Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14696 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11415/2010 proposto da:

B.P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio

dell’avvocato BELLINI Giulio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MANFRINO ROBERTO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato LEONE Arturo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINOLI PAOLO,

giusta procura ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2009 del TRIBUNALE di IVREA del 14.3.09,

depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Paolo Minoli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale di Ivrea in data 17.3.2009 in materia di risarcimento danni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Nella specie, il ricorrente propone tre motivi di violazione di norme di diritto (artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., art. 2 Cost.; artt. 1460;

1218, 1223 e 1226 c.c.).

I motivi, però non si concludono – ne contengono – con i prescritti quesiti di diritto.

Il carattere del quesito – per le ragioni sopra indicate – non può essere riconosciuto alle indicazioni contenute, e graficamente evidenziate in “neretto”, al termine della illustrazione di ogni motivo, che costituiscono soltanto le richieste formulate dal ricorrente alla Corte di Legittimità.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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