Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14696 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28515/2011 proposto da:

BANCA DI BEDIZZOLE E TURANO VALVESTINO S.C. – CREDITO COOPERATIVO,

cod. fisc. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante e

presidente del consiglio di amministrazione, Dott.

Z.A., con sede in (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Braga,

unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla via G.

Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Spadaro.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., cod. fisc. (OMISSIS), con sede in

(OMISSIS), in persona del curatore, Dott. B.A.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avvocati Vittorio Marco Messora e Claudio

Mazzoni, unitamente ai quali elettiva domicilia presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, alla via Taro n. 35.

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

BANCA DI BEDIZZOLE E TURANO VALVESTINO S.C – CREDITO COOPERATIVO,

come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 1672/2011 del TRIBUNALE DI MANTOVA, depositato

il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. Campese Eduardo.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Banca di Bedizzole e Turano Valvestino s.c. – credito cooperativo (d’ora in avanti, indicata esclusivamente come Banca) chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in via chirografaria, per l’importo di Euro 288.524,38, portato da un decreto ingiuntivo definitivo riguardante una fideiussione prestata dalla fallita, ed in via privilegiata ipotecaria per Euro 128.171,49, derivanti da un affidamento bancario, garantito, fino alla somma di Euro 240.000,00, con atto notarile, acceso sul c/c (OMISSIS) intestato alla Power-Tech s.r.l..

Il giudice delegato respingeva le domande in quanto riteneva trattarsi di “crediti basati su una garanzia concessa a titolo gratuito, e quindi inefficace, e revocabili ex art. 2901 c.c., non essendo mai avvenuta l’erogazione della somma mutuata (in quanto di fatto portata a riduzione dell’esposizione debitoria di Power-Tech s.r.l. sul c/c sopracitato)”.

2. Contro tale provvedimento la Banca proponeva opposizione L. Fall., ex art. 98, insistendo nella sua richiesta ed assumendo, in sintesi: 1) che la riportata motivazione riguardava solo la seconda domanda, sicchè la prima reiezione risultava ingiustificata; 2) che il decreto ingiuntivo si riferiva ad una fideiussione, da considerarsi atto a titolo oneroso atteso l’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui l’onerosità della garanzia doveva essere valutata con riguardo allo spostamento di attribuzioni patrimoniali tra le parti, sicchè il corrispettivo della stessa dato dal creditore, benchè diretto a mero vantaggio del debitore, faceva perdere alla prima il carattere di gratuità purchè le parti avessero costituito la garanzia in funzione del vantaggio che riceveva il debitore principale e sempre che tra le prestazioni vi fosse un rapporto di causalità. Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, per valutare la gratuità o l’onerosità di un atto, si sarebbe dovuto prendere in considerazione la figura del creditore, qualificandosi l’atto a seconda che costui avesse dato, o meno, un corrispettivo in cambio della garanzia ottenuta, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo fosse andato a vantaggio del garante (fallito) o del debitore principale in considerazione del carattere unitario del negozio. Peraltro, il concetto di vantaggio del garante non avrebbe dovuto intendersi quale “controprestazione” a suo favore, quanto, piuttosto, come sacrificio economico del creditore a vantaggio del fideiussore oppure di un terzo. Nel caso specifico, con la suddetta fideiussione, prestata 11 dicembre 2008, la (OMISSIS) s.r.l. aveva garantito, fino ad Euro 560.000,00, i debiti di altra società, denominata Abrasix s.p.a., con riferimento ad un contratto di mutuo chirografario risalente al 17 maggio 2006, originariamente ammontante ad Euro 1.000.000,00, e l’onerosità dell’atto, e quindi il vantaggio per la fallita, andavano ravvisati, secondo l’opponente, nel fatto che l’azionista di maggioranza della (OMISSIS) s.r.l. fosse O.B., che era anche legale rappresentante ed amministratore di Abrasix s.p.a. (debitrice della prima), nonchè, fino all’aprile 2009, socio di maggioranza di una terza società denominata Power-Tech s.r.l. (di cui altra socia era la (OMISSIS) s.r.l, a sua volta socia di minoranza della (OMISSIS) s.r.l.), cui facevano capo altre dieci società in buona parte delle quali l’ O. figurava come amministratore unico: situazioni, queste, che rendevano concreta l’esistenza di un gruppo di società (sia pure de facto), assieme a molte altre, che avrebbe giustificato, sotto il profilo dell’onerosità, la garanzia prestata in presenza di un unico potere gestorio. Le tre in esame sarebbero state, quindi, la società operativa nella produzione (Abrasix), quella distributiva (Power-Tech) e la fallita in qualità di “cassaforte”, titolare degli immobili (ad essa venduti dallo stesso O., che li avrebbe, in realtà, conferiti gratuitamente), che, per tale ragione, aveva garantito il credito per le altre società, per cui, in definitiva, l’ottica valutativa della concessione della descritta garanzia fideiussoria doveva essere spostata dal singolo atto all’attività, nel senso che atti non vantaggiosi per la (OMISSIS) s.r.l. potevano trovare giustificazione nel risultato d’insieme nel contesto dell’attività del gruppo; 3) che, per il credito privilegiato, non poteva affermarsi l’inefficacia della concessione d’ipoteca solo perchè volta a ridurre una pregressa esposizione, atteso che era stata creata una nuova provvista su di un nuovo conto corrente: nella specie, pertanto, a tutto concedere, ci sarebbe stato un negozio indiretto attraverso un collegamento negoziale (in particolare, non era possibile immaginare un’assoluta gratuità della concessione di garanzia perchè, attraverso un collegamento negoziale tra apertura di credito assistita da ipoteca e rimessa volta al consolidamento del pregresso debito, era stata, sostanzialmente, assicurata l’operatività degli affidamenti di cui godeva la Power-Tech s.r.l., di fatto concretamente aumentati); 4) che, peraltro, il denaro concesso a Power-Tech s.r.l. il 28 febbraio 2008 rimase in disponibilità della società per 3 giorni prima di essere girocontato, il 3 marzo 2008, a ridurre il debito della garantita, e ciò sarebbe stato sufficiente perchè, in quel periodo, essa potesse farne quel che voleva; 5) che, in aggiunta a quanto fin qui evidenziato, si sottolineava, al fine dell’accoglimento dell’istanza relativa al credito ipotecario, la funzione ripristinatoria del giroconto, atteso che il precedente c/c (OMISSIS) (quello con l’affidamento ipotecario) era affidato fino ad Euro 150.000,00, ma Power-Tech lo aveva sfondato per circa Euro 65.663,00 al 28 febbraio 2008, sicchè il giroconto del (OMISSIS) aveva avuto efficacia ripristinatoria dell’affidamento per circa Euro 60.000,00, così dovendosi escludere, almeno parzialmente, la gratuità assoluta dell’operazione perchè si sarebbe in tal modo assicurata l’operatività del fido, peraltro successivamente aumentato dalla banca; 6) che non vi sarebbero stati, infine, i presupposti per la revoca ex art. 2901 c.c., il cui onere probatorio era a carico della controparte.

