Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14698 del 05/07/2011
Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11553/2010 proposto da:
P.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO, rappresentati
e difesi dall’avvocato PIETROFORTE Gino, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
V.M. (OMISSIS), L.M.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
rappresentati e difesi dall’avvocato PORCELLUZZI Domenico, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
ALLIANZ SPA (già SpA Riunione Adriatica di Sicurtà) in persona del
Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso
lo studio dell’avv. SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende,
giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.G., G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 420/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’11.2.09, depositata il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari in data 27.4..2009 in materia di risarcimento danni.
Trattasi di ricorso proposto contro sentenza pubblicata, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
Nella specie, i ricorrenti propongono due motivi di violazione di norme di diritto (art. 2291 c.c. e art. 116 c.p.c.).
I motivi, però, non si concludono – ne contengono – con i prescritti quesiti di diritto.
Peraltro, con riferimento ad entrambi i motivi, deve rilevarsi che il primo motivo denuncerebbe anche il vizio di motivazione, essendo stata indicato anche l’art. 360 c.p.c., n. 5.
Ma sotto questo profilo, a tacere d’altro, il motivo non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730).
Il secondo motivo, poi, pur essendo stato riferito alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – e sotto questo aspetto varrebbero i rilievi esposti a proposito del primo motivo – in realtà propone una diversa lettura delle risultanze probatorie – più precisamente della espletata c.t.u. – il cui esame spetta al giudice del merito.
Peraltro, deve rilevarsi a questo proposito in ordine ai contestati risultati della c.t.u., che il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico – giuridica della motivazione (v. anche Cass. 13.9.2006 n. 19661); ciò che nella specie è pienamente dato riscontrare”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Le parti costituite hanno presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nelle memorie – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dovere osservare.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccobenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, in favore di L. M. e V.M. in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, ed in favore della RAS Assicurazioni spa in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011