Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14693 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14693 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 14801-2014 proposto da:
ALBERTINI GIORGIO C.F.LBRGRG51L04A940I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA
STEFANELLI;
– ricorrente –

2015
1082

nonchè contro

MINISTERO DELLA SALUTE

96047640584,.— COMMISSIONE

CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN CARICA, ORDINE DEI

Data pubblicazione: 14/07/2015

MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI MILANO IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN CARICA,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MILANO;
– intimati –

avverso

la

decisione

n.

59/2013

della

depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato Stefanelli Silvia difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle difese
in atti ed esposte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

g

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giorgio Albertini, medico chirurgo specializzato in odontoiatria, era tratto
al giudizio della Commissione odontoiatri del Consiglio dell’Ordine di
Milano per risponde della violazione degli artt. 1, commi 2 e 4, e 55 e 56 del

consentito, in qualità di responsabile sanitario della struttura affiliata al
franchising “Cliniche Vital Dent”, sita in Rho, la diffusione di messaggi
pubblicitari relativi a tale attività sul quotidiano “City” e su cartelloni nella
linea metropolitana di Milano. Illecito che la predetta Commissione riteneva
sussistente, sanzionandolo con la censura.
L’impugnazione proposta dal dr. Albertini era parzialmente accolta dalla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che riduceva la
sanzione all’ammonimento.
Osservava la Commissione centrale che, venuti meno i vincoli imposti
dalla legge n. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria, residuava all’Ordine
una valutazione deontologica sulla veridicità e la trasparenza del messaggio
pubblicitario, così come stabilito da questa Corte Suprema (sentenza n.
11816/12). Rilevava, quindi, che la _Commissione di disciplina, invece di
limitarsi a giudicare la pubblicità sotto i profili della trasparenza e della
veridicità, uniformando la deontologia al dettato della normativa statuale,
aveva posto alla base della decisione la natura promozionale dei messaggi
pubblicitari, senza specificare le ragioni per cui detta pubblicità si sarebbe
posta in contrasto con i principi anzi detti. In ogni caso, proseguiva,
indipendentemente dalla qualificazione della tipologia dell’inserzione
pubblicitaria, le norme deontologiche, al pari delle disposizioni legislative,
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codice deontologico. A base della contestazione disciplinare, l’aver

convergevano sulla prescrizione degli obblighi di conformità del messaggio
pubblicitario ai principi di trasparenza, veridicità e correttezza, ribadendo il
concetto di pubblicità informativa, quale contenuto portante e imprescindibile
nella sponsorizzazione dell’attività del professionista, proprio in funzione

di una scelta consapevole, sia in quella di fruizione della prestazione.
Nella specie, rilevava che era incontestato che il dr. Albertini rivestisse la
qualifica di direttore sanitario della struttura e responsabile anche della
vigilanza sulla correttezza del materiale informativo inerente
all’organizzazione delle prestazioni rese. Tutto ciò premesso, concludeva la
Commissione centrale, la sanzione irrogata doveva essere attenuata e
sostituita con quella dell’avvertimento, misura più adeguata al comportamento
non irreprensibile tenuto dal ricorrente, e idonea a costituire giusto monito
affinché esercitasse la massima vigilanza sulla diffusione di messaggio
pubblicitari.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Giorgio Albertini, in base a due
motivi.
L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, la
Commissione dell’Albo degli odontoiatri, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano e il Ministero della salute, ai quali tutti il ricorso
è stato inoltrato per la notifica a mezzo del servizio postale, non hanno svolto
attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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della precipua finalità di tutelare il consumatore sia nella fase di effettuazione

I. – Premesso che in tema di procedimenti disciplinari nei confronti di
medici ed odontoiatri, la titolarità dell’azione spetta, in via esclusiva, al
Consiglio dell’ordine cui l’incolpato risulti iscritto, al Ministro della Sanità
(succeduto al Prefetto) ed al Procuratore della Repubblica, e che a tali soggetti

proposto dall’incolpato avverso la decisione della Commissione centrale (cfr.
Cass. n. 7513/99), va rilevato che nei confronti di tutte le parti intimate non
risultano depositati gli avvisi di ricevimento delle notificazioni a mezzo posta
del ricorso.
Orbene, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a
mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata
con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto
compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge
esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del
procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non
depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza
della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo
comma, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il
ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione
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spetta, conseguentemente, la legittimazione passiva al ricorso per cassazione

di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il
difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in
camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi

ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato
nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso,
secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982
(Cass. S.U. n. 627/08).
Nella specie, parte ricorrente non ha né chiesto la rimessione in termini né,
del resto, documentato le relative condizioni ai sensi del superiore principio di
diritto, per cui il ricorso incorre nella declaratoria d’inammissibilità.
2. – Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
3. – Ricorrono le condizioni per applicare a carico del ricorrente il
raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1,
comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, 1’8.4.2015.

dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver

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