La Banca opponente chiedeva, altresì, di ordinarsi alla curatela fallimentare la produzione degli atti di compravendita immobiliare da cui si sarebbe potuto desumere che l’ O. aveva regalato gli immobili ad (OMISSIS) s.r.l. e poi, garantendo le società con il patrimonio di quest’ultima, non avrebbe fatto altro che restituire tali immobili agli effettivi proprietari.

Con la propria comparsa di costituzione, la suddetta curatela chiedeva il rigetto dell’opposizione per le ragioni che possono qui così sintetizzarsi: 1) acquiescenza parziale rispetto alle precedenti istanze, perchè in sede d’opposizione l’istituto di credito aveva chiesto una somma minore di quanto invocato nell’istanza d’ammissione; 2) inopponibilità al fallimento della procedura monitoria intercorsa tra la fallita e l’istante, assumendosi che la presenza di un decreto ingiuntivo definitivo contro la fallita non avrebbe impedito al tribunale di valutarne l’opponibilità ad essa L. Fall., ex art. 64; 3) natura impugnatoria della procedura che avrebbe impedito la proposizione di domande nuove: nell’istanza L. Fall., ex art. 93, c’era un unico titolo costituito dal decreto ingiuntivo, tanto che il documento riportante la fideiussione neppure era stato depositato; 4) ulteriore acquiescenza per mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo; 5) si trattava, in effetti, di atti a titolo gratuito e quindi inefficaci nei confronti del fallimento; 6) la particolare qualifica professionale dell’Istituto di Credito dimostrava che i suoi amministratori e dirigenti avrebbero ben dovuto conoscere i rischi dell’assunzione di garanzie a titolo gratuito; 7) estraneità, rispetto all’oggetto sociale della (OMISSIS) s.r.l., delle fideiussioni per conto terzi.

3. Il Tribunale di Mantova, dopo aver premesso che il giudice delegato, pur avendo fornito tra parentesi un riferimento al solo credito richiesto in via ipotecaria, aveva, in realtà, ritenuto che entrambe le poste richieste, in via chirografaria ed ipotecaria, fossero inammissibili per la stessa ragione (perchè riferite a garanzie inefficaci nei confronti del fallimento), ed aver disatteso entrambe le eccezioni preliminari della curatela (evidenziando, da un lato, che, con il ricorso in opposizione, la banca si era limitata a chiedere che venisse ammesso il credito nella misura di cui alla stessa opposizione; e, dall’altro, che non era condivisibile la prospettiva secondo cui la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo avrebbe comportato acquiescenza a quanto ivi sancito, con conseguente inammissibilità della proposta opposizione), aveva respinto l’opposizione valutando entrambe le garanzie che avevano portato ai crediti di cui era istanza come concesse gratuitamente e, quindi, inefficaci nei confronti del fallimento L. Fall., ex art. 64 e, per lo più, revocabili ex art. 2901 c.c..

