Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14695 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14695 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 5610-2010 proposto da:
CHIRIVA INTERNATI RITA CHRRTI52A43F9120, elettivamente
domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE rappresentata

e

difesa

dall’avvocaro

RICCARDO PAPARELLA con procura speciale notartile
n.24779 del 16/3/2015;
– ricorrente

2015

contro

1091

LORENZI

GIANNI

LRNGNN47B05B006W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

Data pubblicazione: 14/07/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
BERTACCHI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 26/2009 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE;
udito l’Avvocato PAPARELLA Riccardo, difensore della
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato MANZI Federica con delega depositata
in udienza dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del
resistente che si è riportata agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per
l’assorbimento dei restanti motivi.

02/02/2009;

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa è stata promossa nel 2005 davanti al
Tribunale di Bolzano da Rita Chiriva Internati

ottenere: in via principale, la dichiarazione di
nullità o l’annullamento dell’atto pubblico del
13 novembre 2003, con il quale il convenuto,
avvalendosi di una procura rilasciatagli dall’attrice il 25 ottobre 1994 con scrittura privata
autenticata, aveva venduto a se stesso per il
prezzo di 161.200,00 euro un immobile di lei; in
via subordinata, la condanna del coniuge alla
corresponsione del ricavato dall’alienazione e al
risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra il valore effettivo del bene e il
prezzo della vendita.
Le domande sono state respinte con sentenza
del 10 febbraio 2006.
Impugnata dalla soccombente, la decisione è
stata confermata dalla Corte d’appello di Trento
– sezione distaccata di Bolzano, che con sentenza
del 2 febbraio 2009 ha rigettato il gravame.
Rita Chiriva Internati ha proposto ricorso
per cassazione, in base a quattro motivi. Gianni
Lorenzi si è costituito con controricorso.
5610/2010

1

nei confronti di suo marito Gianni Lorenzi, per

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo dei motivi addotti a sostegno del
ricorso si basa su argomenti che si compendiano

conclusione della loro illustrazione, che è utile
trascrivere integralmente, poiché dà conto esaurientemente della materia del contendere devoluta
alla cognizione di questa Corte e dei suoi presupposti di fatto: «In fattispecie di interposizione reale di persona, in cui, per effetto, del
pactum fiduciae,

il fiduciario acquisti un immo-

bile per conto del fiduciante, obbligandosi
quindi al trasferimento del medesimo al fiduciante e nella quale lo stesso fiduciario conferisca
al fiduciante, contestualmente all’acquisto, la
procura a vendere anche a se stesso l’immobile,
senza indicazione del prezzo e di altri elementi
del contratto, dica la Corte di cassazione se,
diversamente da quanto si è ritenuto e statuito
dalla Corte d’appello di Trento, sia annullabile
ai sensi dell’articolo 1395 codice civile il
contratto di compravendita concluso dal fiduciante con se

stesso in forza della procura

e se

possa essere confermato, anche nella fattispecie
in esame, il principio espresso da ultimo da
5610/2010

2

nel seguente quesito di diritto, formulato a

Cass. Civ. Sez. III, 15 maggio 2009, n, 11321 e
disatteso dalla Corte d’appello di Trento, secondo il quale l’autorizzazione data dal rappresen-

con se stesso, in tanto può considerarsi idonea
ad escludere l’annullabilità del contratto, in
quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo
indicazione alcuna in ordine al prezzo della
compravendita, come appunto nel caso oggetto di
causa, in cui la procura a vendere rilasciata
dalla signora Chiriva Internati al marito Lorenzi
contiene un’autorizzazione a contrarre con se
stesso priva di ogni indicazione del prezzo della
vendita e degli altri elementi del contratto.
Dica pertanto la Corte di Cassazione se nel caso
in esame la Corte d’appello di Trento, diversamente da quanto statuito, avrebbe dovuto invece
dichiarare la invalidità e quindi annullare il
contratto concluso dall’arch. Lorenzi con se
stesso in applicazione dell’art. 1395 c.c.».
La doglianza va disattesa, per due concorrenti ragioni, ognuna peraltro già di per sé decisiva e dirimente.
5610/2010

3

tante al rappresentato a concludere il contratto

La prima è la “novità” della questione prospettata, che non è rilevabile di ufficio, che
non è stata affrontata nella sentenza impugnata e

nel giudizio a quo, sicché non può avere ingresso
in questa sede (v., per tutte, Cass. 18 ottobre
2013 n. 23675): i motivi di gravame che la Corte
d’appello ha esaminato (e respinto) riguardano
bensì profili anche di dedotta annullabilità del
contratto oggetto della causa, ma diversi da
quello relativo alla mancata indicazione del
prezzo di vendita del bene nella procura.
La tesi della ricorrente difetta inoltre del
requisito della congruenza con la ratio decidendi
posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, poiché pretende di fare oggetto di valutazione autonoma la procura di cui si tratta, isolandola dall’inscindibile complesso negoziale nel
quale la Corte d’appello l’ha ritenuta inserita,
come strumento predisposto ai fini di una agevole
attuazione del pactum fiduclae consacrato nella
scrittura firmata dai coniugi al momento dell’acquisto dell’immobile da parte della moglie, con
l’assunzione dell’obbligo di costei di trasferire
successivamente il bene al marito, che riconosce5610/2010

4

che la ricorrente non deduce di aver sollevato

va esserne sostanzialmente l’effettivo proprietario. É nella visuale di questa ricostruzione
della vicenda (ora presupposta anche da Rita

giudizio aveva del tutto sottaciuto di aver
concluso con Gianni Lorenzi il patto con lui
intercorso) che dunque occorrerebbe porsi, per
verificare se fosse essenziale la predeterminazione nella procura di un prezzo del futuro
trasferimento, cui la fiduciaria si era obbligata
verso il fiduciante con la contestuale “convenzione” del 25 ottobre 1994, anziché vagliare la
mancanza di tale elemento, come in sostanza la
ricorrente vorrebbe, prescindendo dall’intimo
collegamento funzionale tra i due atti. Non è
quindi pertinente alla fattispecie oggetto del
giudizio la giurisprudenza richiamata nel ricorso.

Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione Rita Chiriva Internati, a proposito della
ulteriore sua domanda subordinata, intesa ad
ottenere la condanna di Gianni Lorenzi a pagarle
il prezzo della vendita da lui effettuata a se
stesso nel 2003, si duole dell’affermazione della
Corte d’appello, secondo cui la pretesa avrebbe
5610/2010

5

Chiriva Internati, la quale nel promuovere il

dovuto essere fatta valere in sede di rendiconto,
che però non era stato da lei richiesto. Sostiene
la ricorrente: che il giudice di secondo grado ha

respinto nel merito la domanda in questione, nel
presupposto che quindi essa fosse stata in effetti avanzata, né l’appellato aveva proposto sul
punto gravame incidentale; che la domanda di
rendiconto era insita in quella di condanna del
rappresentante alla corresponsione alla rappresentata del prezzo della vendita compiuta in nome
di lei.
Gli assunti sono entrambi fondati, ma inconferenti, poiché in realtà la Corte d’appello, pur
osservando che Rita Chiariva Internati non aveva
esercitato un’azione di rendiconto, ha comunque
provveduto, confermandone il rigetto, sulla
domanda in questione.
Appunto a questa pronuncia attiene il quarto
motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente deduce che erroneamente è stato disconosciuto
il suo diritto a ricevere il prezzo della vendita, dovendosi dare risposta positiva al quesito:
«In fattispecie di interposizione reale di persona in cui il fiduciario abbia acquistato un
5610/2010

6

violato il giudicato, poiché il Tribunale aveva

immobile per conto del fiduciante, obbligandosi
quindi al trasferimento del medesimo immobile al
fiduciante e nella quale il fiduciario abbia

quisto, la procura a vendere anche a se stesso
l’immobile, dica la Corte di Cassazione se per
effetto del contratto di compravendita concluso
dal fiduciante con se stesso, esso fiducianteacquirente, diversamente da quanto statuito dalla
Corte d’appello di Trento, sia comunque tenuto,
ai sensi degli articoli 1713 e 1387 ss c.c. in
tema di mandato e di rappresentanza, a riversare
il prezzo della compravendita nelle mani del
rappresentato-fiduciario venditore e se quindi
l’arch. Lorenzi, contrariamente a quanto ritenuto
e statuito dal Giudice di appello, fosse obbligato a pagare alla moglie Chiriva Internati Rita,
in applicazione dei richiamati articoli 1713 e
1387

