Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14698 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14698 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 8129-2010 proposto da:
BORGOGNO

CORRADO

BRGCRD26R15M149D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
A

dell’avvocato LAURA DEL BUFALO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO SPITALI;
– ricorrente –

2015
1316

contro

CONDOMINIO LOSANNA 74 —VIA NERVIA 52 VENTIMIGLIA
90011650083, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
V. EMANUELE II 18, presso lo -3- tioltdeIl’avve.Gato
STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 14/07/2015

ROBERTO VIGNERI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 930/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 23/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA

Svolgimento del processo
Borgogno Corrado, Greco Francesco, Bosio Piera, Giolito Teodoro e Caruso Maria Rosa convenivano in giudi-

timiglia, il Condominio “Losanna 74” per sentire dichiarare, in via principale, la nullità o l’annullamento o
l’inefficacia dell’assemblea ordinaria del 10.8.2002 e,
subordinatamente, delle delibere meglio specificate ai
punti 3 e 4 dell’atto di citazione. Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 17/85 il Tribunale rigettava le domande
condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.Avverso tale decisione i soccombenti proponevano
appello cui resisteva il Condominio.
Con sentenza depositata il 23.9.2009 la Corte di Appello di Genova rigettava l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio: che, se pure la Caruso non era
indicata tra i presenti all’assemblea, tuttavia nel corpo
del verbale, al punto 12), risultava verbalizzato il suo intervento sicché doveva ritenersi che detta precedente
omissione costituiva “un errore materiale, inidoneo ad
invalidare la delibera

9/55-0-

assunta”; b)che doveva \faccolta

l’eccezione di parte appellata di novità della questione

1

zio, innanzi al Tribunale di Sanremo, sez. dist. di Ven-

relativa all’omesso numero delle deleghe di cui disponevano i presenti all’assemblea condominiale; che con la
delibera impugnata non erano state approvate le nuove
tabelle millesimali, in quanto era stato dato solo incari-

co al geom. G. Valente di revisionare quelle vigenti.
Per la Cassazione di tale sentenza propone ricorso Borgogno Corrado formulando cinque motivi illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso il condominio Losanna 74.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1) insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la
Corte di merito aveva disatteso il secondo motivo di appello con cui si deduceva la omessa menzione di Caruso
Maria Rosa nell’elenco dei presenti e delle deleghe, affermando che risultava verbalizzato al punto 12)
l’intervento della stessa; il Giudice di appello non aveva,
però, tenuto conto che la Caruso risultava presente solo
nella discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno
e doveva, perciò, ritenersi che si fosse presentata
all’assemblea condominiale “solo a quel momento” e non
nella fase antecedente;
2)violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 345
c.p.c., avendo la Corte territoriale ravvisato erroneamen-

2

il

te la novità della censura inerente la verbalizzazione delle maggioranze che avevano votato le delibere impugnate, non considerando che nell’atto di citazione di primo

la maggioranza dei votanti le delibere;
3) insufficiente,contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla
lamentata modifica delle tabelle millesimali senza il consenso di tutti i condomini e senza un provvedimento del
Giudice;l’incarico affidato al tecnico non sarebbe stato
limitato alla elaborazione delle nuove tabelle millesimali, come affermato in sentenza, dovendosi, invece, attribuire al tecnico stesso la qualità di arbitratore, ai
sensi dell’art. 1349 c.c.;
4)violazione o falsa applicazione degli artt. 345 3 0 co. e
437 2° co. c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto
tardiva la produzione delle sentenze nn. 64 e 68 del
2003 emesse dal Tribunale di San Remo, sez. dist. di
Ventimiglia, senza tener conto della loro indispensabilità ai fini della decisione, posto che la delibera condominiale 10.8. 2002 aveva adottato come criteri di ripartizione delle spese per l’impermeabilizzazione dei lastrici solari, quelli già approvati con la precedente delibera
del 10.8.1995, delibera che sarebbe stata annullata

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3

grado era stata sollevata la questione sull’incertezza del-

emyi sentenza anche per iniquità ed illegittimità del riparto
delle spese e violazione dell’art. 1126 c.c.;
5)violazione o falsa applicazione dell’art. 39,1° co.

guardante la litispendenza eccepita con l’atto di citazione in relazione al giudizio pendente in appello ed avente
l’identico oggetto concernente la validità o meno del
criterio di ripartizione di dette spese,adottato con delibera assembleare 10.8.1995.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente propone una diversa
lettura del verbale assembleare del 10.8.2002, in relazione al quale il Giudice distrettuale ha rilevato che la
mancata menzione della Caruso nell’elenco iniziale dei
presenti integrava un mero errore materiale.
Trattasi di interpretazione argomentata e plausibile e,
come tale, esente dal sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo la Corte di merito ha dato
conto della novità della questione sollevata in appello
con riguardo all’invalidità delle “deleghe” rilasciate ai
condomini.
Privo di fondamento è il terzo motivo di ricorso in quanto il ricorrente propone una rilettura del verbale suddetto, a fronte del rilievo della Corte di merito secondo
cui la volontà assembleare non era quella di modificare

4

c.p.c. ed omessa motivazione circa un fatto decisivo ri-

le tabelle millesimali, ma solo quella di dare incarico
ad un “tecnico” al fine di verificare l’assetto dominicale
per una “eventuale” modifica tabellare.

ricato quale “arbitratore” costituisce questione nuova.
Il quarto motivo è inammissibile ed andava proposto ai
sensi dell’art. 360 n. dr- c.p.c. anziché ex art. 360 n. 3
c.p.c. avendo il Giudice di Appello, nel respingere il
quarto motivo di appello, espressamene affermato di
dover accogliere “l’eccezione di genericità nella prospettazione di tale motivo”( V. pag. 5 sent. imp.).
L’inammissibilità del motivo stesso, per difetto della
specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c., comporta
l’assorbimento

di

ogni

questione

relativa

all’indispensabilità o meno della nuova produzione documentale.
Infondato è pure il quinto motivo, posto che la questione della litispendenza( in realtà riunione dei giudizi in
quanto pendenti innanzi allo stesso giudice) non risulta
proposta in appello né il ricorrente ha mai prodotto
l’atto introduttivo del giudizio, sfociato nella sentenza
del Tribunale del quale lamenta l’omesso scrutinio sotto
il profilo della litispendenza.
In conclusione il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

5

Va aggiunto che la qualificazione del professionista inca-

liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-

3.200,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 12.5.2015

gamento delle spese processuali che si liquidano in €

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