Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14693 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

B.Y., rappr. e dif. dall’avv. Marco Lanzilao,

marcolanzilao.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio

dello stesso in Roma, viale Angelico n. 38, come da procura spillata

in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 8.2.2019, n. 899/2019, in

R.G. 5181/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 19.2.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.Y. impugna la sentenza App. Roma 8.2.2019, n. 899/2019, in R.G. 5181/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 3.7.2017 in R.G. 80929/16, reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte ha così: a) escluso che, anche considerando la duplice ragione di espatrio, le circostanze esposte potessero costituire altrettante vicende di persecuzione, trattandosi piuttosto o di vicende private (tentativi di avvelenamento subiti da parte della seconda moglie del padre) o di episodi isolati (partecipazione ad una manifestazione contro il regime); b) negato che risultassero persecuzioni, nonchè pericoli di danno grave prospettabili per il rientro del richiedente, tanto più che nessuna situazione di violenza indiscriminata affliggeva la zona di provenienza del (OMISSIS), Paese in recente evoluzione democratica e con criticità repressive a carico di speciali categorie di soggetti esposti, senza rischi per il richiedente; c) negato il diritto alla protezione sociale, per difetto dei requisiti di vulnerabilità e della prova dell’integrazione sociale in Italia;

3. il ricorso descrive un unico motivo di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la mancata valutazione della condizione di persecuzione e pericolo in (OMISSIS), oltre che la difficile condizione di vita e così l’errato diniego dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 19;

2. il motivo, da affrontare avendo riguardo al diniego dello status di rifugiato e della concessione della protezione sussidiaria, per i riflessi sulla domanda sopravvissuta e in ragione delle rispettive motivazioni – ancorchè tale parte della sentenza non risulti in sè impugnata – è inammissibile; consta nella sentenza, invero, una rilevante affermazione di contraddittorietà rispetto ad una delle ragioni indicate per l’espatrio (i riferiti timori di omicidio a cura della seconda moglie del padre) e tuttavia, anche con l’esame della seconda ragione, una generale considerazione di irrilevanza delle prospettate situazioni a fondare una esposizione a rischio diretto e personale; tale preliminare complessa valutazione di omessa individualizzazione di pericoli o gravi rischi, quale esplicitamente enunciata dalla corte, non è avversata in modo specifico, nè sono allegate possibili specifiche circostanze di pericoli o gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza; il ricorso omette di riportare in quali termini eventuali diverse circostanze siano state ritualmente, tempestivamente e con puntualità rappresentativa introdotte avanti al giudice di merito, così impedendo – in questa sede e dato il loro richiamo del tutto generico – ogni controllo di trascuratezza, pur negli stretti limiti della verifica di legittimità sulla motivazione;

3. va invero ricordato, sul punto, che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, “non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non tempestivamente e ritualmente dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019, nonchè Cass. 1532 e 1533 del 2020); la corte ha infatti condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; la sintesi delle enunciazioni valutative cui è giunta non permette una diversa disamina, altresì per i limiti redazionali del ricorso;

4. nè peraltro la protezione umanitaria può in via automatica discendere da una valutazione di mancato riscontro dei presupposti di quelle maggiori e a prescindere da un autonomo fondamento, solo invocando una situazione di esposizione a rischio di più debole intensità, finendo altrimenti il giudizio negativo sulle prime con il rendere inutili i requisiti normativi individualizzanti la terza, requisiti che vanno infatti provati e non sono presunti; invero, la sopravvissuta censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla corte, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il rinvio alle difficoltà economiche connesse al rientro e, prima ancora, incertamente legate all’espatrio; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dalla corte; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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