Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14697 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13287-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARIA ALIFANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MENALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 910/18 aveva confermato la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato prescritto il credito vantato dall’Inps nei confronti di G.S. per contributi omessi e mancata iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps.

La Corte territoriale aveva ritenuto prescritta la pretesa in quanto la richiesta relativa era intervenuta oltre il termine quinquennale decorrente dalla scadenza della data utile al versamento in questione. La Corte, peraltro, riteneva non dovuta la predetta iscrizione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Inps affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la G..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

G.S. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo l’Istituto ha dedotto la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 26 e art. 31, della L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22; della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10 (in relazione all’art. 247 del 2012), per aver, la corte territoriale, ritenuto non tenuta la G. alla iscrizione alla Gestione separata e non dovuto il pagamento.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167/2018; Cass. n. 30344/2017).

La Corte territoriale nella sua decisione non ha considerato il principio sopra richiamato, a cui si intende dare continuità, e pertanto il motivo deve essere accolto.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il giudice d’appello, accolto la eccezione di prescrizione del credito in questione senza valutare se la mancata compilazione del quadro “RR” nella dichiarazione dei redditi potesse determinare sospensione della prescrizione secondo i principi enucleati da questa Corte (Cass. n. 6677/2019)

Il motivo risulta essere assorbito dall’accoglimento della prima censura e dal rinvio della causa alla corte territoriale che valuterà detto profilo, unitamente al motivo accolto, alla luce dei principi espressi dalla Corte di legittimità.

Deve pertanto accogliersi il primo motivo, cassarsi la sentenza sul motivo accolto, assorbito il secondo motivo e rimettersi la causa alla corte di appello di Palermo, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Palermo, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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