In particolare, il Giudice a quo osservava, per quanto ancora di interesse in questa sede, che “…Quanto al chirografo di Euro 288.524,38 di cui al decreto ingiuntivo, relativo ad una fidejussione rilasciata da (OMISSIS) s.r.l. a favore di Abrasix s.p.a., si condivide quanto difensivamente sostenuto in ordine alla prova documentale della gratuità dell’atto e della biennalità L. Fall., ex art. 64. Il mutuo in esame sarebbe stato concluso tra l’opponente ed Abrasix s.p.a. il 17 maggio 2006 per la somma di Euro 1.000.000,00 restituibile in 5 anni. Dopo circa due anni e mezzo (1 dicembre 2008), (OMISSIS) s.r.l. ha prestato la fideiussione per la metà del residuo debito di Abrasix e la garanzia appare gratuita non risultando alcun vantaggio in ciò per la garante. La mera presenza di un asserito “gruppo”, anche ove fosse provata ed ancorchè non rispondente ai requisiti di cui all’art. 2359 c.c., non esclude la gratuità ove non vi sia un contestuale sorgere del credito garantito. E’ vero che la non contestualità non comporta automaticamente una presunzione di gratuità, ma è pur sempre vero che, non operando la presunzione di onerosità ex art. 2901 c.c., comma 2, occorre qualche elemento ulteriore per dimostrare il vantaggio che (OMISSIS) S.r.l. avrebbe ottenuto dall’operazione, tenuto altresì conto che (OMISSIS) S.r.l. e Abrasix non hanno alcun collegamento “ufficiale” e che le stesse si collegherebbero solo nella figura dell’ O., socio della fallita ed amministratore della garantita. Va richiamato, a tal fine, il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il legislatore, nel bilanciare l’interesse dei creditori con l’interesse di chi ha beneficiato dell’atto di disposizione, pone il discrimine, quando l’atto è a titolo oneroso, soltanto nella condizione di buona o di mala fede dell’accipiente ed il conflitto di interessi viene risolto sulla base del suo atteggiamento soggettivo: se è in buona fede, l’atto pregiudizievole a titolo oneroso mantiene la sua efficacia. Ma, per distinguere se un atto sia a titolo oneroso o gratuito, la ragione assunta come decisiva dal legislatore sta con evidenza nel fatto che, a fronte della prestazione ricevuta, l’accipiens ha sopportato un corrispondente sacrificio patrimoniale. La prospettiva rilevante è, quindi, quella della sfera patrimoniale dell’accipiente ed è logico, allora, che rispetto ad essa venga apprezzata la gratuità o l’onerosità dell’atto. Il che è proprio quanto consegue all’espressa previsione dell’art. 2901 c.c., in tema di garanzia per debiti altrui. Nel caso specifico, però, nulla è stato dedotto e provato in relazione al sacrificio patrimoniale che la banca garantita avrebbe sopportato in cambio della fideiussione….”; che, “…Anche ove si volesse condividere la prospettazione della opponente in ordine all’ottica di valutazione della vantaggiosità in relazione all’attività delle varie società ed all’astratto vantaggio per il gruppo, mancherebbe, per contro, la prova di un sacrificio patrimoniale compiuto dall’Istituto di Credito garantito…”; che andava condivisa la giurisprudenza secondo cui “…la presenza di un decreto ingiuntivo definitivo contro il fallito non impedisce al tribunale di valutare l’inopponibilità dell’atto al fallimento L. Fall., ex art. 64, influendo tale inopponibilità sull’efficacia nei confronti dello stesso e non sull’esistenza e validità del titolo stesso…”; che, “… Quanto alla somma richiesta in via ipotecaria, del pari non può condividersi la prospettiva dell’Istituto di Credito secondo cui l’essersi trattato di una mera riduzione della precedente esposizione della garantita Power-Tech s.r.l. non sarebbe sufficiente per concretare la gratuità e revocabilità. Non pare avere, infatti, soverchia rilevanza il fatto che sia stato aperto un nuovo conto corrente, n. (OMISSIS), e che il denaro vi sia rimasto per alcuni giorni precedenti il giroconto asseritamente a disposizione di Power-Tech. Ciò non toglie nulla al fatto che la finalità dell’operazione fosse comunque sempre la stessa, non potendo certo il limitatissimo iato temporale e l’accensione di un conto “di transito” far venir meno tale unicità, tenuto peraltro conto che al contratto di mutuo l’ O. partecipava come rappresentante di entrambe le società. Va ricordato che il conto di cui era stata ridotta l’esposizione, avente n. (OMISSIS), aveva da tempo saldo negativo per somme importanti, ammontanti a circa Euro 220-270.000,00… Di nessuna rilevanza è poi il fatto che parte di tale scoperto fosse affidato per Euro 150.000,00 poichè la parziale efficacia ripristinatoria della rimessa può rilevare nell’ottica di revocabilità di un pagamento ma non dell’ammissibilità del corrispettivo credito. In questa fase, il Collegio non può che effettuare una valutazione di gratuità della garanzia offerta poichè essa è di per sè sufficiente per determinare la sua inefficacia rispetto al fallimento L. Fall., ex art. 64 e ciò a prescindere dalla revocabilità…”; che, “…Quanto alla prova ex art. 2901 c.c., che in questa sede deve essere esaminata in via sommaria, va evidenziato come non sia necessaria la prova del consilium fraudis di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, perchè tale requisito riguarda solo gli atti a titolo oneroso. Quanto all’eventus damni, per la curatela non è necessario provare una particolare diminuzione patrimoniale poichè nell’azione revocatoria ordinaria, in cui occorre provare la insufficienza dei beni del debitore a fornire garanzia patrimoniale, se è irrilevante una mera diminuzione della garanzia è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore. A tal fine basta un richiamo sulla situazione debitoria di (OMISSIS) s.r.l. come risulta dallo stato passivo e dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla banca opponente. Se, quindi, è vero che il curatore deve provare l’eventus damni, è altresì vero che esso è ravvisabile nell’incidenza di quell’atto sull’insorgere od il successivo evolversi dello stato d’insolvenza, con conseguenziale pregiudizio per i creditori (presenti e futuri)..”; che “..Va inoltre condiviso quanto osservato in merito al fatto che le fideiussioni (e le garanzie ipotecarie) per conto terzi sono estranee all’oggetto sociale della fallita che era una società immobiliare…”.

