Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14697 del 05/07/2011
Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11531/2010 proposto da:
ROMEO GESTIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore
delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE TITO LIVIO 59, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
CAVALLARO, rappresentata e difesa dall’avvocato CIANCI Stefano,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona del suo
legale rappresentante pro tempore Presidente Commissario
Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA CROCE IN
GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI Giuseppe, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
M.M.R., erede di I.G., M.
M., erede di I.G., IS.GI., erede di
I.G.;
– intimati –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 343/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
30/01/09, depositata il 19/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Cianci Stefano, difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Cipriani Giuseppe, difensore del controricorrente e
ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 19.3.2009 in materia di canoni indebitamente versati per locazione abitativa.
Trattasi di ricorso proposto contro sentenza pubblicata, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
Nella specie, il ricorrente propone tre motivi di violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.; art. 1655 c.c. e art. 1703 c.c., e segg.; art. 1372 c.c., comma 2).
I motivi, però, non si concludono – nè contengono – con i prescritti quesiti di diritto.
Quanto, poi, al profilo di vizio di motivazione sollevato dalla ricorrente con riferimento al primo motivo, per l’omessa pronuncia sui motivi di appello, la censura avrebbe dovuto essere sollevata ai sensi dell’art. 360 c.c., n. 4, e non ai sensi del n. 5; al che, in ogni caso, conseguirebbe l’inammissibilità, trattandosi di violazione di norma di diritto – art. 112 c.p.c. – per la quale è prescritta l’enunciazione del quesito di diritto.
Peraltro, anche se si volesse considerare la censura riferita al vizio di motivazione, il motivo non conterrebbe una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730) Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente principale e la resistente e ricorrente incidentale condizionata sono state ascoltate in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale condizionato – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
A seguito della discussione sui ricorsi, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale condizionato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dell’I.N.P.D.A.P., vanno poste a carico della ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011