Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14693 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25354/2013 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MALATTIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SP.AR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/05/2013, R.G.N. 336/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO MALATTIA;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.S. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone Sp.Ar. e C.B., allegando che il secondo aveva venduto al primo un fondo agricolo sito a (OMISSIS), in violazione del suo diritto di prelazione, quale coltivatore diretto di fondo confinante con quello venduto.

2. Il Tribunale di Pordenone con sentenza 10.5.2004 n. 583 rigettò la domanda, ritenendo non provati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del riscatto.

3. La Corte d’appello di Trieste, adita dal soccombente, con sentenza 22.8.2009 n. 280, riformò domanda di riscatto.

La decisione d’appello venne tuttavia cassata cassazione, con sentenza 31.1.2011 n. 1366. Quest’ultima sentenza si fondò sul rilievo che la Corte d’appello omise di accertare se l’appellante coltivasse, tra gli altri suoi fondi, anche quello confinante col fondo venduto.

4. Riassunta la causa, con sentenza 22.5.2013 n. 500 la Corte d’appello di Trieste rigettò la domanda di riscatto, ritenendo:

-) che l’attore non avesse provato di coltivare direttamente il fondo oggetto di compravendita;

-) che le prove richieste a tal fine nel giudizio di rinvio fossero tardive ex art. 345 c.p.c. e dunque inammissibili.

5. La seconda sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.S., con ricorso fondato su un solo motivo. Sp.Ar. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2909, 2729 e 2697 c.c.; art. 324 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

1.2. Con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe pronunciato una sentenza illogica, in quanto:

-) ha ritenuto che l’attore fosse coltivatore diretto della sua azienda;

-) aveva la prova che di quell’azienda facesse parte anche il fondo catastalmente identificato come “mappale 61”, confinante col fondo venduto;

-) cionondimeno ha ritenuto non provato che l’attore coltivasse anche il fondo di cui al “mappale 61”.

Il senso della censura dunque è che se il fondo di cui al “mappale 61” faceva parte dell’azienda dell’attore, e se questi la coltivava direttamente, anche il fondo di cui al “mappale 61” non poteva non essere coltivato dall’attore.

1.3. Con una seconda censura il ricorrente deduce che nel presente giudizio si era formato un giudicato interno sulla circostanza che S.S. coltivasse direttamente i suoi fondi, e che dunque la Corte d’appello doveva accertare soltanto se tra questi rientrasse o meno il “mappale 61”.

Di conseguenza la Corte d’appello, pretendendo la prova che S.S. fosse coltivatore diretto dei suoi fondi, aveva violato il giudicato.

2. La prima censura. 2.1. La prima delle censure appena riassunte è manifestamente infondata nella parte in cui lamenta la violazione di legge. Stabilire, infatti, se il retraente coltivasse o meno il fondo confinante con quello oggetto del riscatto costituisce un accertamento di fatto, non una valutazione di diritto. Nè può dirsi un errore “di diritto” la scelta del giudice di merito di valutare gli elementi indiziari di cui dispone in un modo piuttosto che in un altro, e tanto meno un eventuale errore di valutazione può essere censurato in questa sede come violazione dell’art. 2727 o 2729 c.c..

2.2. Inammissibile, invece, è la prima delle suesposte censure nella parte in cui ascrive alla sentenza impugnata l’omesso esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo 1’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente intende censurare come “omesso esame d’un fatto controverso” proprio l’omesso esame di elementi istruttori, il che per quanto appena detto non è più consentito, salvo i casi limite di mancanza totale di motivazione o di sua insuperabile contraddittorietà.

3. La seconda censura. La seconda censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata (violazione del giudicato interno) è manifestamente infondata.

La cassazione della prima sentenza d’appello, infatti, avvenne proprio per accertare se il retraente coltivasse o meno, in via diretta, il fondo confinante con quello venduto, sicchè la relativa questione è rimasta sub iudice, e non era precluso alla Corte d’appello ritenere indimostrato il requisito della coltivazione diretta del fondo.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.S. alla rifusione in favore di Sp.Ar. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.100, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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