Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14694 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21810-2013 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FENOGLIO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE MARXER RBM SPA, in persona del

vice presidente dott. C.L., BA.DO., + ALTRI

OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1511/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2012 R.G.N. 1946/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAINETTI;

udito l’Avvocato GIOVANNI GAZZOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 27 febbraio 2010, con la quale erano state accolte le domande avanzate dall’Istituto di Ricerche Biomediche “Antoine Marxer” RBM s.p.a. (d’ora innanzi “RBM”, indicata in sentenza come societa’ che conduce “studi pre-clinici di sicurezza mediante sperimentazione tossicologica di farmaci in vitro e in vivo”; quest’ultima, comportante l’utilizzo di animali, ma non la loro vivisezione, intesa quale dissezione anatomica di animali vivi), nonche’ dagli altri dodici resistenti indicati in epigrafe (dipendenti della societa’), di condanna della B. al risarcimento dei danni loro derivati per l’attivita’ diffamatoria svolta contro la societa’ e i suoi dipendenti e per l’illecita diffusione dei dati personali di questi ultimi, realizzate mediante la gestione da parte della B. (una delle promotrici del Coordinamento No-RBM, contrario alla e sua portavoce) del sito Internet (OMISSIS) (d’ora innanzi “sito”) ottobre 2002 a nome della B..sperimentazione animale, raggiungibile dall’URL registrato in data 2 ottobre 2012 a nome della B..

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.

1.2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 24 settembre 2012, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello, confermando cosi’ la condanna del primo grado di B.M. a risarcire i danni cagionati agli attori sia con la pubblicazione della sentenza che con il pagamento della somma di Euro 80.000, 00 in favore di RBM e di e 12.000,00, Euro 18.000,00 ed Euro 30.000,00 in favore di ciascuno dei dipendenti (a seconda della gravita’ del pregiudizio).

Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado.

2.- Contro questa sentenza B.M. propone ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria.

I resistenti indicati in epigrafe si difendono con unico controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 bis cod. proc. civ. “in relazione alle tardive produzioni documentali di parte attrice in primo grado”.

La ricorrente premette che la decisione, sia di primo che di secondo grado, e’ basata su documenti (segnatamente atti e documentazione provenienti dal fascicolo di un procedimento penale parallelamente instaurato nei confronti della B. e conclusosi con l’archiviazione della notizia di reato) prodotti in giudizio in primo grado quando erano “ampiamente” scaduti i termini di legge per la formulazione delle istanze istruttorie e per le produzioni documentali; che il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ.; che la Corte d’appello ha condiviso la decisione.

Secondo la ricorrente, invece, non vi sarebbero stati i presupposti per l’applicazione della norma perche’ la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (nel procedimento penale cui i documenti si riferiscono) era stata presentata il 3 giugno 2006, quindi diciassette giorni prima della scadenza dei termini assegnati dal giudice istruttore in sede civile per produrre documenti ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. Pertanto, a detta della ricorrente, le controparti, attrici in sede civile (tutte, tranne RBM, persone offese in sede penale), ben avrebbero potuto prendere visione degli atti ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen. sin da quella data, essendo invece irrilevante la data di emissione del decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari (del 14 settembre 2006). Aggiunge che, anche a voler riconoscere che RBM non fosse stata destinataria della richiesta di archiviazione, sarebbe provato che di questa erano stati resi edotti i singoli dipendenti ed i loro difensori, con la conseguenza che sarebbero addebitabili a loro colpevole inerzia la mancata estrazione di copia degli atti del procedimento penale e la mancata tempestiva produzione degli stessi in sede civile, prima della scadenza del termine per il deposito delle note istruttorie (fissato al 20 giugno 2006); avrebbe dovuto percio’ essere rigettata l’istanza di rimessione in termini avanzata soltanto in data 4 luglio 2007.