4. Avverso tale decisione la Banca ha proposto tempestivo ricorso, affidato a cinque motivi, resistito dalla curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l., la quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale (condizionato), con un unico motivo, successivamente depositando memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

5. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 64: sua errata interpretazione in tema di gratuità delle garanzie revocande in presenza di operazioni cd. “infragruppo” (art. 360 c.p.c., n. 3)”, si assume che il tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione numerosi elementi, univoci e concordanti, che propendevano per l’esistenza di un gruppo di società, posto che tale fenomeno aggregativo doveva ritenersi elemento preminente in ordine alla valutazione di asserita gratuità di una garanzia prestata da società appartenente al gruppo in favore di altra soggetta alla stessa volontà di eterodirezione: valutazione da effettuarsi, in tal caso, alla stregua dell’interesse del gruppo che, in quanto trascendente quello delle singole società, può portare anche al sacrificio dell’interesse immediato di una di esse quando serva a far migliorare gli interessi delle altre, laddove a favore della società che ha subito un sacrificio possa configurarsi una contropartita, ovvero la realizzazione di un interesse mediato o indiretto. Di conseguenza, l’accertamento dell’esistenza di un gruppo di società, comunque definibile o configurabile nel caso concreto, avrebbe dovuto portare all’esclusione dell’applicazione della L. Fall., art. 64, in presenza della dimostrazione del perseguimento di un interesse anche mediato o indiretto della (OMISSIS) s.r.l., mentre il tribunale aveva completamente disatteso tale accertamento, ritenendo che, a prescindere dalla prospettazione della odierna ricorrente, il discrimine tra onerosità e gratuità dell’atto risiedeva nel sacrificio che, a fronte delle prestazione ricevuta, avesse sopportato l’accipiens.

6. Con il secondo motivo, rubricato “Esistenza di un gruppo di società: omissione ed insufficiente motivazione del provvedimento su fatto controverso e decisivo per il giudizio” ed evidentemente dipendente dal primo, si censura il decreto de quo perchè asseritamente affetto da omessa motivazione in merito all’accertamento della esistenza, o meno, di un gruppo di società e degli interessi mediati – o controbilanciamento – che la fallita (OMISSIS) s.r.l. aveva ottenuto a fronte della concessione della garanzia per cui è causa.

7. Con il terzo motivo, rubricato “Costituzione di garanzia ipotecaria a fronte di concessione a terzi di apertura di credito in conto corrente e sua revocabilità. Contestualità della costituzione di garanzia ed onerosità della stessa in giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. Erronea applicazione della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., comma 2, in relazione all’art. 1842 c.c., laddove venga accertata la gratuità di tale operazione senza considerare l’entità degli affidamenti in corso”, si assume che la costituzione di ipoteca in favore della banca ricorrente, da parte di (OMISSIS) s.r.l., era avvenuta il 28 febbraio 2008, giusta il contratto denominato “atto di affidamento bancario fondiario con garanzia ipotecaria” con il quale la prima aveva concesso alla Power-Tech s.r.l. (nuova) apertura di credito in conto corrente per complessivi Euro 120.000,00 sul c/c n. (OMISSIS), sicchè dovevano considerarsi fuori dubbio la contestualità della garanzia rispetto al contratto di apertura di credito ed il fatto che tale affidamento era stato prestato con riferimento ad un nuovo rapporto di conto corrente, benchè successivamente girocontato su altro preesistente. In considerazione dell’esistenza di una pregressa passività di conto corrente sul rapporto n. (OMISSIS), si era, invece, ritenuto che non vi fosse la descritta contestualità tra la costituzione della prelazione ipotecaria ed il debito oggetto di garanzia, avendo, altresì, il tribunale affermato che il breve lasso di tempo intercorso tra la creazione della provvista e l’operazione di giroconto faceva propendere per l’unitarietà dell’operazione e, quindi, la gratuità della garanzia: così statuendosi, però, quel giudice aveva erroneamente ed illegittimamente applicato la disciplina della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., in tema di contestualità e di onerosità (o gratuità) della garanzia ipotecaria, non avvedendosi che, con l’operazione del 28 febbraio 2008, la banca odierna ricorrente, perfezionando un nuovo rapporto giuridico, aveva autorizzato ulteriori passività assumendosi un nuovo rischio creditizio. Inoltre, nemmeno si era tenuto conto che, all’epoca dell’operazione censurata, la garantita presentava esposizione in c/c n. (OMISSIS) di Euro 215.663,53, laddove era affidata mediante apertura di credito in conto corrente per Euro 150.000,00: pertanto, l’ulteriore affidamento per Euro 120.000,00, sul nuovo c/c (OMISSIS), aveva creato altra provvista per il corrispondente importo, sicchè era palese che la somma dei due affidamenti creava un complessivo affidamento a Power-Tech s.r.l. per Euro 270.000,00, con aumento, quindi, delle sue disponibilità.

8. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione della L. Fall., art. 66 e dell’art. 2901 c.c., comma 1, ed omissione ed insufficienza della motivazione in ordine ad un aspetto decisivo del giudizio”, si censura il decreto impugnato nella parte in cui aveva disatteso ogni indagine in merito alla sussistenza dei requisiti fondanti l’azione pauliana: infatti, oltre alla ricorrenza dell’eventus damni e del consilium fraudis, doveva essere accertata anche la scientia damni in capo alla fallita, indagine, questa, rimasta del tutto insufficiente.

9. Con il quinto motivo, recante “Erronea applicazione dell’art. 2745 bis c.c., e vizio di ultrapetizione con violazione dell’art. 112 c.p.c.. Contraddittorietà logica della motivazione ed omissione di motivazione su fatto decisivo per il giudizio”, si afferma che la curatela resistente aveva sostenuto, nei suoi scritti, che entrambe le garanzie poste a fondamento delle ragioni creditorie della ricorrente dovevano considerarsi estranee all’oggetto sociale della (OMISSIS) s.r.l., in tal modo essendosi eccepita l’inefficacia quanto al compimento di atti ultra vires da parte dell’amministratore unico O.B., il quale aveva sempre gestito le società di cui era amministratore per perseguire fini estranei agli interessi economici di ciascuna di esse ed in conflitto con i poteri statutari che la banca ben avrebbe dovuto conoscere in virtù della propria qualità. La novella della disciplina della società di capitali, di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, nell’introdurre l’art. 2475 bis c.c., aveva, però, comportato che l’oggetto sociale non costituiva più il confine delimitativo della rappresentanza degli amministratori, i cui poteri rappresentativi erano “in linea di principio illimitati”: l’oggetto sociale, dunque, pone dei confini gestori meramente interni ed il rappresentante legale vincola la società anche per gli atti che non rientrano nell’attività di impresa indicata quale oggetto sociale nell’atto costitutivo, sicchè tali limitazioni imposte dallo statuto sarebbero state opponibili alla banca ricorrente solo laddove se ne fosse dimostrata la consapevolezza in capo a quest’ultima, nonchè la sua volontà di agire intenzionalmente in danno della società (exceptio doli). In ordine a quest’ultima indagine, invece, nulla aveva riferito il tribunale, il quale, al riguardo, si era limitato a condividere la tesi della curatela che, a sua volta, nulla aveva allegato in proposito, violando, così, anche l’art. 112 c.p.c., con il conseguente vizio di ultrapetizione, perchè l’eventuale sanzione derivante dall’intenzione del terzo di agire in danno della società, in presenza di una limitazione statutaria conosciuta, è l’annullabilità dell’atto, nella specie mai eccepita dalla curatela.

10. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perchè strettamente connessi, non meritano accoglimento.

La Banca ha sostenuto che il tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione numerosi elementi, univoci e concordanti, che propendevano per l’esistenza di un gruppo di società, posto che tale fenomeno aggregativo doveva ritenersi elemento preminente in ordine alla valutazione di asserita gratuità di una garanzia prestata da società appartenente al gruppo in favore di altra soggetta alla stessa volontà di eterodirezione: valutazione da effettuarsi, in tal caso, alla stregua dell’interesse del gruppo che, in quanto trascendente quello delle singole società, può portare anche al sacrificio dell’interesse immediato di una di esse quando serva a far migliorare gli interessi delle altre, laddove a favore della società che ha subito un sacrificio possa configurarsi una contropartita, ovvero la realizzazione di un interesse mediato o indiretto.

Come noto, a questa Corte non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estraneo al sindacato di legittimità procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie; al contempo, deve osservarsi che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta, in via esclusiva, al giudice del merito; infine, va considerato che, affinchè la motivazione adottata da quest’ultimo possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Nel caso in esame, il decreto impugnato, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto, con riferimento al credito della odierna ricorrente, di Euro 288.524,38, derivato dalla fideiussione prestata dalla (OMISSIS) s.r.l., poi fallita, a garanzia dei debiti contratti verso la prima dalla Abrasix s.p.a., e portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo, che detta garanzia dovesse qualificarsi come atto a titolo gratuito, il quale, essendo intervenuto nel biennio anteriore al fallimento della garante, doveva considerarsi inefficace rispetto a quest’ultimo L. Fall., ex art. 64.

Orbene, posta l’irrilevanza della circostanza che il credito della Banca sia portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., – avendo questa Corte già avuto modo di affermare che il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore sulla validità dell’atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non preclude al curatore di farne valere l’inefficacia nei confronti della massa, ai sensi della L. Fall., art. 64, in quanto tale conseguenza, derivante dal fallimento e quindi non deducibile prima, non incide sull’accertamento contenuto nel giudicato (alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito), ma soltanto su detta opponibilità (cfr. Cass. n. 7774 del 2012; Cass. n. 25507 del 2014) – è pacifico che i suddetti debiti della Abrasix s.p.a. derivavano da un mutuo da essa concluso con la Banca il 17 maggio 2006, per la somma di Euro 1.000.000,00 restituibile in 5 anni.

