Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14695 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. un., 18/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (nato a (OMISSIS)), giudice presso

il Tribunale di Sanremo, elettivamente domiciliato in Roma alla Via

R. Fauro n. 102 presso lo studio dell’avv. Costantini Alessio insieme

con l’avv. FUGAZZOLA Francesco (del Foro di Bergamo) che lo

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

tempore, e (2) il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2009, pronunciata il 29 settembre 2009 e

depositata il 14 ottobre 2009 dalla sezione disciplinare del

Consiglio Superiore della Magistratura.

Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 20 aprile 2010

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del ricorrente, svolte dall’avv. Alessio Costantini

(per delega);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

DESTRO Carlo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia ed al Procuratore Generale presso questa Corte, P.L. (giudice presso il Tribunale di Sanremo), in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 123/09, depositata il 14 ottobre 2009, con la quale la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dichiaratolo “responsabile delle incolpazioni ascrittegli con esclusione del punto b) quanto al procedimento n. 76/05”, gli aveva inflitto la sanzione della “perdita di anzianità per il periodo di un anno”.

Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza gravata della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura considera la seguente (complessiva) incolpazione ascritta al P.: (1) “proc. n. 21/2005 R.G.” – “illecito di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 per aver violato i doveri di diligenza e di operosità”: “in particolare:

benchè già sottoposto in precedenza (nel 1999 e nel 2001) a procedimenti disciplinari per fatti analoghi risalenti al periodo (OMISSIS), nel successivo periodo dall'(OMISSIS) al (OMISSIS) per ritardi accumulati presso il Tribunale di Crema, ove attualmente presta servizio in qualità di giudice ed ancora, quale giudice del Tribunale di Monza nel periodo dal 15.4.98 (data di inizio della precedente ispezione ordinaria presso il Tribunale di Monza) al 21.7.99 (data di cessazione del suo servizio presso il Tribunale di Monza) ripetutamente seguitava a non rispettare i termini di deposito delle motivazioni di 74 sentenze in materia civile. Ritardati depositi superiori alla soglia di rilevamento ispettivo di 120 giorni (decorrente dalla data dell’udienza di discussione o dalla scadenza del termine per il deposito di memorie di replica) e specificamente consistenti in ritardi: superiori ai 500 giorni in due casi (595 e 560 giorni), compresi tra 400 e 500 giorni in sette casi, compresi tra 300 e 400 giorni in sei casi, compresi tra 200 e 300 giorni in quindici casi, compresi tra 100 e 200 giorni in diciannove casi, inferiori a 100 giorni nei residui casi. Ritardi qualificati da sistematicità (perchè estendentesi per l’intero periodo del servizio prestato dal magistrato presso il Tribunale di Monza), non giustificati da un peculiare carico di lavoro o da speciale complessità dei casi giudiziari trattati (lavoro scandito, per altro, come da parere parziale 31 maggio 2001 del Presidente del Tribunale di Monza, da modesti livelli qualitativi) e sintomatici, quindi, di inadeguata capacità di organizzazione del proprio lavoro”;

(2) “proc. n. 76/2005 R.G.” – “violazione del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, per aver gravemente mancato ai propri doveri di diligenza, correttezza e riservatezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato”: “in particolare il predetto magistrato, già più volte sottoposto a procedimenti disciplinari per sistematici ritardi nel deposito di sentenze, risulta attualmente sottoposto ad indagini preliminari presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., per i reati di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), in relazione alla circostanza di aver deciso in data 23/30.04.2003 una sentenza nella causa civile n. 512/00 R.G. vertente fra B.A., G.G.P. ed altri, sentenza con la quale fra l’altro si affermava la responsabilità per colpa professionale dell’avv. G. che veniva condannato a corrispondere agli attori, anche a titolo di danni esistenziali, la somma di Euro 500.000,00;

malgrado la delicatezza della materia da giudicare e la qualità personale delle parti, la detta sentenza:

a) – risultava per un complesso di 55 pagine sulle 11 che la formavano, costituita dall’integrale riproduzione della comparsa conclusionale della parte attrice (ivi compresi commenti e giudizi della parte);

b) – veniva anticipata dalla stampa ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), allegato al quotidiano “(OMISSIS)”) in data 29 aprile 2003 e quindi in data antecedente il suo deposito in cancelleria”.

La sezione disciplinare, in via preliminare e generale, afferma che “le circostanze contestate e comunque tutte quelle rilevanti nella prospettiva delle due incolpazioni, sono documentali ed hanno escluso la necessità di qualunque istruttoria dibattimentale testimoniale”.

Lo stesso giudice, quindi, considerato l'”esito” (favorevole all’imputato) del processo penale al quale il medesimo era stato sottoposto, ha “assolto” il P. dal “capo b dell’…incolpazione” perchè il fatto relativo non assume “alcun altro rilievo deontologico” nell'”economia” dell’illecito disciplinare “così come … contestato”.

La medesima sezione, di poi, affermato che “i ritardi … sono tutti documentalmente provati e peraltro non smentiti”, ha, invece, ritenuto di pervenire “a diversa conclusione … quanto all’altra contestazione” assumendo che “non sussiste alcuna ragione di contesto, ovvero di carichi di lavoro o di complessità delle questioni che possa giustificare ritardi sistematici e massicci, in ragione anche del modesto impegno complessivo, come quelli esattamente indicati nella incolpazione” perchè:

– il fatto della “poca comprensione” e della “poca collaborazione dall’ambiente professionale successivamente al suo trasferimento di ufficio” (“poca comprensione” e “poca collaborazione” con le quali, secondo il giudice a quo, “egli in realtà fa intendere che le sue vicissitudini disciplinari non gli hanno assicurato la stima dei colleghi e di conseguenza la loro comprensione”) – che il P. “afferma di avere ricevuto” -, quand’anche corrisponda al vero (“ciò può essere vero”), “resta del tutto irrilevante” in quanto “la considerazione dell’ambiente, che non si traduca in attività di boicottaggio e di ostacolo concreto alla attività di ufficio non può essere valutata in questa sede” (“peraltro le impressionanti vicende disciplinari che il P. ha affrontato sono sicuramente tali da giustificare nei suoi confronti un atteggiamento prudente”);

– “alla stessa conclusione deve pervenirsi quanto alla ulteriore giustificazione costituita dal rilievo della novità delle questioni a lui affidate nella nuova sede”: “imputet sibi, evidentemente, le difficoltà di ambientamento che affronta il magistrato trasferito di ufficio”;

– “le condizioni di salute genericamente allegate se possono indicare l’esistenza di un disagio personale del P., poichè non è affermato neppure che raggiungano la soglia della inettitudine o della incapacità almeno parziale di lavoro non costituiscono alcuna causa di giustificazione”;

– “il Dottor P. continua in un comportamento professionale dimentico dei doveri di rispetto della funzione del processo”;

– “non si può dire che i ritardi oggetto della presente azione sono gli stessi già puniti nei precedenti giudizi disciplinari”: “essi sono certamente anche, o almeno in parte, il proseguimento di ritardi già considerati ma detta osservazione dimostra semplicemente che nei suoi confronti le già irrogate sanzioni per fatti della stessa natura non hanno avuto efficacia emendativa”.

Per le esposte ragioni il giudice disciplinare, ritenutolo “responsabile”, ha condannato “l’incolpato … alla sanzione della perdita di anzianità per anni uno”.

2. Nel suo ricorso il P. censura tale decisione per quattro motivi.

A. Con il primo il ricorrente – ricordato che “tre erano le incolpazioni ascritte”: “una nel procedimento n. 21/05 e due nel procedimento n. 76/05, rispettivamente rubricate alle lettere a) e b)”; esposto che la “la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per il periodo di anni uno” gli è stata irrogata “in quanto ritenuto ‘responsabile delle incolpazioni ascrittegli con esclusione del punto b) quanto al procedimento n. 76/05′”, quindi (“ne consegue”) “sulla ritenuta sussistenza della responsabilità …

per l’incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. 21/05 ed anche per la incolpazione di cui al punto a) del procedimento n. 76/05” – denunzia “omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine alla condanna per la incolpazione di cui al procedimento n. 76/05 punto a)” esponendo che “nella motivazione della decisione” impugnata “non è dato rinvenire alcun pur minimo accenno alla incolpazione di cui” al detto “punto a) del procedimento n. 76/05” nonostante che l’affermazione della sua responsabilità in ordine alla stessa “non possa non aver contribuito a determinare la tipologia di sanzione comminata (perdita di anzianità) rispetto a quelle meno afflittive di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 19 e, quantomeno, nell’ambito della stessa sanzione a determinare il (lungo) periodo di perdita (anni uno) di detta anzianità”.