Orbene, la Corte d’Appello ha posto a fondamento della conferma dei provvedimenti di rimessione in termini, pronunciati dal Tribunale, le seguenti ragioni:

– il fatto (processuale) che, in data 3 giugno 2006, quando venne presentata la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, era gia’ scaduto (alla data del 15 maggio 2006) il primo termine dell’art. 184 cod. proc. civ. (nel testo applicabile al giudizio, instaurato prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate col D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e succ. mod.) concesso per l’indicazione di nuovi mezzi di prova e la produzione di documenti, mentre era ancora in corso il secondo termine, previsto dalla stessa norma, ma soltanto per l’eventuale indicazione di prova contraria: essendo i documenti in oggetto utili agli attori per la prova diretta, non per quella contraria, gia’ questo avrebbe giustificato l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini;

– la scelta del pubblico ministero di non inviare alcun avviso della richiesta di archiviazione alla societa’ RBM, perche’ non ritenuta parte offesa, e non perche’ non ne avesse fatto istanza: quindi RBM avrebbe avuto diritto alla rimessione in termini perche’ non a conoscenza della richiesta di archiviazione, non per sua colpevole inerzia;

– il breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta di archiviazione e lo scadere del secondo termine istruttorio (rispetto al quale comunque le produzioni documentali sarebbero state tardive): questo avrebbe giustificato, di per se’, l’accoglimento dell’istanza.

Date siffatte ragioni della decisione, ricorrono plurime ragioni di inammissibilita’ del motivo.

1.1.- Innanzi tutto va rilevato che la prima delle tre rationes decidendi sopra riportate non e’ stata nemmeno considerata dalla parte ricorrente. Essa e’ idonea da sola a sorreggere la conferma della rimessione in termini e, per di piu’, e’ corretta in diritto sol che si consideri che ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18, il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie e’ quello dell’adozione dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza – dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) “prova contraria”, da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine (cosi’ Cass. n. 12119/13) 1.2.- Inoltre, va evidenziato che le altre due rationes decidendi, gia’ adottate dal primo giudice e confermate dalla Corte d’Appello, attengono alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione circa la scusabilita’ del ritardo nella produzione documentale: orbene, come rilevato dai resistenti – sia per quanto riguarda la posizione di RBM sia per quanto riguarda la sufficienza del tempo a disposizione degli attori per estrarre copia e produrre i documenti- si tratta di apprezzamento rimesso al giudice di merito. Esso infatti concerne, non la qualificazione in astratto dell’evento impeditivo come idoneo ad integrare causa non imputabile ex art. 184 bis cod. proc. civ., ma la sua ricorrenza in concreto, sicche’ la sentenza non appare censurabile per violazione di legge, ma lo sarebbe stata tutt’al piu’ per vizio di motivazione.

1.3.- Analogamente e’ a dirsi quanto all’assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe stato osservato il c.d. principio di precauzione, che impone alla parte l’immediatezza della reazione al palesarsi della necessita’ di svolgere un’attivita’ processuale oramai preclusa (cfr. Cass. n. 23561/11): trattasi di profilo che presuppone un accertamento in fatto, riguardo non solo al momento in cui gli odierni resistenti ebbero la materiale disponibilita’ dei documenti da produrre (non necessariamente coincidente con quello della conoscenza della richiesta di archiviazione), ma anche riguardo al momento processuale (di udienza o fuori udienza) cui riferirsi in sede civile per sollecitare la rimessione in termini da parte del giudice istruttore. Di questo non risulta che il giudice di merito si sia occupato. E comunque la sentenza non e’ censurata sotto questo profilo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis (che e’ quello attualmente vigente, atteso che la sentenza e’ stata pubblicata il 24 settembre 2012).

1.4.- In ogni caso, i documenti prodotti a seguito della rimessione in termini non appaiono affatto decisivi, contrariamente a quanto si assume in ricorso (senza peraltro indicazione specifica delle ragioni dell’asserita decisivita’), sicche’, per questo aspetto, e’ riscontrabile carenza di interesse ad impugnare la rimessione in termini. Infatti, va escluso che detti documenti siano stati posti a fondamento della sentenza della Corte d’Appello: essi, come si dira’ trattando del terzo motivo, sono rimasti pressoche’ inutilizzati per la decisione sulla responsabilita’ della B. per l’attivita’ diffamatoria nei confronti della societa’ e, come si dira’ trattando del quarto motivo, sono stati utilizzati soltanto in parte per corroborare la decisione di condanna per la diffusione dei dati personali dei dipendenti. In conclusione, il motivo e’ inammissibile.

2.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen. in relazione all’acquisizione di intercettazione telefoniche e telematiche realizzate nell’ambito di un diverso procedimento penale.

La ricorrente sostiene l’inutilizzabilita’ in sede civile delle intercettazioni telefoniche e telematiche realizzate nel procedimento penale archiviato perche’ il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l’art. 270 cod. proc. civ., che preclude l’acquisizione di intercettazioni, pur ritualmente effettuate, in un procedimento diverso da quello in cui sono state disposte. Critica, quindi, la sentenza d’appello che ne ha affermato l’utilizzabilita’, osservando in particolare come siano state diametralmente opposte le conclusioni raggiunte in merito alla responsabilita’ della stessa B. da parte dei giudici penali e di quelli civili.

2.1.- Il motivo ripropone argomentazioni gia’ disattese dalla Corte d’Appello, sia quanto all’ambito applicativo dell’art. 270 cod. proc. civ. sia quanto alla violazione, in concreto, del contraddittorio e del diritto di difesa della B., nonche’ quanto alla (diversa) rilevanza in sede civile delle acquisizioni probatorie effettuate in sede penale.

Riguardo al primo profilo di censura e’ sufficiente qui ribadire l’orientamento di questa Corte secondo cui le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono utilizzabili in altro procedimento, purche’ siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 cod. proc. pen., norma quest’ultima riferibile al solo procedimento penale (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, nell’interesse della legge in riferimento al procedimento disciplinare magistrati da Cass. S.U. n. 15314/10, ma suscettibile di estensione ad ogni ipotesi di processo diverso da quello penale; cfr. nello stesso senso Cass. S.U. n. 27292/09 e n. 3271/13).

Riguardo agli altri due profili di censura -richiamato quanto sopra a proposito della (mancanza di) decisivita’ delle prove di che trattasi, va comunque evidenziato come la Corte d’Appello abbia riscontrato che le intercettazioni risultavano eseguite nel rispetto delle regole di rito in sede penale e che ogni possibilita’ di violazione sia del diritto al contraddittorio sia del diritto di difesa delle parti fosse esclusa, in sede civile, dall’”ampia possibilita’ per gli interessati di svolgere le loro contestazioni in diritto ed in fatto”.

Trattasi di accertamento non contestato specificamente con il motivo di ricorso in esame che- come detto- appare sostanzialmente riproduttivo del corrispondente motivo di appello.

Il secondo mezzo va percio’ rigettato.

3.- Col terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 cod. pen., in relazione all’art. 21 Cost., art. 10 C.e.d.u., art. 11 Carta di Nizza, nonche’ vizio di motivazione, al fine di censurare la sentenza d’appello per non aver applicato la scriminante del diritto di critica.

Per comprendere la portata della censura in esame, occorre dare conto delle ragioni della decisione e delle critiche mosse dalla ricorrente, secondo quanto appresso:

1) la Corte d’Appello, dopo aver dato per ammesso che i termini “vivisezione”, “vivisettori” e “vivisezionisti” (usati nel sito gestito dalla ricorrente) abbiano assunto nell’uso corrente un’accezione ampia che non ne limita il riferimento alla “dissezione anatomica di animali vivi”, ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere, e dopo aver dato per riconosciuto che a questa ampia accezione si debba fare riferimento nella valutazione del diritto di critica, ha tuttavia reputato che i detti termini, usati nel sito internet, connotassero “negativamente, dal punto di vista etico” siffatta attivita’ di sperimentazione; in proposito ha ritenuto che l’uso esclusivo da parte della B. dei termini anzidetti non incideva sulla verita’ dei fatti, ma incideva sulla continenza del messaggio “per la forte suggestione negativa che esercita sul fruitore -aumentata dall’accostamento a termini come “tortura e morte” per gli animali che alla vivisezione richiamano”. La Corte ha proseguito analizzando gli effetti delle modalita’ di espressione utilizzate, nel contesto in cui erano collocate – nel quale risultavano sottolineate, a giudizio del giudice di merito, “la crudelta’ e arretratezza di detta attivita’, che viene correlata alla sua affermata inutilita’ scientifica”.