ss

c.c. quantomeno l’importo di euro

160.200,00, dichiarato quale prezzo di compravendita dell’immobile. Dica altresì l’eccellentissima Corte di Cassazione se, nella fattispecie
descritta, possa giudicarsi sufficientemente e
correttamente

motivata la sentenza della Corte

d’Appello nella parte in cui attribuisce alla
5610/2010

7

conferito al fiduciante, contestualmente all’ac-

previsione dell’obbligo di rendiconto nel negozio
di conferimento della procura, la funzione di
evitare aggravi fiscali in ordine alla tassazione

della circostanza che nessun aggravio fiscale è
previsto per la procura senza esplicita previsione dell’obbligo di rendiconto, posto che
quest’ultimo obbligo è tipico del mandato e non
anche della procura conferita con negozio unilaterale, e se la Corte d’Appello di Trento, diversamente da quanto ritenuto, avrebbe dovuto valutare che proprio la ultronea previsione dell’obbligo di rendiconto, in atto redatto da soggetto
qualificato, dovesse confermare il diritto della
signora Chiriva Internati alla corresponsione del
prezzo (pur irrisorio) dichiarato in sede di
compravendita».
Neppure questa censura può essere accolta.
L’inquadramento della fattispecie (sul quale,
come prima si è detto, ora anche la ricorrente
concorda)

sub specie di pactum fiduciae,

implica

di per sé che la moglie si fosse obbligata a
trasmettere senza corrispettivo al marito l’immobile acquistato con denaro di lui, dato che
«affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un
t

5610/2010

8

del negozio, senza ulteriore approfondimento

bene – frutto della combinazione di effetti reali
in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a
vantaggio del fiduciante – è necessario che il

ciario sia limitato dall’obbligo,

inter partes,

del ritrasferimento al soggetto fiduciante oppure
al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiducíae;

in detta

figura manca qualsiasi intento liberale del
fiduciante verso il fiduciario e la posizione di
titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante» (Cass. 29 febbraio
2012 n. 3134). Correttamente quindi, a questo
proposito, la Corte d’appello ha ribadito ciò che
già il Tribunale aveva osservato, in relazione
alla domanda di nullità inizialmente proposta
dall’attrice, con numerose e variegate altre
dalle quali ha poi desistito: «Il mancato versamento del corrispettivo non priva il contratto
della causa di scambio, in quanto il trasferimento immobiliare al convenuto è giustificato dal
corrispondente obbligo dell’attrice assunto
accettando il pactum fiducíae».
In questo contesto, l’obbligo di rendiconto
5610/2010

9

trasferimento vero e proprio in favore del fidu-

f-

previsto nella procura non può comunque alterare
la natura del negozio fiduciario al quale accede:
procura che la stessa Rita Chiriva Internati

Gianni Lorenzi un più certo e celere adempimento
dell’obbligazione assunta nei suoi confronti.
Le contrarie ragioni indicate a tal proposito
dalla ricorrente si risolvono per lo più nella
deduzione di fatti nuovi, come il contributo da
lei asseritamente versato per l’originario acquisto dell’immobile, come i crediti a suo dire
maturati per la sua gestione, come altri indeterminati elementi che risulterebbero dal
fiduciae

pactum

(del quale peraltro nel ricorso, in

violazione del principio di “autosufficienza”,
non viene trascritto il contenuto, che non è
riportato neppure nella sentenza impugnata, né
nel controricorso). Quanto poi al fine di elusione fiscale, ipotizzato dalla Corte d’appello per
spiegare l’inserimento dell’obbligo di rendiconto
nella procura, si tratta di un argomento di
carattere secondario, ma comunque non implausibile, alla luce del disposto dell’art. 33 del
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato,
5610/2010

10

aveva apprestato, come mezzo per assicurare a

con conseguente condanna della ricorrente a
rimborsare al resistente le spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano in 200,00 euro,

accessori di legge.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del
giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro,
oltre a 5.000,00 euro per compensi, con gli
accessori di legge.
Roma, 9 aprile 2015

Il Co sigliere estensore
(Ettore Bucciante)

DEPOSITA-M I4CANCELLENA

oltre a 5.000,00 euro per compensi, con gli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA