Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14695 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9754/2010 proposto da:

R.A.M. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), B.N. (OMISSIS) in proprio e

quali eredi di B.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell’avvocato CIAVARELLA DOMENICO,

rappresentati e difesi dagli avvocati STILLA Pasquale, CIAVARELLA

PIETRO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BI.GI., FATA – FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI

ASSICURAZIONI SPA, B.M., B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 587/2 009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

18.3.09, depositata l’8/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari in data 8.6.2009 in materia di responsabilità extracontrattuale.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Nella specie, i ricorrenti propongono quattro motivi di violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. e art. 2952 c.c.; artt. 112 e 116 c.p.c. e artt. 2733, 2721 e 2054 c.c.; art. 112 c.p.c., L. n. 990 del 1969, art. 26, comma 1 e art. 2947 c.c., comma 2; artt. 91 e 96 c.c.) e di vizi di motivazione. Con riferimento al primo profilo, però, difetta la formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con riferimento, poi, al vizio di motivazione i motivi non contengono una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Ha ritenuto di dovere osservare.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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