Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14696 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. un., 18/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16167/2009 proposto da:

R.A.M. ((OMISSIS)), nella qualità di

procuratore generale di C.E., elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato

PELLEGRINO Giovanni, che la rappresenta e difende, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24 presso lo studio del Dr.

MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato RAMPINO Gabriele,

per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la decisione n. 1518/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

uditi gli avvocati Giovanni PELLEGRINO, Gabriele RAMPINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’A.G.A..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1999 la signora C.E., avendo perso, per effetto di occupazione appropriativa del Comune di Lecce, la proprietà di gran parte di un fondo, ed essendo stata già risarcita di tale perdita, presentò un ricorso al TAR della Puglia, chiedendo a norma dell’art. 2043 c.c., il risarcimento del danno per equivalente, per la perdita di valore del suolo rimasto in sua proprietà, originariamente edificabile, nonchè, in forma specifica, mediante ordine all’amministrazione intimata di acquisire la titolarità formale del relitto, al fine di evitare ulteriori danni conseguenti agli oneri tributari inerenti al fondo.

Con sentenza 11 marzo 2002 il TAR, qualificata la domanda come sostanzialmente volta ad ottenere l’acquisizione dei beni della L. n. 2359 del 1865, ex art. 23, la accolse, ordinando all’amministrazione di accogliere la domanda del privato e di determinare le somme spettanti alla ricorrente.

Con sentenza 13 marzo 2009 il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Lecce per difetto di giurisdizione del g.a., premessa la qualificazione della fattispecie come occupazione illegittima appropriativa, e ritenuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per la diminuzione di valore della parte del fondo residuata dall’occupazione, ha affermato la giurisdizione del g.o., al quale spetta di determinare le modalità di tutela accordate dall’ordinamento al diritto soggettivo azionato, non essendo il danno riconducibile a provvedimenti dell’amministrazione, bensì ad una situazione di mero fatto creatasi per effetto dell’attività della p.a. medesima, asseritamente lesiva del diritto soggettivo di proprietà, e in particolare del diritto di godimento. Inammissibile, per contro, è stata giudicata la mutatio della domanda della signora C. in appello, con l’allegazione dell’inerzia della p.a. quale fondamento della domanda.

Contro questa sentenza ricorre la signora C., rappresentata dalla sua procuratrice generale R.A.M.. Il Comune di Lecce resiste al ricorso, e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’erroneità della negazione della giurisdizione esclusiva g.a., in una controversia vertente sulla domanda di risarcimento danni nelle materie di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. della n. 205 del 2000, art. 7. Nel controricorso si sostiene la giurisdizione del g.o. sulla controversia, sia che si ritenga che essa verte sull’indennità da atto ablativo lecito, e sia che sì ritenga che verte su un comportamento adottato dall’amministrazione in carenza di potere.

Il motivo è fondato. In relazione alla tutela risarcitoria contro l’azione illegittima della p.a., questa corte ha affermato il principio di diritto, applicabile anche nel presente giudizio, che, nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande risarcitorie nei casi, qual è quello in esame, qualificabili come di occupazione appropriativa (Cass. Sez. un. 23 dicembre 2008 n. 30254).

Con riguardo alla successione delle norme nel tempo, si è precisato che le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi – interessi legittimi; e cosi, le stesse controversie, anche se iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con l’art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.

La diversa conclusione s’impone per le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7. Queste, dunque, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, non già perchè la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sè idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perchè ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica – edilizia, essendo poi la stessa giurisdizione attribuita dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni (Sez. un. 27 giugno 2007 n. 14794).

Dalla predetta successione di norme nel tempo discenderebbe, per le controversie introdotte anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e fino all’entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205), e pertanto anche per la presente controversia, che è cominciata nel 1999, la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia su diritti soggettivi (così, infatti, Cass. Sez. un 19 aprile 2007 n. 9321), giacchè per l’art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”.

Nel caso di specie, tale conclusione contrasta però con la lettura ragionata che questa corte ha dato del citato art. 5 c.p.c., per cui questa disposizione trova la sua ragion d’essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito, e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso.

Pertanto, nel caso in cui il giudice amministrativo sia stato adito con domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa allorchè ne era privo (o, il che è lo stesso, solo apparentemente munito, in forza di una disposizione di legge poi dichiarata incostituzionale), la giurisdizione esclusiva deve essergli riconosciuta al momento della pronuncia, per essergli stato in pendenza del giudizio attribuito, dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, il potere di decidere sulla domanda (Cass. Sez. un. 16 aprile 2009 n. 8999).

Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, adito nel presente giudizio dal privato per la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a fattispecie di occupazione appropriativa, sebbene il potere di decidere sulla domanda gli sia stato attribuito solo da una norma sopravvenuta all’inizio del procedimento.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, comporta la rimessione delle parti davanti a questo, ed assorbe l’esame del secondo motivo, vertente su un profilo ulteriore e subordinato di doglianza (l’inerzia della p.a. sulle istanze di acquisizione del relitto, giudicata nell’impugnata sentenza allegazione tardiva, sarebbe stata allegata già in primo grado a fondamento della domanda risarcitoria).

Deve infine dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale, proposto in relazione ai motivi di appello non esaminati dal Consiglio di Stato, perchè vertente su questioni estranee al presente giudizio di legittimità.

Le ragioni della decisione, riassumibili nella sopravvenienza alla proposizione della domanda della giurisdizione del giudice adito, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità fra le parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinnanzi al quale rimette le parti; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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