Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14694 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ME.CA.FIN. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso
l’avv. MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.
Alfred Mulser, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e nei confronti di:
EQUITALIA NOMOS s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di
Trento n. 22/02/08, depositata il 24 luglio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Carlo Albini (per delega dell’avv. Manzi) per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2^ grado di Trento n. 22/02/08, depositata il 24 luglio 2008, con la quale, rigettando l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Trento, e quello incidentale della Equitalia Nomos s.p.a., concessionario della riscossione, è stata confermata l’illegittimità dell’intimazione di pagamento emessa nel 2006 nei confronti della Me.Ca.Fin s.r.l. a seguito di cartella esattoriale notificata nel 2001 a titolo di IRPEG. Resiste con controricorso la società contribuente, mentre non si è costituita la Equitalia Nomos.
2. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, formulando il quesito se ai fini del perfezionamento del beneficio condonale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, sia sufficiente il tempestivo pagamento della prima rata dell’importo dovuto in via agevolata (come ritenuto dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento nella sentenza impugnata), ovvero se sia necessario il tempestivo pagamento anche della seconda rata, a pena di decadenza dal beneficio medesimo.
3. Appare fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente.
Come risulta, infatti, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate si era limitata, in primo grado, ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dopo che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente nel merito, rigettando preliminarmente la predetta eccezione, l’Agenzia aveva proposto appello ribadendo esclusivamente il proprio difetto di legittimazione, laddove il concessionario aveva impugnato il capo della sentenza concernente il merito della controversia: ne consegue che per l’odierna ricorrente è ormai preclusa la possibilità di proporre in questa sede un motivo di impugnazione in ordine al quale non aveva formulato in appello alcuna doglianza.
4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria la controricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che la ricorrente va conseguentemente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3500,00, di cui Euro 3300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010