Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14693 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DISTILLERIA ZANIN SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del

ricorso per revocazione, dagli Avv.ti PIVA Aldo e Francesco Caffarei

li, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Delle Milizie, 108,

presso lo studio dell’Avv. Alessandro Orsini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– CONTRORICORRENTI –

e contro

Z.P., Z.I., Z.O., Z.L. e

Z.C.R., tutti quali eredi di G.F.;

– intimati –

per la revocazione della sentenza n. 6316/2008 della Corte di

Cassazione – Sezione n. 05, in data 14/12/2007, depositata il 10

marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure, per la ricorrente, l’Avv. Caffarelli;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli,

che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 10156/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la revocazione della sentenza n. 6316/2008, pronunziata dalla Corte di Cassazione Sezione n. 05, il 14.12.2007 e DEPOSITATA il 10 marzo 2008. Con tale decisione, la Corte ha rigettato il ricorso della società, che ha condannato alle spese processuali.

2 – L’Agenzia ed il Ministero, giusto controricorso, hanno chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – La questione posta dal ricorso in esame va esaminata, anzitutto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Con riferimento alle sentenze emesse dalla S.C., l’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;

3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, si da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; 6) riguardare gli atti interni, cioè’ quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perchè, se invece l’errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Cass. 8295/2005, n. 17745/2005, n. 3652/2006).

3 bis – Nella specie, sembra che non sussistano i dati presupposti, avuto riguardo al fatto che la decisione in questa sede impugnata ha respinto, per inammissibilità, tutti i motivi di ricorso, rilevandone carenze riconducibili alla violazione del principio di autosufficienza ed ai limiti censori del giudice di legittimità;

peraltro, alla stregua del trascritto principio, il ricorso in esame non appare fondato: anzitutto, perchè la questione della idoneità o meno degli elementi fattuali in discussione a provare il fondamento della pretesa impositiva, costituisce punto controverso sin dai gradi di merito – nel corso dei quali, peraltro, la società non avrebbe negato la paternità della scrittura, limitandosi solo a sostenere che la stessa non sostanzierebbe un contratto di vendita, bensì un preliminare di compravendita, sicchè l’errore, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., poichè verte su circostanze su cui si è realizzato il contraddittorio, non ha natura revocatoria; di poi, perchè l’errore, essendo stato causa determinante della decisione di merito, avendo la CTR ritenuto che, alla stregua della documentazione in atti, e quindi anche, di quella cui la ricorrente ha affidato il presente ricorso per revocazione, fosse stata provata l’esistenza del rapporto negoziale assunto a presupposto dell’imposizione, avrebbe potuto legittimare l’impugnazione per revocazione della sentenza di appello, ma non anche di quella di legittimità.

4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con la relativa declaratoria di inammissibilità.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria 21.04.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi e considerato, in particolare, che il dedotto errore, come evidenziato in relazione, potrebbe avere inciso, se del caso, sulla decisione di merito e non anche su quella di Cassazione, di tal che, comunque, avuto riguardo ai richiamati principi, il ricorso sarebbe inammissibile;

Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico della società ricorrente e liquidate, in favore dei controricorrenti, in complessivi Euro millecento, di cui Euro Mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, per insussistenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA