Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14699 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26894/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO VERCESE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA MILANO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

25/07/2016, iscritta al n. 18285/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Milano ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 19/2/2016 di C.S., che ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e segg., art. 13, commi 4 e 4 bis; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 13; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 35) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il Prefetto di Milano non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il primo motivo è infondato. 3. Il decreto dà atto dell’avvenuta definizione, in data 22 aprile 2013, in senso negativo per il ricorrente, del procedimento volto all’emersione da lavoro irregolare, sicchè la giurisprudenza citata (Cass. ord. 01/03/2013 n. 5254) non è pertinente, essendo riferita al divieto di emissione del provvedimento di espulsione in pendenza dell’anzidetto procedimento. 4. Nè può giovare al ricorrente la circostanza che il provvedimento del Prefetto di Pavia, con cui si è disposto di non procedere al rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5, comma 11-bis, sia intervenuto in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, in quanto: a) la questione non è trattata nel provvedimento impugnato, e si presenta nuova; b) la menzionata disposizione nel disporre che il rilascio di siffatto permesso (nella specie ricusato) comporta che “i procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati”, disciplina, per i casi in esso contemplati, un’ipotesi di estinzione e non di sospensione dei procedimenti predetti.

5. Il secondo motivo è inammissibile: esso non incide sulla ratio decidendi secondo cui il decreto è stato notificato al ricorrente in lingua italiana, come dallo stesso richiesto ricorrente in sede di interrogatorio, con conseguente implicito accertamento della conoscenza dell’italiano da parte dell’interessato; caso in cui viene meno l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto nella sua lingua nazionale o in altra lingua a lui nota (Cass. 29/11/2010 n. 24170).

6. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata, nè va applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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