’arte degli infissi di cui

•.•

geom. Franco Reggiani & C. s.a.s. – era intervenuto, in ordine alla
fornitura e posa in opera degli infissi in questione, un contratto di
appalto e che la società da ultimo indicata aveva al riguardo concluso un
contratto di subappalto con la Nuova Infissi s.n.c., Che aveva realizzato

decadenza sollevata da parte convenuta e dalla terza chiamata in causa
era priva di fondamento perché i vizi erano stati tempestivamente
denunziati dalla committente alla convenuta e da questa alla Nuova
Infissi s.n.c.;

il CTU aveva determinato in L. 6.800.099 (pari ad Euro

3.511,91) la spesa necessaria per eliminare i vizi; si imponeva la revoca
sia del d.i. ottenuto dalla Nuova Infissi s.n.c. nei confronti della
Toscana Porte che quello ottenuto da quest’ultima nei confronti della
Fildora

s.r.1.;

quindi il Tribunale condannava la Fildora s.r.l. a pagare alla REGGIANI
INTERNI di geom. Franco Reggiani & C.

s.a.s.

il prezzo delle prestazioni

da questa eseguite in favore della prima; la REGGIANI INTERNI di geom.
Franco Reggiani & C. s.a.s. a pagare alla Fildora s.r.l. la somma di Euro
3.511,91, necessaria per eliminare i vizi; la REGGIANI INTERNI di geom.
Franco Reggiani & C. s.a.s. a pagare alla Nuova

Infissi s.n.c. la somma

di Euro 4.240,63 (pari a L. 8.211.000) a titolo di prezzo delle
prestazioni eseguite dalla seconda in favore della prima; la Nuova
Infissi s.n.c. a tenere indenne la REGGIANI INTERNI di geom. Franco
Reggiani & C s.a.s. dalla condanna di quest’ultima di cui al capo B) del
dispositivo; compensava le spese di lite fra le parti, ponendo a carico
di queste ultime, per un terzo ciascuna, le
e

spese di ctu;
2

tali opere nello stabilimento industriale dell’attrice; l’eccezione di

Avverso tale decisione proponeva appello la Nuova Infissi s.n.c.,
lamentando che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto esserle stati
tempestivamente denunciati i vizi dalla REGGIANI INTERNI s.a.s.;
La Corte di appelli° di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2005,

– ora REGGIANI INTERNI di geom. Franco Reggiani & C s.a.s. avverso il
d.i. n. 1339/89 emesso il 16 giugno 1989 nei confronti della stessa ed in
favore della Nuova Infissi s.n.c. per la somma di L. 8.211.00 (pari a
Euro 4.240,63) dal Presidente del Tribunale di Prato ed eliminava la
pronuncia di condanna di cui al capo C) della sentenza impugnata;
rigettava la domanda di manleva avanzata dalla REGGIANI INTERNI di geom.
Franco Reggiani & C. s.a.s. nel confronti della Nuova Infissi s.n.c. e
per l’effetto eliminava la pronuncia di condanna di cui al capo D) della
sentenza impugnata; compensava tra le parti per un terzo le spese dei due
gradi di giudizio e condannava la REGGIANI INTERNI di geom. Franco
Reggiani & C. s.a.s. a rimborsare alla Nuova Infissi s.n.c. il residuo.
Avverso la sentenza della Corte di merito la REGGIANI INTERNI di geom.
Franco Reggiani & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di cinque motivi.Ha nesistito con controricorso la Nuova Infissi s.n.c.
depositando

memoria

illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va verificata l’ammissibilità del ricorso

per

cassazione, notificato il 27 maggio 2006, alla società Nuova Infissi
3

rigettava l’opposizione proposta dalla Toscana Porte di Reggiani Lorenzo

che, secondo quanto dedotto e documentato dalla stessa ricorrente, è
stata cancellata dal egistro delle imprese nel 1998.
Occorre premettere

che

: a)

dopo la riforma del diritto

societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal

società di persone, quando non sia stata provata la continuazione
dell’operatività sociale dopo la cancellazione della società – peraltro
per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal

l ° gennaio 2004 – sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti
e

capo siano stati definiti; b) l’estinzione della società è un evento
interruttivo equiparabile alla morte della persona fisica (S.U. 6070/13).
Peraltro –

in virtù del principio di recente sancito dalla

sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/14,

di portata

generale

e

applicabile anche in materia di società (Cass. 23141/2014) – circa la
ultrattività del mandato e la stabilizzazione della posizione delle
parti, nel caso del verificarsi di un evento interruttivo relativo alla
parte costituita a ‘mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o
notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta che
il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso
non si fosse verificato nella fase attiva del rapporto processuale,
nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione
dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile
di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano
gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella
divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura
4

registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la

-

alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in
udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la
medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o
notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto

Ne consegue che nella specie il ricorso è stato notificato (2006)
correttamente al difensore costituito nel giudizio di appello della
società intimata, non essendo stato dichiarato l’evento interruttivo (la
cancellazione, avvenuta nel 1998, con /a estinzione della società dal
primo gennaio 2004) .
1.1.- Il primo motivp deduce la nullità della sentenza di appello per
violazione dell’art. 2310 cod. civ. e artt. 75 e 83 cod. proc. civ.,
evidenziando che: 1) la società controricorrentc, da indicarsi
esattamente come Nuova Infissi di Medici Vincenzo e Liliana s.n.c. – di
cui era stata legale rappresentante Medici Liliana fino alla data del 27
dicembre 1995 – era stata posta, nella data appena indicata, in
liquidazione e ne era stato nominato liquidatore Medici Vincenzo; 2)
detta società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 29
gennaio 1998, sicché la procura ad litem rilasciata da Medici Liliana a
margine dell’atto di appello era stata notificata in data 6 novembre
2002, quando da ormai sette anni la medesima non aveva il potere di
rappresentare la società, spettando tale potere, ai sensi dell’art. 2310
cod. civ., dopo la nomina del liquidatore, solo ed esclusivamente a
costui;
sosteneva, inoltre, la ricorrente che, successivamente alla cancellazione
e

5

comma, cod. proc. civ.

-a

della società controricorrente, gli unici soggetti che potevano
rappresentare la società stessa, anche in giudizio, erano il liquidatore
(nella specie Medici Vincenzo) oppure tutti i soci (nella specie Medici
Vincenzo e Medici Liliana, congiuntamente).

Occorre premettere che,

secondo quanto si è prima detto, la

cancellazione della società dal registro delle imprese, per quelle
avvenute prima dell’entrata in vigore del dal d.lgs. n. 6 del 2003
(nella

specie

nel 1998) comporta la estinzione della società con
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decorrenza dal l gennaio 2004 : prima di tale data, qualora i rapporti
non fossero ancora esauriti o non ancora definite le controversie con il
terzi, come appunto nella specie, permane la legittimazione della
società, in persona del legale rappresentante che dal momento della
iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta in via esclusiva a questi
ultimi (art. 2310 cod. civ.), cfr.Cass. 6597/98; 7972/2000; 4652/2006 ;
12114/2006.
Nella specie, la procura conferita

per la proposizione

dell’appello da parte della Nuova Infissi s.n.c venne conferita nel 2002
da Medici Liliana che non era più rappresentante legale della società,
essendo stato nominato liquidatore Vincenzo Medici nel 1995.
Pertanto, l’appello proposto dalla Nuova Infissi s.n.c. doveva
essere dichiarato inammissibile, in quanto la società era rappresentata
da difensore che doveva considerarsi privo del mandato alle liti, posto
che gli era stato conferito da soggetto non legittimato ad agire per la
società. Gli altri motivi sono assorbiti.
6

1.2. – Il motivo è fohdato.

La sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 cod.
proc. civ., con la conseguente conferma dalla decisione di primo grado;
va disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo e di
secondo grado relativamente al rapporto fra la

Reggiani e la Nuova

non si era costituita nel giudizio di appello, con la conferma delle
statuizioni del tribunale circa il concorso delle parti nelle spese di
consulenza Le spese della presente fase vanno poste a carico della
resistente, risultata soccombente
P.Q.M.
Accoglie

il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa senza

rinvio la sentenza Impugnata; dichiara inammissibile l’appello proposto
dalla Nuova Infissi s.n.c. compensa le spese relative al giudizio di
primo e di secondo grado.
Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle
spese relative alla presente fase che liquida in euro 3.200,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre
spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2015
Il Cons. estensore

Il Presidente

Infissi, tenuto conto della soccombenza reciproca e che la Reggiani

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