Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14695 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15397-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE FIERRO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps

(SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITTO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI, 35, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SPINOSO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DALL’ASTA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 48/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 48/2018, per quel che in questa sede rileva, aveva rigettato l’appello proposto da S.G. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l’opposizione dello stesso S. avverso l’estratto di ruolo e le sottese cartelle emesse per crediti di natura previdenziale (con la stessa sentenza la corte territoriale aveva anche dichiarato prescritti taluni crediti vantati dall’Inail).

Il Giudice d’appello aveva ritenuto che non è autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo qualora, notificate le cartelle esattoriali, non siano intervenuti successivi atti esecutivi dell’amministrazione. Escludeva pertanto che ci fosse interesse ad agire da parte del ricorrente in quanto non ammissibile l’azione di mero accertamento negativo del credito.

Avverso detta statuizione il S. proponeva ricorso affidato a 5 motivi cui resistevano con controricorso Inail e Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo agli artt. 100, e 618 bis e 615 c.p.c., nonchè violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost..

Parte ricorrente lamenta l’erroneità della decisione con riguardo alla ritenuta carenza di interesse cosi determinante illegittima negazione di accesso alla tutela giurisdizionale.

2)- Con il secondo motivo è dedotta violazione di cui all’art. 100 c.p.c. e artt. 24 e 113 Cost. per aver, la corte di merito, ritenuto che l’interesse del ricorrente fosse perseguibile con istanza di autotutela.

3) Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè nullità della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver, la corte d’appello, ritenuto che solo in caso di diniego della richiesta di autotutela il ricorrente avrebbe potuto impugnare tale provvedimento.

4) Il quarto motivo richiama la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 83,165 e 166 c.p.c., nonchè artt. 97,3 e 51 Cost e artt. 329 e 342 c.p.c., per il conferimento dell’incarico a professionista esterno da parte di soggetto munito di qualifica dirigenziale.

5) Con ultimo motivo è denunciata la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla corretta applicazione della volontà di riconoscimento del debito e della interruzione della prescrizione. Il ricorrente deduce l’erroneità della statuizione che attribuisce al pagamento parziale solo di talune rate effetti interruttivi della prescrizione.

6) Le prime tre censure possono essere trattate congiuntamente e per esse si richiama il principio secondo cui “In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice ” (Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 15603/2020).

Il principio, a cui si intende dare continuità, evidenzia i limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo costituiti dalla assenza di una regolare notifica della pregressa cartella.

In caso contrario, accertata la rituale notifica della cartella e la sua mancata impugnazione nei termini stabiliti, l’impugnazione dell’estratto di ruolo deve essere dichiarata inammissibile.

I primi tre motivi devono pertanto essere rigettati risultando accertata in concreto, dal giudice di merito, l’assenza dell’interesse, in ragione delle rituali notifiche delle cartelle e quindi in applicazione dei principi sopra esplicitati.

7) La quarta censura riguarda l’attribuzione dell’incarico della difesa in giudizio dell’Istituto a professionista esterno, fatta da dipendente dell’ente non in possesso della qualifica funzionale di dirigente.

Il motivo risulta carente di specificazione poichè non contiene l’esatto contenuto dell’atto che ritiene affetto dal vizio denunciato, nella parte interessata dalla asserita violazione, così non consentendo una piena valutazione della censura. Peraltro la carenza di specificazione riguarda anche la esatta indicazione dei termini (modalità e tempi) in cui l’eccezione era stata sollevata dinanzi al giudici del merito. La censura è inammissibile.

8) L’ultima doglianza, relativa alla valenza del pagamento parziale di talune rate quale riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione, risulta assorbita da quanto già rilevato in punto di carenza attuale di interesse ad impugnare l’estratto del ruolo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti controricorrenti nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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