Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14696 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19195/2013 proposto da:

S.C., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIOVANNI INGRASCI’, SEBASTIANO ZUCCARELLO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, in

persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro

tempore Dott. D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO LANIGRA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO SALVINI giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, n. 894

depositata il 07/05/2013 e sentenza n. 6141/11 del TRIBUNALE DI

TORINO depositata il 14/10/2011 R.G.N. 18960/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PAOLO SALVINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

avverso l’ordinanza e assorbito ricorso avverso sentenza 1 grado.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. S. citò in giudizio l’Azienda Universitaria San Giovanni Battista di Torino, sostenendone la responsabilità professionale medica e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni patite a causa della “malpractice” sanitaria, quantificando la domanda in complessivi Euro 500.000,00.

Il Tribunale di Torino respinse la domanda. L’appello proposto dalla S. attraverso venti motivi è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello della stessa città, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c..

La S. propone ricorso per la cassazione sia dell’ordinanza menzionata, sia della sentenza del Tribunale di Torino. Svolge venti motivi a sostegno del ricorso avverso la sentenza e due motivi avverso la citata ordinanza. Si difende con controricorso l’Azienda intimata. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del controricorso dell’Azienda Ospedaliera per difetto di procura, con riferimento al principio enunciato da Cass. SU n. 13431/14, la quale ha stabilito che nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso.

Nella specie, come è dato leggere nell’epigrafe dello stesso controricorso di cui si discute, l’Azienda è rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso per Cassazione notificato il 12.7.2013 ossia mediante procura inidonea per la valida proposizione dell’atto e la formulazione di memorie.

Può ora passarsi all’esame del ricorso, dando priorità logica ai due motivi diretti contro l’ordinanza ex artt. 348 bis e ter, specificamente impugnata. La relativa impugnazione per cassazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. SU n. 1914/16).

A norma dell’art. 348 ter, “all’udienza di cui all’art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.

Il ricorrente lamenta la nullità della predetta ordinanza, siccome resa oltre il termine fissato dalla disposizione processuale in questione. Spiega, infatti, che alla prima udienza in appello (14 marzo 2013) il giudice ha svolto gli adempimenti demandatigli dall’art. 350 c.p.c., comma 2, ha dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata, nonchè dell’avvenuto scambio della relativa comparsa; dopo di che ha ritenuto chiusa la fase preliminare, rinviando “per la trattazione” all’udienza dell’11 aprile 2013.

Il motivo è fondato. Come s’è visto in precedenza, il giudice ha la facoltà di rendere l’ordinanza in questione “all’udienza di cui all’art. 350” e “prima di procedere alla trattazione”. Nella specie, questo termine è stato superato, siccome lo stesso rinvio della causa “per la trattazione” denota come la fase riservata all’udienza dell’art. 350 c.p.c., comma 2, sia stata ritenuta ormai chiusa, con l’apertura della successiva fase dell’impugnazione.

Si tratta, dunque, di un vizio proprio dell’ordinanza, costituente violazione della legge processuale, al quale fa riferimento la summenzionata sentenza delle sezioni unite, e che comporta la nullità del provvedimento reso e la sua conseguente cassazione.

L’accoglimento del primo motivo ha efficacia assorbente sia rispetto al secondo, che discute della motivazione dell’ordinanza in questione, sia rispetto a tutti i motivi che censurano la sentenza di primo grado, i quali ultimi costituiranno oggetto di trattazione del giudizio d’appello.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il controricorso dell’Azienda Ospedaliera Città della salute e della Scienza di Torino, accoglie il primo motivo di ricorso proposto contro l’ordinanza n. 894/13, resa dalla corte d’appello di Torino in data 17.4.2013 e depositata in data 7.5.2013, ed in relazione al motivo accolto cassa l’ordinanza stessa e rinvia alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara assorbiti il secondo motivo proposto contro l’ordinanza menzionata, nonchè tutti i motivi diretti contro la sentenza di primo grado.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA