Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14698 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22749/2013 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

R. BOSCOVICH 3, presso lo studio dell’avvocato LELIO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PREZIOSI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SUPERDETON SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale rappresentante Sig.ra C.I.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO RICCI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

COMUNE DI JESOLO, in persona del Sindaco Z.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONE, SACIT SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 841/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2013, R.G.N. 1380/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 23 aprile 1999 M.W. morì a seguito di infortunio sul lavoro, perchè, scaricato il calcestruzzo e nell’eseguire la pulizia del nastro trasportatore con il braccio meccanico, era andato ad urtare contro i fili dell’alta tensione. I suoi congiunti citarono in giudizio risarcitorio la Superbeton spa (datrice di lavoro), la quale chiamò in causa la Sacit srl (quale impresa appaltatrice dei lavori) ed il Comune di Jesolo. La Sacit, a sua volta, chiamò in causa il C., quale direttore del cantiere, nonchè la propria assicuratrice Reale Mutua Ass.ni.

Nel corso del primo giudizio gli attori rinunziarono alla domanda, essendo stati integralmente risarciti dal Comune, dalla Superbeton e dalla compagnia. Il processo continuò, dunque, per la sola ripartizione della responsabilità nei rapporti interni ed il Tribunale di Treviso attribuì la responsabilità per il 30% alla Sacit, per il 30% al C., per il 25% alla Supebeton e per il 15% al Comune di Jesolo. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello del C..

Questo propone ora ricorso per cassazione attraverso un solo motivo. Rispondono con controricorso il Comune di Jesolo e la Superbeton. Il ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo censura la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 (laddove prevede la necessaria protezione della linea elettrica in caso di lavori a distanza inferiore di 5 metri), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, n. 5 nuovo testo). Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare le seguenti circostanze di fatto: a) che nella sentenza del GIP del Tribunale penale di Venezia era stato accertato che la linea elettrica era posta all’altezza di mt. 7,85 da terra e che, dunque, non esisteva l’obbligo di protezione di cui alla menzionata disposizione; b) che il lavoratore – estraneo al cantiere per essere dipendente della Superbeton – imprevedibilmente procedette al lavaggio del camion nel cantiere, mentre avrebbe dovuto effettuare il lavoro presso la sua azienda e comunque la vittima aveva utilizzato un’entrata secondaria; c) che il C. non era in cantiere in quel momento per avere rassegnato le proprie dimissioni già da tre giorni.

Quanto al punto sub a), occorre osservare che il motivo non è autosufficiente, siccome non fa specifica indicazione della sentenza penale richiamata, ma si limita a riportarne un brano assolutamente inidoneo a consentire la delibazione della questione. In secondo luogo, la questione di merito proposta è affatto nuova in questa sede, posto che non risulta neppure enunciata in appello; nè il ricorrente, menzionando il quando ed il dove della relativa proposizione, lamenta l’omessa pronunzia a riguardo da parte del giudice d’appello.

I punti b) e c) del motivo hanno natura di esclusivo merito, in relazione a circostanze rispetto alle quali il giudice, nel valutare le circostanze emerse nel corso del dibattito processuale, ha spiegato l’irrilevanza dei fatti (rispetto alla contestazione di responsabilità) che la vittima fosse entrata in cantiere attraverso un’entrata secondaria, che avesse proceduto alla pulizia del macchinario nel cantiere stesso e non presso la sua azienda, che il C. avesse rassegnato le dimissioni da direttore del cantiere alcuni giorni prima del fatto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, della somma di Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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