Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14694 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27582/2011 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla Piazza Cola Di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’Avvocato

Elisabetta Nardone che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 488/2011 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA,

depositata il 07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luigi

Salvato che ha chiesto rigettarsi il primo ed il quarto motivo del

ricorso, ed accogliersene il terzo ed il quarto.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.G., assumendo di aver rivestito, dal 30 marzo 1992 al 22 novembre 1996, senza percepire alcun compenso, la carica di membro del c.d.a. e di presidente della (OMISSIS) s.p.a., poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni del 10 luglio 1999, chiedeva di essere ammesso al passivo della relativa procedura concorsuale, in via privilegiata ex art. 2751-bis cod. civ., per la somma di L. 1.900.000.000 (oggi pari ad Euro 981.268,11), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per la suddetta causale.

Respinta l’istanza dal giudice delegato, perchè ritenuta non documentata, il M. proponeva opposizione ex art. 98 L. Fall., che veniva disattesa dal Tribunale di Terni, che giudicò insussistente il privilegio invocato da quest’ultimo alla stregua della giurisprudenza di legittimità, altresì precisando che mai alcun compenso in favore dello stesso era stato preventivamente determinato dalla indicata società, sicchè se ne imponeva una quantificazione equitativa, implicante una valutazione complessiva dell’attività dal medesimo svolta all’interno della (OMISSIS) s.p.a. e, quindi, dei vantaggi e dei pregiudizi ad essa arrecati, il cui esame veniva rimesso ad una c.t.u. all’uopo disposta, all’esito della quale aveva respinto la domanda.

2. Analoga sorte aveva subito il gravame con cui il M. aveva sostenuto che erroneamente era stato escluso il richiesto privilegio; che il tribunale, nelle determinazione del compenso all’amministratore, era tenuto soltanto ad esaminare la qualità e la quantità delle prestazioni da lui svolte, non potendo, pena l’ultrapetizione, andarne a sindacare il risultato; che le risultanze della c.t.u. erano smentite dalla consulenza di parte e dalle prove testimoniali; che la quantificazione del compenso era stata erroneamente indicata nel provvedimento impugnato.

L’adita Corte di Appello di Perugia, infatti, dopo aver riportato ampi stralci della motivazione della sentenza del tribunale nella parte in cui aveva descritto le conclusioni cui era giunto il c.t.u., aveva ritenuto: 1) che il mancato riconoscimento del privilegio era giustificato dalla costante giurisprudenza di legittimità; 2) che nessun vizio di ultrapetizione era ascrivile al tribunale, il quale doveva esaminare se la prestazione di cui il M. aveva chiesto la quantificazione del compenso era stata correttamente eseguita: lungi dal poter sindacare le singole scelte gestorie, ovvero operare una estinzione del credito del M. con i danni da questi arrecati alla società in difetto di una rituale eccezione di compensazione proposta nei termini di legge, ben poteva il tribunale valutare e sindacare le colpevoli omissioni, la carenza di diligenza ed il mancato colpevole perseguimento degli interessi della società, tutte circostanze, queste ultime, che ben avrebbero potuto incidere negativamente, fino ad azzerarlo, sul diritto al compenso dell’amministratore; 3) che la c.t.u. espletata in primo grado era completa, dettagliatissima e ben motivata, sicchè poteva condividersi la scelta del tribunale di fondare sulle sue risultanze la propria decisione, rimarcandosi, peraltro, che quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza essere tenuto a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che, seppure non espressamente confutate, restano implicitamente disattese nella misura in cui sono incompatibili con le conclusioni tratte.

3. Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, mentre la curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

4. Con il primo motivo (rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 e 183 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 1226, 2393, 2394, 2364, 2389, 1241 e 1243 c.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 146 (ante novella), il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”) si censura la sentenza impugnata laddove si è sostenuto, condividendosi il ragionamento del tribunale, che il giudice, in sede di determinazione del compenso spettante all’amministratore di società, se lo stesso non sia stato determinato nello statuto, nè dall’assemblea, possa, in ragione del potere equitativo spettantegli ex art. 1226 c.c., stabilirne anche la non debenza quando l’operato dell’amministratore sia stato viziato da pretesi fatti antagonisti agli interessi della società, nella specie unicamente individuati e riferiti dal c.t.u. nominato in primo grado, dai quali sarebbe scaturito una preteso danno per la società maggiore del compenso spettante, e ciò pur senza che vi sia stata eccezione, nè domanda riconvenzionale, della controparte.

5. Con il secondo motivo (rubricato “Violazione degli artt. 115, 116, 342 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”), si critica la decisione della corte di appello che, per ciò che riguardava i pretesi fatti antagonisti che avrebbero condotto il tribunale a non riconoscere alcun compenso al M., altro non aveva fatto che riportare, a piè pari, quanto aveva già rilevato il giudice di prime cure, senza tener conto che quegli stessi fatti, dei quali non vi era menzione nella comparsa di costituzione della Curatela, in cui si parlava di una sentenza emessa in sede penale per questioni tributarie, erano stati interamente smentiti dall’esperita prova orale, la valutazione delle cui risultanze era, però, stata omessa, malgrado lo specifico motivo di gravame all’uopo dedotto.

6. Con il terzo motivo (rubricato “Violazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 191, 194, 201 e 184 (ante novella), art. 342 c.p.c. 1226, 2389 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, malgrado il corrispondente motivo di gravame formulato avverso l’analoga condotta del tribunale, non aveva espresso le ragioni per le quali aveva fatto proprie le conclusioni della c.t.u. disattendendo quelle della consulenza di parte, benchè quest’ultima fosse ben circostanziata e recante specifiche critiche ad ogni punto toccato dalla prima. Una siffatta pronuncia, peraltro, nemmeno era conforme al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, di fronte a circostanziate critiche mosse dal perito di parte alle risultanze della c.t.u., non le abbia in alcun modo prese in considerazione, essendosi, invece, limitata a fare proprie le argomentazioni svolte dall’ausiliare del giudice. Si aggiunge, infine, che la decisione è viziata anche perchè la corte di appello ha fatto propria la c.t.u. senza prima aver valutato, malgrado lo specifico motivo di gravame formulato, il fondamento probatorio di quanto ivi contenuto, essendo noto come al c.t.u. sia inibito di attingere a dichiarazioni di terzi e/o documenti che siano estranei al fascicolo, in quanto non ritualmente prodotti dalle parti nei termini assegnati ex art. 184 c.p.c. (ante novella), con conseguente violazione anche del contraddittorio: nel caso di specie, la Curatela non si era data carico di allegare, nè di provare, i fatti cd. antagonisti che il c.t.u. aveva ricercato motu proprio acquisendo elementi qua e là, piuttosto che limitarsi all’esame di quanto hic et inde dedotto e prodotto dalle parti in giudizio.

7. Con il quarto motivo (rubricato “Violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., artt. 1226, 2364, 2389, 2392, 2393, 2394 e 2697 c.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 146(ante novella), il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”), si critica, da ultimo, la decisione della corte di appello sul presupposto che il diritto al compenso dell’amministratore, qualora, come nella specie, non risulti stabilito dallo statuto, nè dall’assemblea, costituisce un diritto soggettivo che, pur potendo essere liquidato equitativamente dal giudice, non può, tuttavia, essere dallo stesso abrogato, nè, tantomeno, condizionato, quanto alla sua determinazione quantitativa (secondo equità), ad un risultato utile per la società. Si ribadisce, quindi, che, non essendo stato mosso, prima dalla società e poi dalla Curatela dopo il suo fallimento, alcun rilievo nei confronti dell’attività gestoria svolta dal M., nulla avrebbero potuto obiettare, sul punto, il tribunale e la corte di appello, se non violando l’art. 112 c.p.c..

8. Il primo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente perchè strettamente connessi, appaiono privi di fondamento, fin da ora evidenziandosi, peraltro, che, considerato l’arco temporale – dal 30 marzo 1992 al 22 novembre 1996 – in cui il M. ha ricoperto gli incarichi per i quali oggi invoca la determinazione del compenso, le disposizioni del codice civile che saranno richiamate devono intendersi riferite ai corrispondenti testi all’epoca vigenti (anteriori, quindi, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003).

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al compenso degli amministratori delle società di capitali è implicitamente riconosciuto negli artt. 2364 e 2389 c.c., nei quali si prevede la sua determinazione dall’atto costitutivo o dall’assemblea, nonchè dall’art. 2392 c.c. che, in ordine all’adempimento dei loro doveri, richiama le norme del mandato (solo con il D.Lgs. n. 6 del 2003, infatti, il riferimento alla diligenza del mandatario è stato sostituito con la dicitura diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze), negozio che si presume oneroso (art. 1709 c.c.), sicchè, ove manchi una disposizione nell’atto costitutivo e l’assemblea si rifiuti od ometta di stabilire il compenso all’amministratore o lo determini in misura inadeguata, l’amministratore è abilitato a richiederne al giudice la quantificazione (cfr. Cass. 23004 del 2014; Cass. 8897 del 2014; Cass. n. 2895 del 1991; Cass. n. 1647 del 1997).

La richiesta suddetta postula, quindi, che egli alleghi e provi come pacificamente avvenuto nella vicenda oggi in esame – l’attività concretamente svolta.

Inoltre, il richiamo al mandato ed all’art. 1709 c.c. consente di utilizzare tale disposizione e la giurisprudenza che si è formata nell’ipotesi in cui il compenso del mandatario debba essere determinato dal giudice.

In particolare, ai fini della liquidazione, in via equitativa, del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell’attività svolta, nonchè al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. n. 7510 del 2014; Cass. n. 12681 del 2003; Cass. n. 9829 del 1995): in altri termini, deve ispirarsi ad un criterio di proporzione con l’entità delle prestazioni eseguite dal mandatario e con il risultato utile conseguito dal mandante, altresì evidenziandosi che la quantificazione concreta del compenso non può, per sua natura, che essere dominata dal criterio di giudizio di tipo equitativo, avente carattere ampiamente discrezionale, sicchè il margine riservato al sindacato di legittimità è notevolmente ristretto, potendo quest’ultimo essere ammesso solo ove il giudizio stesso non sia sorretto da una adeguata giustificazione del processo logico all’uopo seguito (cfr. Cass. n. 352 del 1970; Cass. n. 795 del 1967).

Alla stregua di tali principi, dunque, può ritenersi che la sentenza di primo grado, nella parte in cui la Corte di Appello di Perugia, riportandone i corrispondenti ed ampi passaggi motivazionali, abbia inteso sostanzialmente farla propria, lascia chiaramente intendere che quest’ultima aveva, in realtà, inteso valutare proprio l’entità e la qualità dell’attività svolta dal M. nelle indicate qualità, ed il risultato utile conseguito: in tal senso appaiono significative, come peraltro condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, le puntualizzazioni, per ciascun anno della stessa, circa la sua particolare rilevanza, il giudizio di sua congruità, l’esame delle somme percepite e delle spese documentate, il rilievo della cura di interessi cd. antagonisti esclusivamente ai fini della valutazione della congruenza ed utilità dell’attività stessa.

9. Sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi unitariamente in ragione della connessione tra essi esistente.

La sentenza impugnata, invero, quanto ai pretesi fatti antagonisti che avrebbero condotto il tribunale a non riconoscere alcun compenso al M., ha sostanzialmente ripreso (cfr., amplius, pag. 4-12) quanto aveva già rilevato il giudice di prime cure, unicamente osservando, con riferimento alle risultanze della c.t.u. e della prova testimoniale espletate in primo grado, rispettivamente: che la c.t.u. era “…completa, dettagliatissima e ben motivata…”, sicchè poteva condividersi la scelta del tribunale di fondare sulle sue risultanze la propria decisione (cfr. pag. 14), rimarcandosi, peraltro, che quando il giudice del merito “…aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, come nella fattispecie de qua, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese nella misura in cui sono incompatibili con le conclusioni tratte…” (cfr. pag. 15); che era vero che la prova testimoniale aveva “…documentato un’assidua presenza del M. nei locali della (OMISSIS) s.p.a., ed una sua intensa attività gestionale…”, ma era altrettanto “…significativo il continuo ricorrere di condotte contrarie all’interesse della società, come ben documentato dal c.t.u., circostanze che vengono ad assumere un rilievo determinante nella quantificazione del compenso…” (cfr. pag. 15).

Orbene, è noto che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. 14786 del 2016; Cass. 11138 del 2011; Cass. 18625 del 2010; Cass. 15483 del 2008).

Costituisce, inoltre, orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi, a sua volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr. Cass. 23637 del 2016, Cass. 25862 del 2011; Cass. 10688 del 2008).

Orbene, nella specie il M., in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato le analitiche censure (cfr., in particolare, pag. 15-17, dell’esposizione del secondo motivo di ricorso) svolte con l’atto di appello agli esiti della espletata prova testimoniale, nonchè (cfr. pag. 18-22 dell’esposizione del terzo motivo di ricorso) alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, altresì sottolineando, quanto a queste ultime (cfr. pag. 22 dell’esposizione del medesimo motivo), che le stesse andavano valutate unitamente a quanto rilevato dal proprio consulente di parte nelle osservazioni (anch’esse integralmente riportate nel rispetto del suddetto principio) già depositate il 18 maggio 2006 innanzi al tribunale.

Appare di tutta evidenza, allora, che quand’anche si volesse ritenere che, sebbene con una motivazione estremamente succinta, la Corte di Appello di Perugia, con la già riportata affermazione secondo cui era vero che la prova testimoniale aveva “…documentato un’assidua presenza del M. nei locali della (OMISSIS) s.p.a., ed una sua intensa attività gestionale…”, ma era altrettanto “…significativo il continuo ricorrere di condotte contrarie all’interesse della società, come ben documentato dal c.t.u., circostanze che vengono ad assumere un rilievo determinante nella quantificazione del compenso…”, abbia dato comunque un riscontro alla censura dell’appellante in ordine agli esiti della prova testimoniale come da lui ivi censurati, non altrettanto potrebbe dirsi quanto alle argomentazioni con cui la medesima corte ha ritenuto di fare proprie, sul punto condividendo quanto già affermato dal primo giudice, le risultanze cui era giunto il consulente tecnico di ufficio, totalmente omettendo (apparendo affatto apodittica l’affermazione secondo cui la consulenza di ufficio era “…completa, dettagliatissima e ben motivata…”, e puramente di stile quella, ad essa conseguente, di condivisione della scelta del tribunale di fondare sulle sue risultanze la propria decisione) l’esame delle specifiche critiche – certamente rilevanti perchè chiaramente incidenti sull’esistenza, o meno, di quei fatti cd. antagonisti all’interesse sociale che il tribunale prima, e la corte di appello poi, avevano considerato ostativi al riconoscimento del compenso invocato dal M. – ad esse formulate nella consulenza di parte e riproposte in sede di gravame, così incorrendo nel vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione vigente ratione temporis) alla stregua del menzionato – e più recente, rispetto a quello, diverso, richiamato nella decisione impugnata – orientamento espresso da questa Suprema Corte (cfr. Cass. 23637 del 2016, Cass. 25862 del 2011; Cass. 10688 del 2008).

10. Il ricorso, quindi, va accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai suddetti motivi secondo e terzo, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese di questa fase.

PQM

 

rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso, accogliendone il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA