Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14696 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14696 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA
sul ricorso 3524-2010 proposto da:
IDROTERMICA SASSARESE DI CARBONI FRANCESCO IN PERSONA
DEL TITOLARE C.F. CRBFNC33S041452U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 123, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta e difende
2015

RAIMONDO

DETTORI,

che

la

unitamente all’avvocato MARCO

AUGUSTO BIANCHINA;
– ricorrente –

1313
contro

MARONGIU

GIORGIO

MRGGRG54A131452Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 11 INT.17,

s

Data pubblicazione: 14/07/2015

presso lo studio dell’avvocato CECILIA MASALA,
rappresentato e difeso dall’avvocato NICCOLO’ LUCCHI
CLEMENTE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 263/2009 della CORTE D’APPELLO (G 4 `- ‘ 71–< udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. SEZ.DIST. DI àst- SASSARI, depositata il 29/04/2009; Ritenuto in fatto l. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 29 aprile 2009, che ha accolto l'appello proposto da Giorgio Màrongiu di Idrotermica Sassarese di Carboni Francesco. 1.1. - Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Idrotermica Sassarese, resasi acquirente, con atto notaio Galletta del 29 aprile 1998, della porzione di fabbricato sito in via Napoli n. 72, in Sassari, composta da due magazzini ubicati al piano terreno, con annessi servizi ed un piccolo soppalco, distinti al catasto al foglio 126, mappali 658/19 e 1015, e dal sovrastante lastrico solare, della superficie di mq. 165, distinto al foglio 126, mappale 1015/2. L'attrice aveva chiesto il rilascio del predetto vano, che era occupato senza titolo da Giorgio Marongiu, e il risarcimento del danno. Il convenuto aveva contestato la pretesa, assumendo di essere proprietario esclusivo del vano - essendo quest'ultimo pertinenza degli appartamenti posti al primo piano dell'immobile, a lui pervenuti dal padre, deceduto nel 1977, il quale a sua volta li aveva ricevuti in donazione nel 1976 e, in ogni caso, per avere acquistato la relativa proprietà per usucapione, di cui aveva chiesto l'accertamento. 1.2. - Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari e nei confronti 2. - La Corte d'appello riformava la sentenza, osservando che era priva di consistenza l'argomentazione utilizzata dal Tribunale a sostegno della decisione, basata sul raffronto tra l'atto di donazione del 1976, stipulato dai danti causa lievo che l'identificazione catastale del lastrico solare era contenuta nel secondo atto. Era vero, infatti, che l'accatastamento, peraltro inidoneo a modificare la titolarità o il regime giuridico del bene, era avvenuto soltanto 1'8 aprile 1998, e quindi non poteva essere menzionato negli atti precedenti. 2.1. - La Corte distrettuale rilevava inoltre che, dalle dichiarazioni del teste Mario Manca, figlio di Antonio Manca, già conduttore dell'appartamento sito al primo piano dal 1971 al 1981, era emerso che il lastrico solare era accessibile solo dal predetto appartamento, ed era stato utilizzato dal conduttore e dalla sua famiglia e successivamente dal sig. Marongiu, il quale vi aveva apportato consistenti modifiche. 2.2. - Gli elementi rappresentati confermavano che il lastrico solare era destinato al servizio dell'appartamento dell'originario unico proprietario Giorgio Marongiu, nonno dell'appellante, e che tale situazione risaliva quanto meno al mese di giugno 1971, data in cui aveva avuto inizio il rapporto di locazione con il sig. Antonio Manca. 2 dell'appellante, e l'atto di compravendita del 1998, e sul ri- Sussistevano, quindi, l'elemento soggettivo e quello oggettivo richiesti ai fini della configurabilità del rapporto pertinenziale tra il lastrico solare e l'appartamento sito al primo piano dell'edificio, e il lastrico solare, in quanto 1976, da Giorgio Marongiu al figlio Salvatore, padre dell'appellante, e quindi era pervenuto all'appellante e alla sorella Maria Antonietta, per successione alla morte del padre, avvenuta nel 1977. Ne seguiva che l'atto di compravendita in data 29 aprile 1998, con il quale Francesco carboni, titolare della Idrotermica Sassarese, aveva acquistato, tra l'altro, il lastrico solare da Rosa Antonietta Franca Scarpa, Giangiorgio Marongiu, Paola Marongiu, Maria Luisa Marongiu, Natalia Antonietta Giovanna Francesca Marongiu, era inefficace nei confronti dell'appellante, trattandosi di acquisto a non domino. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso Idrotermica Sassarese di Carboni Francesco, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Giorgio Marongiu. Considerato in diritto l. - Il ricorso è infondato. 1.1. - Con l'unico motivo di ricorso, è dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 3 pertinenza, era stato oggetto di donazione, con atto 13 aprile Si lamenta che la qualificazione del lastrico solare come pertinenza degli appartamenti di proprietà di Giorgio Marongiu non trovava fondamento nella domanda proposta dal predetto, il quale aveva chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione d'appello risultava in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Si assume inoltre che, non essendo stata fornita la prova della invocata usucapione, il rilievo del denunciato vizio di extrapetizione comporterebbe raccoglimento della domanda attore. In ossequio al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporia, sono formulati i seguenti quesiti di diritto: «se il giudice d'appello possa dare una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte ed effettuata dal Tribunale nella sentenza di primo grado, senza che quest'ultima sia stata oggetto di censura in sede dà appello, senza incorrere, così facendo, nel vizio di extrapetizione; se il giudice del giudizio di appello che modifica la qualificazione giuridica della domanda rispetto a quella prospettata dalle parti e operata nella sentenza di prime cure e non fatta oggetto di appello - incorra nel vizio di extrapetizione». 2. - La doglianza è infondata. 4 in suo favore. Di conseguenza, la decisione della Corte 2.1. - L'esame degli atti - consentito dalla tipologia del vizio prospettato - smentisce la tesi di parte ricorrente. Il convenuto Màrongiu, già in comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto il rigetto della pretesa avversaria del vincolo di pertinenzialità esistente tra il lastrico solare e gli appartamenti di sua proprietà esclusiva. Tale impostazione difensiva era stata reiterata nell'atto di appello, sicché la Corte d'appello era investita della questione e doveva pronunciare su di essa. 2.2. - Non sussiste, pertanto, nel caso di specie il denunciato vizio di extrapetizione, nel quale incorre il giudice che accerti l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra due beni quando tale vincolo non sia stato dedotto o eccepito da alcuna delle parti in giudizio (Case., sez. 2^, sentenza n. 3069 del 2006). 3. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. 5 deducendo, con priorità rispetto all'usucapione, la questione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se- zione civile della Corte suprema di Cessazione, il 7 maggio

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