La censura della ricorrente e’ volta, per un verso, a ridimensionare la portata dell’utilizzo del termine “vivisezione” nell’ambito del sito (del cui contenuto viene svolta una disamina per individuare quante volte il termine e i suoi derivati fossero ivi menzionati); per altro verso, a svalutarne la connotazione negativa, intendendone il significato come alternativo a quello di sperimentazione animale in vivo ed evidenziando come quest’ultima fosse oggetto di un giudizio morale e scientifico dato per controverso (come sarebbe dimostrato dal contenuto del sito web e dagli elementi istruttori indicati in ricorso);

– 2) la Corte d’Appello ha rinvenuto una serie di riscontri dell’”inaccettabilita’ delle modalita’ espressive utilizzata da B.M.” negli ulteriori contenuti del sito, in cui erano “evidenziate e sostenute le ragioni della legittima scelta di campo dell’appellante”, mentre non solo non era spiegata la posizione di RBM e dei suoi dipendenti, ma vi era “tacciata apoditticamente come inaccettabile, immorale e scientificamente inutile”, con l’individuazione nei predetti del “”nemico da combattere” con qualsiasi mezzo”; in cui appena un cenno era fatto alla legalita’ dell’attivita’ svolta dalla RBM; in cui nessun riferimento vi era al fatto che dal punto di vista scientifico era contestata l’inutilita’ della sperimentazione in vivo (prospettata invece come evidente dalla B. e dal Coordinamento No-RBM) ne’ al fatto che RBM svolgeva anche attivita’ di sperimentazione in vitro; in cui, individuati gli scopi delle iniziative di protesta programmate (far cessare l’esecuzione di esperimenti su animali ed ottenere una “dichiarazione scritta che affermi che i test su animali non sono scientifici”), si invitavano i fruitori del sito a diventare la “coscienza” dei “vivisettori”. Da questa disamina la Corte d’Appello trae la conclusione che la B. non si sarebbe limitata ad esporre le sue tesi, ma avrebbe propagandato ed organizzato “un attacco per vie dirette ed indirette alla RBM e alle persone dei suoi dipendenti” ed avrebbe utilizzato “toni e contenuti gratuitamente offensivi”, stimolando “contrapposizione ed aggressivita’ al fine di prevaricare la posizione antitetica con ogni mezzo…”.

La censura della ricorrente e’ volta, per un verso, a dimostrare che la motivazione conterrebbe osservazioni “illogiche e contraddittorie”, in quanto incompatibili con l’essenza stessa del diritto di critica, cui sono estranei i requisiti della completezza e dell’obiettivita’, e, per altro verso, a dimostrare che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’insieme dei contenuti del sito, che invece sarebbero stati idonei a dare conto delle ragioni della controparte, nonche’ ad esprimere manifestazioni di dissenso della B., senza impiegare alcuno strumento di coazione violenta, ne’ insulti, frasi umilianti o volgari o che possano essere qualificate come “gratuitamente offensive”, ma tutt’al piu’ “lecitamente provocatorie, dal tono eventualmente aspro, a tratti anche arricchite da immagini iperboliche, ma senza che siano mai trasmodate in attacco personale, diretto a screditare la RBM o i suoi dipendenti”.

3.1.- Il motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile.

Dati per scontati i principi di diritto enunciati da questa Corte, ribaditi dalla Corte d’appello e condivisi dalle parti, circa i limiti entro i quali e’ legittimo e scriminante della responsabilita’ per diffamazione, l’esercizio del diritto di critica, va precisato che la Corte di merito ha riconosciuto sia l’interesse pubblico alla diffusione di quanto apparso sul sito di cui la B. era titolare (gia’ affermato dal Tribunale) sia la verita’ dei fatti diffusi (avendo il secondo giudice corretto sul punto la sentenza di primo grado, reputando non in violazione dell’obbligo di verita’ l’uso del termine “vivisezione” e degli altri correlati).

Pertanto, il motivo in esame si risolve nella censura della verifica, in concreto effettuata dal giudice del merito, del superamento del limite della continenza.

3.1.1.- In diritto, quanto alla continenza, cio’ che rileva, per ritenere sussistente la scriminante, e’ che le opinioni espresse riguardo ai fatti esposti siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un ragionato dissenso dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 12420/08, 4545/12, n. 1434/15, tra le altre).

In particolare, questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che trascende il diritto di critica l’aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell’accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (cosi’ Cass. n. 7274/13 e n.15112/13).

Non si intende certo sostenere che la critica -cioe’ l’interpretazione, l’apprezzamento e le considerazioni in merito a determinati fatti od opinioni-, non possa non essere obiettiva ne’ esatta, ben potendo presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili; anzi, la critica presuppone valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioe’ non necessariamente circostanziati o riscontrati, ne’ necessariamente completi.

Nemmeno si intende sostenere che l’espressione della critica non possa comportare valutazioni negative circa le qualita’ morali o le capacita’ professionali del destinatario. Anzi, l’operativita’della critica come scriminante presuppone l’offesa. Tuttavia, come gia’ osservato da questa Corte, in questi casi, l’offesa e’ scriminata quando essa sia indispensabile per l’esercizio del diritto di critica, mentre restano punibili le espressioni gratuite, cioe’ non necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti od offensive (cfr. Cass. n. 7274/2013 cit., in motivazione, anche per i riferimenti ad altri precedenti della giurisprudenza civile e penale).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto offensive – e tali da costituire fonte di responsabilita’ della ricorrente – la reiterata attribuzione agli originari attori della qualifica di “vivisettori” o “vivisezionisti” accostata a termini come “tortura e morte” e la formulazione di accuse integranti, secondo il giudice di merito, condotte particolarmente infamanti proprio in riferimento all’ambito scientifico di attivita’ di sperimentazione animale della societa’ e dei suoi dipendenti.

In sintesi, il giudice ha escluso che sia stata legittimamente esercitata la critica da parte della B. perche’ ha accertato -con valutazione in fatto (su cui infra)- che la sua azione si e’ risolta nell’accusa rivolta ad RBM ed ai suoi dipendenti di tenere una condotta “riprovevole sotto il profilo morale”; accusa, mossa con modalita’ espressive e toni che la stessa Corte ha accertato -con la valutazione in fatto (su cui infra)- come “gratuitamente offensivi”, idonei a stimolare contrapposizione ed aggressivita’.

In diritto, la decisione e’ coerente con le linee-guida della verifica in concreto della continenza, che -alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati- si ha per superata ogniqualvolta l’aggressione che necessariamente e’ insita nella critica sia rivolta non alle opinioni ed ai comportamenti altrui bensi’ ad hominem, cioe’ direttamente al soggetto che di quelle opinioni e di quei comportamenti sia autore, senza che cio’ sia necessario per il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito.

3.1.2.- Per ogni altro aspetto, il motivo in esame e’ inammissibile.

In punto di motivazione, le censure della ricorrente equivocano sulla portata dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. nella L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis perche’ la sentenza e’ stata pubblicata il 24 settembre 2012)- in quanto finiscono per evidenziare (asseriti) profili di insufficienza e di illogicita’ della motivazione, non piu’ censurabili in Cassazione.

Comunque, la motivazione non e’ certo insufficiente perche’ non si sofferma sulla frequenza con cui nel sito sono stati adoperati i termini collegati al concetto di vivisezione ne’ e’ illogica perche’, dopo aver affermato che il termine (e dei suoi collegati) ben puo’ essere utilizzato anche per indicare la sperimentazione sugli animali in vivo (diversa dalla vera e propria vivisezione), ne ha valutato l’uso in concreto fattone dalla B., ritenendo che i toni ed il contesto complessivo -non certo le manifestazioni di dissenso della rappresentante del movimento antivivisezionista- fossero tali da superare i sopradescritti confini della continenza.

Quanto alla portata di siffatta valutazione, non puo’ che essere ribadito l’orientamento richiamato dai resistenti, secondo cui in materia di responsabilita’ civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento, in concreto, dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell’esistenza dell’esimente del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e percio’ in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato), costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici (cosi’, tra le tante, Cass. n. 20140/05, n. 3284/06, n. 690/10).

In conclusione, il terzo motivo va rigettato.

4.- Col quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. “con particolare riferimento al requisito del nesso di causalita’, nonche’ omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, in relazione alla lamentata lesione del diritto alla riservatezza dei resistenti”.

Il motivo e’ volto a censurare l’affermazione della responsabilita’ della B. per l’illecita diffusione dei dati personali dei dipendenti della RBM e di dati attinenti alla societa’ e per le conseguenze pregiudizievoli derivate agli uni ed all’altra.

Secondo la Corte d’Appello, la responsabilita’ della ricorrente si fonda sulla consapevole predisposizione, nell’ambito del sito internet dalla stessa gestito di un apposito link di collegamento ad altra pagina web, collocata sul diverso sito (OMISSIS), dove risultavano leggibili i dati personali dei dipendenti RBM, alcuni dei quali fatti vittima di molestie da parte di ignoti.

La ricorrente contesta che la Corte d’Appello non avrebbe considerato i seguenti fatti decisivi:

i dati erano gia’ presenti sul web al momento dell’attivazione del link, sicche’ risultavano gia’ di pubblico dominio e non piu’ riservati;

– il sito oggetto di rinvio poteva essere raggiunto direttamente ovvero attraverso link presenti su altri siti;

– gli esecutori materiali delle condotte illecite ai danni dei dipendenti RBM sono rimasti non identificati e quindi non e’ mai stata accertata la relazione eventualmente intercorrente tra gli stessi e la B..

In conseguenza di questo omesso esame di fatti decisivi, la Corte d’Appello sarebbe incorsa, a detta della ricorrente, nella falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. perche’ non sarebbe stata verificata la sussistenza di nesso causale tra i pregiudizi lamentati dai resistenti ed il comportamento della ricorrente (che sarebbe consistito soltanto nel predisporre un link nel proprio sito per rinviare ad altro sito, creato da soggetti diversi ed autonomamente accessibile; per di piu’ oscurato pochi giorni dopo l’attivazione del link sul sito gestito dalla B.). Nell’illustrare il motivo la ricorrente richiama altresi’ gli esiti del procedimento penale a lei favorevoli, relativamente alle condotte materialmente realizzate da ignoti molestatori in danno dei dipendenti della RBM. Nella parte finale del motivo svolge deduzioni attinenti al quantum risarcitorio, che sarebbe stato “calibrato” dal primo giudice, e confermato dal secondo, in funzione della natura, del numero e della gravita’ degli atti di molestia subiti da ciascuno dei dipendenti della RBM. 4.1.- Il motivo e’ infondato quanto ai vizi di motivazione e di violazione di legge espressamente enunciati in rubrica; inammissibile quanto alle altre censure, implicitamente risultanti dall’illustrazione.

Non sussiste l’omesso esame dei fatti esposti in ricorso; quindi, per questo aspetto, non sussiste nemmeno il vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo attualmente vigente, applicabile come detto ratione temporis). La Corte d’Appello ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto a sua disposizione, compresi quelli su elencati. All’esito dell’esame dei fatti decisivi, discussi tra le parti, la Corte d’appello ha evidenziato:

– come il sito gestito dalla B. fosse strettamente collegato all’altro (mediante apposito link denominato “gli indirizzi dei vivisettori”), prima che quest’ultimo fosse oscurato;

– come il primo contenesse plurimi inviti a visitare il secondo (mediante collegamenti diretti effettuabili da diverse rubriche del sito gestito dalla B.), anticipandone il contenuto (nomi, indirizzi e-mail e di residenza, utenze telefoniche di quelli, che definiva “vivisettori della RBM”);

– come il secondo esplicitasse la volonta’ dei gestori di “dare il nostro contributo a NORBM pubblicando su questo sito i recapiti di alcuni vivisettori della RBM…”, con il suggerimento di salvare la pagina in vista del probabile prossimo oscuramento.