Il ricorrente, quindi, chiede di cassare la decisione per il seguente “principio/quesito di diritto”:

“la decisione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere sorretta da congrua e adeguata motivazione rispetto a tutte e ciascuna delle incolpazioni che sono state ritenute sussistenti e che sono state quindi poste alla base della sanzione disciplinare comminata”.

B. Con il secondo motivo il P. – premesso leggersi “nella parte relativa all’incolpazione di cui al procedimento n. 21/2005 R.G. del provvedimento disciplinare impugnato …: “benchè già sottoposto in precedenza (nel 1999 e nel 2001) a procedimenti disciplinari per fatti analoghi risalenti al periodo 1998-2000 …'”- eccepisce l’esistenza di “precedente giudicato sui fatti oggetto della sanzione disciplinare di cui all’incolpazione proc. n. 21/2005 r.g.” e denunzia “violazione del principio ne bis in idem” esponendo che “per il ritardo nel deposito delle sentenze nel periodo di tempo oggetto della incolpazione (periodo (OMISSIS)- (OMISSIS))” egli “era già stato giudicato dal Consiglio Superiore della Magistratura” per cui è “illegittima” una “sanzione disciplinare fondata su una “sistematicità” del ritardo nel deposito delle sentenze, riferita … ad un determinato periodo di tempo, allorquando il medesimo magistrato sia già stato oggetto di valutazione disciplinare per il (supposto) sistematico ritardo nel deposito delle sentenze, seppur relativamente ad altre singole decisioni, sempre con riferimento a tale periodo temporale” atteso che “la condotta di un magistrato al quale viene contestato il sistematico ritardo … nel deposito delle sentenze” deve essere “valutata, una sola volta, in relazione … ad un determinato intervallo temporale individuato, e non, come nel caso di specie, con una duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni dipendente dall’aver operato, il magistrato, in detto individuato intervallo temporale, non in un solo Ufficio, bensì in diversi Uffici territoriali (essendo cosi sottoposto ad autonome ispezioni ed autonome segnalazioni)”.

A conclusione il ricorrente formula questo “principio/quesito di diritto”:

“viola il principio del giudicato, e comunque quello del ne bis in idem, ed è in ogni caso illegittima, la sanzione disciplinare comminata per la sistematicità del ritardo nel deposito delle sentenze riferita ad un dato periodo temporale, allorquando con un precedente procedimento disciplinare il Consiglio Superiore della Magistratura aveva già contestato, sempre con riferimento al medesimo periodo temporale, il sistematico ritardo nel deposito delle sentenze, e ciò a prescindere dalla non coincidenza tra gli specifici ritardi nel deposito delle singole decisioni, come contestati”.

C. Con il terzo motivo il ricorrente – ricordato esser “stato insegnato” (“Cass., sez. un., 12 luglio 2004 n. 12875”; “Cass., sez. un., 22 febbraio 2002, n. 2626”) che “il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell’incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro” – censura il “punto 3” della sentenza impugnata (nel quale si dice che “non sussiste alcuna ragione di contesto, ovvero carichi di lavoro … che possa giustificare ritardi sistematici e massicci”) e denunzia “contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla ravvisabilità di colpa in termini di negligenza o inoperosità” lamentando che “nessun ulteriore riferimento è stato fatto, tanto meno in termini numerici, circa l’effettivo carico di lavoro al quale è stato sottoposto esso ricorrente nel periodo in contestazione, e ciò seppur egli …

avesse indicato tale carico di lavoro, anche in riferimento alle proprie condizioni di salute, a giustificazione dei ritardi contestati”, e nonostante che tale “carico di lavoro …, già di per sè solo, poteva considerarsi una circostanza esimente ai fini della configurabilità o meno dell’illecito contestato” perchè tale “carico costituiva circostanza imprescindibile per poter valutare la inoperosità o meno del magistrato stesso nello svolgimento delle sue funzioni, e la giustificazione, o meno, del ritardo nel deposito in un numero più o meno ampio di sentenze”.

La doglianza si conclude con il seguente “principio/quesito di diritto”:

“il Consiglio Superiore della Magistratura, allorquando commina sanzioni disciplinari per il ritardo nel deposito delle sentenze, deve congruamente motivare circa l’insussistenze, nel singolo caso concreto, della circostanza giustificativa del notevole carico di lavoro, come dedotta sussistere dall’incolpato a giustificazione del contestato ritardo nel deposito delle decisioni”.

D. Con il quarto (ultimo) motivo il P. contesta il punto del “provvedimento impugnato” con il quale “si è ritenuto che il fatto che i ritardi oggetto della presente azione siano … il proseguimento di ritardi i già considerati nei precedenti giudizi disciplinari “dimostra semplicemente” che nei confronti di esso …

ricorrente “le già irrogate sanzioni per fatti della stessa natura non hanno avuto efficacia emendativa” e denunzia “contraddittorietà della motivazione in ordine alla ravvisabilità di colpa in termini di negligenza o inoperosità” esponendo:

– poichè “la sanzione qui impugnata si riferisce a ritardi relativi al periodo (OMISSIS)”, “è illogico e contraddittorio sostenere che egli …, già punito con sentenza … resa in precedenza (cfr. incolpazioni) per analoghi ritardi contestati sussistere “dall’aprile 2001 al 25 marzo 2003″, non si sia emendato” atteso che egli non poteva (“come avrebbe potuto … ?”) “emendarsi, o porre in essere una sorta di ravvedimento operoso, per fatti e contestazioni antecedenti alla prima sanzione disciplinare comminata”;

– egli “aveva stigmatizzato, e documentato, che dal 2003 … ha mantenuto una condotta esemplare” tanto che “presso il Tribunale di Sanremo ha depositato circa … 100 sentenze penali, di cui nessuna in ritardo”: “tale circostanza non è stata affatto valutata dal C.S.M., mentre è stata valutata” la “supposta assenza di ravvedimento”, ovverosìa una “circostanza … del tutto errata e fattualmente inverosimile”.

3. Dei quattro motivi sui quali si fonda il ricorso del P. deve essere accolto solo il primo perchè gli altri sono infondati.

A. In via preliminare va evidenziato che: (1) il ricorso, proposto e notificato al Ministero ed al Procuratore Generale nelle forme previste dal vigente codice di procedura civile (la cui osservanza era imposta dal combinato disposto della L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, u.c., per il quale “contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione” e D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 60, “il ricorso previsto nella legge, art. 17, u.c., può essere proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dall’incolpato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale”), è ammissibile perchè Cass., un.: 3 agosto 2009 n. 17905, la quale ha “ribadito che al fine d’individuare la procedura da seguire” per impugnare un provvedimento (decisorio o cautelare) adottato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura “occorre far riferimento all’epoca di promovimento del processo disciplinare”; 25 maggio 2009 n. 11991; 20 novembre 2008 n. 27529 e 30 luglio 2008 n. 20590 la sentenza impugnata ha ad oggetto due procedimenti disciplinari (entrambi iscritti nel registro generale di detto Consiglio dell’anno 2005 e, quindi) iniziati prima del 19 giugno 2006, ovverosia anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 26 febbraio 2006 n. 109: per l’art. 32 bis, comma 1, di tale provvedimento legislativo (introdotto dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3), infatti, “le disposizioni di cui al medesimo decreto si applicano” solo “ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore”;

(2) al medesimo ricorso – siccome relativo a decisione depositata dopo il 4 luglio 2009 – non si applica il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto, come noto, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, a far data dal 2 marzo 2006) perchè espressamente abrogato (con detta decorrenza) dal combinato disposto del L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), e art. 58, comma 5: i “principi- quesiti di diritto” formulati dal ricorrente a conclusione (solo) dei primi tre motivi di ricorso, pertanto, vanno intesi come sintesi non necessaria della censura cui ciascuno afferisce, con conseguente totale irrilevanza di eventuali carenze espositive e/o enunciative ravvisabili negli stessi.

B. Il giudice disciplinare, come riportato, ha “dichiara(to) il Dr. P. responsabile delle incolpazioni ascrittegli con esclusione del punto b) quanto al procedimento n. 76/05”: da(lla lettura di) tale disposto, tenuto conto delle complessive incolpazioni (innanzi riprodotte), discende pianamente (1) che la responsabilità disciplinare è stata esclusa soltanto per il fatto indicato al “punto b)” del “procedimento n. 76/05” “veniva anticipata dalla stampa ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), allegato al quotidiano “(OMISSIS)”) in data 29 aprile 2003 e quindi in data antecedente il suo deposito in cancelleria” ed affermata per tutte le altre incolpazioni, compresa quella indicata al punto a) del medesimo “procedimento n. 76/05”, e, (2) che la sanzione irrogata (“perdita dell’anzianità per anni uno”) afferisce a tutte dette altre incolpazioni, quindi anche a quella espressa nel punto a) del procedimento n. 76/05.