Dopo circa due anni e mezzo (1 dicembre 2008), (OMISSIS) s.r.l. aveva prestato la fideiussione per la metà del residuo debito di Abrasix s.p.a., non risultandone aver ricevuto alcun vantaggio: di qui la valutazione in termini di gratuità dell’atto, da parte del tribunale, che ha poi proseguito chiarendo che “…La mera presenza di un asserito “gruppo”, anche ove fosse provata ed ancorchè non rispondente ai requisiti di cui all’art. 2359 c.c., non esclude la gratuità ove non vi sia un contestuale sorgere del credito garantito. E’ vero che la non contestualità non comporta automaticamente una presunzione di gratuità, ma è pur sempre vero che, non operando la presunzione di onerosità ex art. 2901 c.c., comma 2, occorre qualche elemento ulteriore per dimostrare il vantaggio che (OMISSIS) S.r.l. avrebbe ottenuto dall’operazione, tenuto altresì conto che (OMISSIS) S.r.l. e Abrasix non hanno alcun collegamento “ufficiale” e che le stesse si collegherebbero solo nella figura dell’ O., socio della fallita ed amministratore della garantita…”.

Appare chiaro, allora, che il decreto oggi impugnato, lungi dall’essersi disinteressato dal considerare l’esistenza di un gruppo di società, ha posto l’attenzione: 1) sulla circostanza, incontroversa, della non contestualità tra la descritta prestazione di garanzia ed il debito cui la stessa si riferiva, ritenendo, pertanto, inoperante la presunzione di onerosità desumibile dall’art. 2901 c.c., comma 2; 2) sul fatto che, anche ove fosse stata dimostrata l’esistenza dell’asserito gruppo (di cui, sarebbero state, in tesi, compartecipi la garante e la debitrice), malgrado, nella specie, l’assenza dei requisiti di cui all’art. 2359 c.c., sarebbe stata necessaria la prova, invece mancata, di un vantaggio che la (OMISSIS) s.r.l. avrebbe ottenuto dall’operazione; 3) sull’ulteriore rilievo che, anche volendosi condividere la prospettazione della Banca in ordine all’ottica di valutazione della vantaggiosità in relazione all’attività delle varie società ed all’astratto vantaggio per il gruppo, sarebbe mancata, per contro, la prova di un sacrificio patrimoniale compiuto dall’istituto di credito garantito.

Tali conclusioni, oltre che coerenti, appaiono assolutamente in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo i quali, da un lato, per accertare se la garanzia prestata da una società controllata in favore della società controllante configuri atto a titolo gratuito o a titolo oneroso, è necessario verificare se l’operazione abbia comportato per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che a quella società fa capo nell’ambito del gruppo, poichè l’eventuale pregiudizio economico derivato alla controllata può trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l’atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico – sia pure mediato e indiretto – della controllata stessa (cfr. Cass. n. 17200 del 2012); e, dall’altro, che, ai fini dell’azione di inefficacia di cui alla L. Fall., art. 64, atti a titolo gratuito sono anche quelli caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo (cfr. Cass. n. 13087 del 2015; Cass. n. 6739 del 2008).

In definitiva, le critiche di cui ai motivi in esame, riproponendo i motivi già sottoposti al tribunale mantovano in sede di opposizione L. Fall., ex art. 98, mirano, inammissibilmente, a rimettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che, come tale è incensurabile.

11. Miglior sorte nemmeno merita il terzo motivo formulato dalla Banca.

Giova premettere, invero, che, con la sentenza n. 6538 del 2010, le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto esistente in materia, hanno affermato che, in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi della L. Fall., art. 64, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può, quindi, fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti, solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege.

Come può facilmente desumersi dalla lettura della relativa motivazione, il principio (peraltro successivamente ribadito da Cass. n. 22518 del 2011 e, soprattutto, in vicenda affatto analoga a quella odierna, sebbene con la curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nelle vesti di ricorrente per cassazione, da Cass. n. 25507 del 2014) è perfettamente applicabile anche alla fattispecie in esame, e non unicamente a quella dedotta nel giudizio deciso dalle Sezioni Unite (in cui si discuteva della gratuità del pagamento del debito effettuato dal terzo poi fallito): la Banca, peraltro, non ha illustrato le ragioni per le quali la gratuità o l’onerosità della garanzia prestata per un altrui debito non dovrebbero essere valutate (al pari del pagamento del terzo) con riguardo alla causa concreta del negozio e, dunque, al vantaggio che ne ha, o meno, tratto colui che l’ha posto in essere e, nel caso, il tribunale, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, atteso quanto si è già esposto con riguardo al rigetto dei primi due motivi, ha, per l’appunto, sancito che (OMISSIS) s.r.l. non ha ricevuto alcun compenso per aver prestato la garanzia.

Fermo quanto precede, osserva la Corte che, con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901 c.c., comma 2, secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è senz’altro applicabile anche alla revocatoria invocata dal curatore fallimentare L. Fall., ex art. 66 e art. 2901 c.c., essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia); il quale atto, nei confronti del soggetto concedente l’aperura di credito, non può essere considerato gratuito, con conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 64, perchè viene a porsi in relazione di corrispettività con il contestuale affidamento concesso (cfr. Cass. n. 2610 del 2010; Cass. n. 26933 del 2003; Cass. n. 3615 del 2004; Cass. n. 3085 del 1985).