Il giudice d’appello ha cosi’ motivato in modo piu’ che completo non solo sul collegamento tra i due siti, ma anche sull’effetto moltiplicatore della diffusione pregiudizievole dei dati personali, che ne nasceva, quanto all’invito (giudicato dalla Corte “implicito” nel primo sito e riscontrato come esplicito nel secondo) di “fare alcuni piccoli scherzetti” ai “vivisettori”, come telefonate ed altre azioni di disturbo, insistendo “a lungo, senza tregua”.

Trattasi di accertamento in fatto che resiste alla censura resa possibile dal testo attualmente in vigore dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Esso e’ comunque fondato su congrua motivazione, considerati gli ulteriori numerosi elementi di riscontro rinvenuti e valorizzati dalla Corte d’Appello su cui non e’ necessario qui indugiare (cfr. pagg. 29-31 della sentenza), tutti volti a dimostrare la sostanziale sovrapposizione dei due siti internet quanto ai messaggi risultanti dalla combinazione dei contenuti dell’uno e dell’altro (cosi’ essendo smentito, in punto di fatto, tutto l’argomentare della ricorrente basato sulla sostanziale autonomia dei due siti e dei loro contenuti).

4.2.- Evidente e’ allora come un accertamento di tale portata in punto di fatto rende inconsistente la censura di violazione dell’art. 2043 cod. civ. sotto il profilo del nesso causale.

Anche su questo punto il giudice di merito ha fornito una risposta pertinente e decisiva quando ha evidenziato come non sia stato affatto provato che, prima del collegamento attuato tra i siti, i dati dei dipendenti RBM fossero gia’ di pubblico dominio e non piu’ riservati (ne’, in effetti, risulta dal ricorso che vi fosse la prova che, a prescindere dall’accesso ai due siti in contestazione, i dati personali degli attori fossero altrimenti reperibili con l’immediatezza e la facilita’ consentite da quell’accesso; attenendo peraltro alla valutazione in fatto -qui non sindacabile- le considerazioni svolte dalla ricorrente in merito alla possibilita’ di pervenirvi comunque per il tramite di ben piu’ complesse attivita’ di ricerca -cfr. pagg. 45-46 del ricorso- comunque considerate dalla Corte di merito -cfr. pagg. 30-31 e 35 della sentenza).

Come pure rilevato in sentenza, il diritto alla riservatezza risulta leso mediante le modalita’ di raccolta e di divulgazione attuate dalla B., perche’ idonee a rendere di pubblico dominio, senza il consenso degli interessati, i nominativi (proprio di quei dipendenti della RBM che, per lavoro, svolgevano attivita’ di sperimentazione animale), con i numeri di telefono e/o gli indirizzi di posta elettronica e/o di residenza, per finalita’ persecutorie, quindi per finalita’ che nulla hanno di pubblico interesse e nessuna relazione con la sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la sperimentazione animale.

Ed invero, a prescindere dalla ricorrenza, in concreto, di fattispecie previste dalla L. n. 675 del 1996 (astrattamente applicabile nel caso di specie, in quanto le condotte ascritte alla B. sono state commesse in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196 del 2003: cfr. Cass. n. 17204/13), va affermato che la divulgazione dei dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, mediante la gestione di siti internet accessibili dal pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito dall’art. 2 (cfr. gia’ Cass. n. 5658/98 e n. 6507/01) ed e’ idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., quando manchino il consenso degli interessati, l’interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato.

Come e’ la regola anche qualora si tratti di lesione di diritti inviolabili della persona (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), danni risarcibili vanno provati da parte dei danneggiati, sia pure col ricorso alla prova presuntiva, e si configurano come danni-conseguenza (cfr., in tema di diritto alla riservatezza, Cass. n. 4366/03 e, di recente, in ipotesi analoghe Cass. n. 15240/14 e n. 18812/14) diversi dall’evento della lesione del diritto, purche’ legati a quest’ultimo da nesso di causalita’. Dato quanto sopra e’ considerato il combinato disposto degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., va affermato che ogniqualvolta la illecita diffusione di dati personali abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non percio’ soltanto si determina un’interruzione del nesso causale; anzi, questo sussiste e va affermato se, secondo l’apprezzamento dei fatti rimesso al giudice del merito, le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati.