Nella sentenza impugnata, però, come denunziato dal ricorrente, effettivamente non si rinviene alcun cenno, neppure indiretto (salvo l’omnicomprensivo riferimento alla sussistenza di prova documentale delle “circostanze contestate e comunque … rilevanti nella prospettiva delle due incolpazioni”, proprio, peraltro, della sola fase di accertamento dei fatti materiali e non pure della razionale esplicazione della rilevanza disciplinare degli stessi), alla specifica contestazione oggetto del detto punto a) del “proc. n. 76/2005 RG”: il giudice disciplinare, infatti, ha concentrato tutte le sue osservazioni esclusivamente sui “ritardi” contestati nell’altro procedimento disciplinare ma, pur avendo affermato la responsabilità anche per la stessa, non ha addotto nessuna ragione in ordine alla rilevanza disciplinare (e, di necessaria conseguenza, alla sua incidenza ai fini della determinazione sia della specie che della durata della sanzione inflitta) del fatto (quand’anche provato documentalmente) oggetto di quella contestazione.

La decisione impugnata, quindi, deve essere cassata per totale mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità disciplinare anche per l’incolpazione indicata al punto a) del “proc. n. 76/2005 RG”.

C. L’infondatezza sia del secondo motivo di censura sia del (in quanto) collegato ultimo motivo (scrutinabili congiuntamente per la loro oggettiva connessione) discende, innanzitutto, dal principio – da ribadire per carenza di qualsivoglia convincente argomentazioni contrarie – secondo cui (Cass., un., 5 marzo 2009 n. 5283, che richiama “Cass. sez. un. 12/2001; 9617/1997”) “il ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, contestato al magistrato in sede disciplinare, si traduce in una condotta a carattere emissivo collegata al permanere del dovere di provvedere all’adempimento omesso e, quindi, cessa per il sopravvenire, in alternativa, del contegno attivo dello stesso magistrato, consistente nella redazione e deposito dei provvedimenti riservati, ovvero della contestazione dell’infrazione nella predetta sede disciplinare”: in quest’ultima ipotesi, però, come ivi opportunamente precisato, “dalla data considerata nel precedente atto di incolpazione” insorge “una nuova condotta omissiva” (“che costituisce fatto diverso da quello a tale data esaurito”) perchè “la formalizzazione dell’addebito non elimina il dovere di emettere il provvedimento riservato”.

Conseguentemente va confermato che “il procedimento instaurato in relazione a queste nuove omissioni e l’eventuale nuova sanzione non comportano la violazione del divieto di reiterazione di procedimenti e di sanzioni, pacificamente applicabile anche nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati”.

Nel caso, il capo di incolpazione elevato nel procedimento n. 21/2005 chiarisce che l’incolpato “ripetutamente seguitava a non rispettare i termini di deposito di 74 sentenze in materia civile”: da tanto si evince che la contestazione ha ad oggetto un comportamento successivo a e diverso dai comportamenti oggetto dei precedenti procedimenti disciplinari richiamati nella stessa rubrica.

Il giudice disciplinare, infatti, ha negato (“non si può dire”) che “i ritardi oggetto della presente azione siano gli stessi già puniti nei precedenti giudizi disciplinari” avendo lo stesso affermato che “essi” ritardi sono comunque “il proseguimento di ritardi già considerati”.

L’insussistenza, poi, della illogicità e della contraddittorietà della decisione impugnata in ordine alla “assenza di ravvedimento” – denunziate dal ricorrente per la assunta anteriorità delle incolpazioni qui considerate rispetto a quelle oggetto della sentenza “resa in precedenza” (“come avrebbe potuto emendarsi, o porre in essere una sorta di ravvedimento operoso, per fatti e contestazioni antecedenti alla prima sanzione disciplinare comminata?”) – discende dalla prospettazione del secondo motivo di ricorso laddove (come riportato) il P. pone a fondamento dell’eccepita esistenza di “precedente giudicato” il fatto di essere “già stato giudicato” per “il ritardo nel deposito delle sentenze nel periodo di tempo oggetto dell’incolpazione (… (OMISSIS))”:

evidentemente ed inequivocamente l'”assenza di ravvedimento” considerata dal giudice disciplinare si riferisce unicamente al “periodo” detto e non pure a quello “dall'(OMISSIS) al (OMISSIS)” ricordato nel medesimo capo di incolpazione.

D. Infondatamente, infine, il P. lamenta (terzo motivo) la violazione del principio (“Cass., sez. un., 12 luglio 2004 n. 12875”;

“Cass., sez. un., 22 febbraio 2002, n. 2626”) secondo cui “il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell’incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro” atteso che – come si evince dalla mera lettura delle decisioni indicate dallo stesso P. (nella prima delle quali si fa espresso riferimento a “… elementi o …

circostanze addotti a sua difesa dal Dott. F., e da questi ricordati nel ricorso”) e, comunque, è stato univocamente precisato anche in seguito (Cass., un.: 23 dicembre 2009 n. 27290; 23 agosto 2007 n. 17919 che richiama, “ex plurimus”, “Cass. Sez. Un., n. 12875/2004, Cass. Sez. Un. n. 195/2001, Cass. Sez. Un. n. 94/1999, Cass. Sez. Un. n. 13013/1989” e 22 luglio 2007 n. 16627 che ricorda anche “sez. un. … 18 ottobre 2002, n. 14832”) – le “situazioni particolari” (siano collegate “allo stato di salute dell’incolpato” ovvero ad un “un eccessivo carico di lavoro”) – siccome, peraltro, sostanzialmente riconosciuto dallo stesso ricorrente che nel formulato “principio/quesito di diritto” fa riferimento a “circostanza giustificativa del notevole carico di lavoro, come dedotta sussistere dall’incolpato a giustificazione del contestato ritardo nel deposito delle decisioni” – debbono sempre essere “adeguatamente” dedotte e, soprattutto, “dimostrate” (cioè provate) dall’incolpato.

Nel caso il P. si è limitato a denunziare la mancanza, nella sentenza impugnata, di “riferimento” (“tanto meno in termini numerici”), “anche” quanto “alle proprie condizioni di salute” ed all'”effettivo carico di lavoro” – che assume di avere “indicato” – ma l’assoluta genericità della censura (priva di qualsivoglia concreta indicazione sia del “carico” che delle “condizioni di salute”) non consente in alcun modo di stabilire se ed in che misura sia, come si denunzia, contraddittorio od insufficiente il giudizio all’uopo espresso dal giudice disciplinare laddove (come riportato) lo stesso afferma (a) che “non sussiste alcuna ragione di contesto, ovvero di carichi di lavoro o di complessità delle questioni che possa giustificare ritardi sistematici e massicci, in ragione anche del modesto impegno complessivo, come quelli esattamente indicati nella incolpazione” e (b) che “le condizioni di salute genericamente allegate” possono “indicare” solo “l’esistenza di un disagio personale del P.” ma “non costituiscono alcuna causa di giustificazione” perchè “non è affermato neppure che raggiungano la soglia della inettitudine o della incapacità almeno parziale di lavoro”.

Dall’esame dell’intero ricorso – che, per l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, deve sempre contenere “l’esposizione”, quand’anche “sommaria”, dei “fatti della causa” -, però, non si evincono quali siano il “carico di lavoro” e le “condizioni di salute” – addotti e documentati dall’incolpato – che il giudice disciplinare avrebbe omesso di considerare o non adeguatamente considerato sì che la complessiva doglianza, per la sua assoluta genericità, non è idonea a scalfire il giudizio di quel giudice sulla insussistenza, nel caso, di “alcuna ragione di contesto” giustificatrice dei riscontrati “ritardi” – qualificati, peraltro, “sistematici e massicci” -, raffrontati, inoltre, con l'”impegno complessivo”, definito “modesto”.

Nello stesso ricorso, peraltro ed infine, non si indicano motivi concreti (forniti di forza giustificatrice, quand’anche solo parziale) involgenti lo stato di salute, il quale, quindi, risulta invocato in maniera del tutto generica.

Da siffatte carenze espositive si deduce, in definitiva, l’assoluta infondatezza della doglianza.

4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata solo per la censura oggetto del primo motivo di ricorso e la causa, siccome bisognevole del relativo giudizio, deve essere rinviata al medesimo organo giudicante che ha emesso la decisione cassata affinchè lo stesso valuti (dando congrua motivazione, anche quanto alla specie e/o alla entità della pena), la rilevanza disciplinare della specifica incolpazione ascritta al P. al punto a) del “proc. n. 76/2005 R.G.” (sentenza da lui depositata il 30 aprile 2003 nella causa “causa civile n. 512/00 R.G., vertente fra B.A., G.G.P. ed altri”).

5. La parziale soccombenza del ricorrente giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali di questo giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio Superiore della Magistratura; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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