All’inverso, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi del cennato L. Fall., art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti (cfr. Cass. n. 7745 del 2016; Cass. n. 12507 del 2010; Cass. n. 4608 del 1987; Cass. n. 652 del 1982).

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la garanzia prestata dal terzo (la (OMISSIS) s.r.l., poi fallita) in favore della Banca non poteva considerarsi una controprestazione in ragione del fatto che essa era stata rilasciata, in concreto, non già in funzione della contestuale apertura di credito concessa dalla stessa Banca in favore della Power-Tech s.r.l., bensì in un momento posteriore al sorgere della esposizione debitoria di quest’ultima verso l’odierna ricorrente, non potendosi, invero, attribuire eccessiva rilevanza al fatto che fosse stato aperto un nuovo conto corrente, n. (OMISSIS), e che il denaro vi fosse rimasto per alcuni giorni precedenti il giroconto asseritamente a disposizione di Power-Tech s.r.l. medesima.

Ciò, infatti, nulla avrebbe tolto al rilievo che la finalità dell’operazione fosse comunque sempre la stessa, non potendo certo il limitatissimo iato temporale e l’accensione di un conto “di transito” far venir meno tale unicità, tenuto, peraltro, conto che al contratto di mutuo l’ O. aveva partecipato come rappresentante di entrambe le società.

Il giudice a quo, inoltre, ha evidenziato che il conto di cui era stata ridotta l’esposizione, avente n. (OMISSIS), aveva da tempo saldo negativo per somme importanti, ammontanti a circa Euro 220270.000,00, e che nessuna importanza aveva, poi, il fatto che parte di tale scoperto fosse affidato per Euro 150.000,00, atteso che la parziale efficacia ripristinatoria della rimessa può valere nell’ottica di revocabilità di un pagamento ma non dell’ammissibilità del corrispettivo credito: in altri termini, in sede di ammissione al passivo, è sufficiente una valutazione di gratuità della garanzia offerta affinchè ne consegua, di per sè, la sua inefficacia rispetto al fallimento L. Fall., ex art. 64 e ciò a prescindere dalla sua revocabilità.

In definitiva, il decreto oggi impugnato ha ritenuto adeguatamente dimostrata la circostanza che le somme di cui al contratto denominato “atto di affidamento bancario fondiario con garanzia ipotecaria”, del 28 febbraio 2008, con il quale la Banca, ottenendo, contestualmente, la garanzia ipotecaria da parte della (OMISSIS) s.r.l. (poi fallita), aveva concesso alla Power-Tech s.r.l. un’apertura di credito in conto corrente per complessivi Euro 120.000,00 sul c/c n. (OMISSIS), erano state impiegate, in realtà, per estinguere pregresse esposizioni debitorie di quest’ultima di cui al preesistente c/c n. (OMISSIS), così disattendendo la prospettiva della odierna ricorrente, secondo cui l’essersi trattato di una mera riduzione della precedente esposizione della garantita Power-Tech s.r.l. non sarebbe sufficiente per concretare la gratuità e revocabilità della descritta operazione.

Una volta sancita, allora, la non contestualità tra il credito e la garanzia costituita dal terzo, il tribunale, in maniera del tutto plausibile, ha ritenuto che nessun corrispettivo fosse stato concesso al terzo datore d’ipoteca, nè dal debitore principale e neppure dal creditore garantito, avendo, in realtà, il terzo accettato di fare costituire un pesante gravame sul proprio patrimonio immobiliare, senza ricevere alcuna contropartita.

Tale motivazione risulta conforme agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati, avendo il tribunale correttamente applicato, al caso di specie, i criteri sanciti dalla menzionata statuizione delle Sezioni Unite n. 6538 del 2010, atteso che, muovendo dall’incontroversa circostanza della preesistenza di un rilevante debito della Power-Tech s.r.l. nei confronti della Banca: 1) ha considerato sia l’entità del credito di quest’ultima verso la prima, sia l’inesistenza di qualsivoglia relazione contrattuale, o derivante da controllo e/o collegamento societario ex art. 2359 c.c., la durata, di soli tre giorni (fino, cioè, al (OMISSIS), data di effettuazione del giroconto interno della somma di Euro 120.000,00 dal c/c (OMISSIS) “di transito”, in favore del c/c (OMISSIS), anch’esso intestato alla Power-Tech s.r.l. ed acceso da tempo presso la Banca, dal quale, peraltro, emergeva una pregressa e consistente debitoria) dell’asserito nuovo rapporto derivante dall’atto di affidamento bancario fondiario con garanzia ipotecaria del 28 febbraio 2008; 3) ha tenuto conto dell’assenza di adeguata dimostrazione circa l’esistenza di rapporti di controllo e/o collegamento societario tra la (OMISSIS) s.r.l., poi fallita, e la Power-Tech s.r.l.; 4) ha ritenuto insussistente qualsivoglia vantaggio diretto o indiretto della fallita, per effetto della descritta operazione, che aveva, invece, sostanzialmente arrecato utilità solo alla Banca ed alla Power-Tech s.r.l..

La stessa, inoltre, costituisce un accertamento in fatto adeguatamente argomentato sotto il profilo fattuale, oltre che logico-giuridico, e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimità.

12. Anche il quarto motivo non merita accoglimento.

Invero, giova preliminarmente sottolineare che il tribunale, nel ritenere che “entrambe le garanzie che hanno portato ai crediti di cui è istanza appaiono concesse gratuitamente e quindi sono inefficaci nei confronti del fallimento L. Fall., ex art. 64 e, per lo più, revocabili ex art. 2901 c.c.,” (cfr. pag. 6), ha giustificato il rigetto dell’opposizione della Banca invocando, in primis, proprio la L. Fall., art. 64 (a tenore del quale, come noto, l’inefficacia prevista dalla L. Fall., art. 64, ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell’esistenza dell’atto e della sua gratuità, sicchè va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell’azione revocatoria. Cfr. Cass. 6918 del 2005, Cass. 1831 del 2001), sembrando, così, il riferimento (anche) alla revocabilità delle medesime una diversa ed autonoma ratio decidendi, per cui il motivo in esame sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr., ex aliis, Cass. 18.4.2017, n. 9752; Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. 24.5.2006, n. 12372; Cass. 16.8.2006, n. 18170; Cass. 29.9.2005, n. 19161).

Va poi ricordato che, nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, ai sensi della L. Fall., art. 95, comma 1, nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, può eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l’azione revocatoria fallimentare, nè ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi della L. Fall., art. 98. Qualora, tuttavia, non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l’inefficacia del titolo del credito o della garanzia, nè dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all’ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale (cfr. Cass. n. 26504 del 2013).

Fermo quanto precede, occorre considerare che, nell’ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, per contro, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. n. 13343 del 2015, nonchè, sostanzialmente nel medesimo senso, Cass. n. 27546 del 2014 e Cass. n. 5618 del 2016); l’eventus damni, invece, deve essere inteso quale pericolo del buon fine esecuzione forzata e ricorre non soltanto quando l’atto di disposizione oggetto dell’azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell’ipotesi in cui abbia comportato un’incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto, e coerentemente, esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorchè, in conseguenza dell’atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15275 del 2004; Cass. n. 11471 del 2003; Cass. n. 7262 del 2000; Cass. n. 12144 del 1999).

Questa tesi, che il Collegio condivide, è rafforzata dal rilievo che l’art. 2901 c.c., in linea con la funzione propria dell’azione revocatoria, diretta a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore anche a favore dei creditori eventuali, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva, pure, come si evince dallo stesso testo normativo (secondo cui il creditore può agire anche se il credito è soggetto a condizione o a termine), della semplice aspettativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 3981 del 2003, e Cass. n. 14166 del 2001).

Una volta sancita, dunque, la natura di atti a titolo gratuito di entrambe le garanzie de quibus, è sufficiente considerare, da un lato, che, muovendosi dalla incontroversa circostanza che O.B. fosse intervenuto in qualità di legale rappresentante sia della (OMISSIS) s.r.l. che della Power-Tech s.r.l. alla stipula dell’atto di affidamento con garanzia ipotecaria del 28 febbraio 2008, appare quanto meno singolare che la Banca, dopo aver lungamente teorizzato l’esistenza di un gruppo de facto di cui sarebbero state componenti le medesime società, propenda, poi, per l’assoluta incomunicabilità tra le stesse; dall’altro, che, trattandosi di eccezione proposta dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 66, era necessario accertare se, al momento del compimento dell’atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, poi ammesse allo stato passivo della procedura (cfr. Cass. 12 settembre 1998, n. 9092): ed a tanto ha proceduto il tribunale mediante il richiamo alla situazione debitoria di (OMISSIS) s.r.l. come desumibile dal suo stato passivo.

13. Infondato, ove addirittura non inammissibile, deve, infine, considerarsi il quinto motivo, atteso che, la curatela fallimentare, nel costituirsi nel giudizio L. Fall., ex art. 98, aveva certamente sottolineato la circostanza che l’amministratore della fallita aveva agito, per entrambe le garanzie in esame, eccedendo i poteri riconosciutigli dall’oggetto sociale e dallo statuto, ma non aveva invocato alcuna declaratoria di annullabilità di tali atti, limitandosi ad eccepirne l’inefficacia L. Fall., ex art. 64 e art. 2901 c.c., nei confronti della procedura concorsuale, poi condivisa dal tribunale alla stregua delle argomentazioni tutte di cui si è detto nella decisione afferente i precedenti motivi.

In altri termini, l’avere il giudice a quo condiviso anche le argomentazioni della curatela quanto al fatto che la fideiussione e la garanzia ipotecaria in precedenza descritte fossero estranee all’oggetto sociale della fallita (con le ivi indicate conseguenze), non esclude che si trattasse, comunque, di motivazione sovrabbondante, come tale non rilevante in termini di decisività, nè censurabile, essendo stato il convincimento espresso da quel giudice sostenuto da argomenti primari autosufficienti (cfr. Cass. n. 2217 del 1969).

14. Venendo, da ultimo, all’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., esso, benchè certamente ammissibile, recando comunque una specifica censura nei confronti del decreto impugnato, proprio perchè espressamente condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale deve considerarsi assorbito (cfr. Cass. nn. 3223 del 2017, 4787 del 2007), essendo condizionato alla pronuncia, da parte di questo Collegio, di una decisione sul ricorso principale (cassazione) diversa da quella adottata con la presente sentenza (rigetto).

15. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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