Nel caso di specie, questo accertamento in fatto risulta aver avuto esito positivo non solo nella prospettiva appena enunciata, ma addirittura con la verifica -cui sopra si e’ fatto cenno- che la divulgazione illecita dei dati personali si e’ accompagnata all’invito rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti ad utilizzare quei dati per molestarne i titolari o compiere azioni piu’ o meno gravi ai loro danni, nonche’ con l’ulteriore verifica in concreto della concomitanza temporale tra diffusione dei dati e condotte delittuose e di altri elementi di fatto idonei a fornire la prova, pur se presuntiva, che la realizzazione di queste ultime fosse stata resa possibile dalla pubblicazione dei dati sul sito internet (pagg. 32-34 della sentenza, in cui si sottolinea come la lettura delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale sull’utenza della B. non fa che dare conferma di quanto gia’ desumibile aliunde – a riscontro di quanto detto trattando dei primi due motivi di ricorso).

Appare evidente allora come non si sia trattato di attribuire alla B. le singole condotte materiali, integranti reato, come e’ stato per il procedimento penale, quanto di ascrivere alla condotta di divulgazione dei dati personali indubbiamente posta in essere dall’attuale ricorrente – un’efficacia causale proprio rispetto alle altrui condotte delittuose. Queste ultime, infatti, si pongono esse stesse come una delle conseguenze dannose causalmente collegata alla condotta della B., anche se non materialmente posta in essere dalla medesima, perche’ oltre ad essere stata agevolata dalla diffusione dei dati personali, accompagnata dalla lesione della reputazione, e’ stata anche – come rilevato in sentenza – “accettata se non addirittura auspicata dall’appellante” (cfr. pag. 33). Pertanto, e’ corretta in diritto la sentenza di merito che, prescindendo dalle ragioni dell’archiviazione delle notizie di reato nei confronti della B., l’ha ritenuta civilmente responsabile (o corresponsabile coi gestori del sito internet collegato al suo) dei danni conseguiti alla lesione del diritto alla riservatezza (ed alla reputazione) dei dipendenti della RBM e della societa’. 4.3.- Detto cio’ in fatto ed in diritto quanto all’accertamento del nesso di causalita’, e’ inammissibile ogni altra considerazione della ricorrente che attiene al quantum debeatur sia perche’, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso manca di qualsivoglia riferimento ai criteri di determinazione equitativa dei danni risarcibili seguiti dal primo giudice e confermati dal secondo (genericamente indicati come “articolato sistema di computo dell’entita’ del risarcimento”), sia perche’ siffatta quantificazione non ha nulla a che vedere con le censure di violazione dell’art. 2043 cod. civ. e di vizio di motivazione in merito alla sussistenza della lesione del diritto alla riservatezza ed alla sua efficienza causale. Se poi il giudice di merito si sia avvalso delle condotte poste in essere da soggetti diversi dalla B. per pervenire alla quantificazione dei danni risarcibili in favore di ciascuno dei danneggiati ed, in ipotesi, abbia mal esercitato il potere di liquidazione equitativa di questi danni, non e’ certo questione che attiene al nesso di causalita’. A cio’ si aggiunga che e’ espressamente detto in sentenza che le poste risarcitorie attengono alla lesione di due diversi profili della personalita’ di ciascuno dei ricorrenti e della societa’, cioe’ non soltanto della riservatezza, ma anche della reputazione (lesa per le ragioni gia’ esposte trattando del terzo motivo, completamente trascurate dalla ricorrente nell’illustrazione del quarto). Premesso che i danni conseguenti alla lesione di diritti della personalita’, quali i diritti alla riservatezza ed alla reputazione, ben possono essere liquidati equitativamente, la censura concernente il risultato raggiunto dal giudice del merito all’esito dell’attivita’ di liquidazione avrebbe potuto essere svolta soltanto con riferimento all’art. 1226 cod. civ., norma nemmeno menzionata in ricorso. In conclusione, questo va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte da’ atto dell’applicabilita’ del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore dei resistenti, in solido, nell’importo complessivo di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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