Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14695 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19026/2013 proposto da:

C.S., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GANDOLFO BLANDO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2012 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE DISTACCATA DI CEFALU’, depositata il 20/04/2012, R.G.N.

562/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il C. citò in giudizio il P. per essere risarcito dei danni derivatigli dal fatto che il convenuto lo aveva denunziato per falsa testimonianza in una controversia civile tra il P. stesso ed un terzo; denunzia che aveva dato origine ad un procedimento penale nel quale il C. era rimasto definitivamente assolto con formula piena.

Il Tribunale di Termini Imerese ha accolto la domanda ed ha condannato il P. al pagamento in favore del C. della somma di Euro 6.000,00. L’appello del C. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Palermo ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

Il C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado attraverso un solo motivo, con il quale censura la sentenza per violazione di legge (artt. 2056, 2059 e 2729 c.c.) e “violazione dei principi essenziali in tema di risarcimento dei danni”. Non si difende la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

L’unico motivo – benchè formalmente intitolato alla violazione e falsa applicazione di legge, nonchè dei principi essenziali in tema di risarcimento dei danni – si risolve nella generica doglianza (che non tiene neppure conto delle statuizioni della sentenza sul punto) circa l’esiguità dell’importo liquidato dal giudice, sul presupposto che questo non avrebbe tenuto conto della gravità del reato (calunnia), dell’intensità delle sofferenze subite e della modalità della condotta del convenuto/imputato.

Il motivo manca di specificità, siccome il giudice, nel motivare la sentenza, ha tenuto conto proprio delle circostanze alle quali fa riferimento il ricorrente (cfr. pagg. 16 e segg. sentenza), ha svolto una dettagliata analisi del danno non patrimoniale in questione e, nel procedere alla liquidazione, ha rilevato che il C. stesso, nel costituirsi parte civile nel processo penale, aveva chiesto la condanna della controparte alla somma di Euro 4.000,00 (somma che, attualizzandola, il giudice ha portato ad Euro 6.000,00). La mancata difesa dell’intimato nel giudizio di cassazione esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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