Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14693 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24579/2009 proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE XXI APRILE 61, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS

Fabrizio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 83/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

VITERBO, SEZIONE DISTACCATA DI CIVITA CASTELLANA, depositata il

06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato De Sanctis Fabrizio, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. Antonietta Carestia che

concorda con la relazione.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Civita Castellana in data 6.11.2008 ed in pari data depositata in materia di opposizione di terzo all’esecuzione.

Il tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dall’odierna ricorrente.

La L. ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto perchè manifestamente fondato.

Il ricorso contiene due motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Ai due motivi – il primo di violazione di norme di diritto (artt. 615 e 404 c.p.c.) ed il secondo di vizio di motivazione – si ritiene di potere rispondere con i seguenti principii di diritto:

Qualora sia stato disposto il rilascio dell’immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo detentore dell’immobile, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c., se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell1 art. 404 cod. proc. civ., comma 2, se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti (v. anche Cass. 28.4.2006 n. 9964; cass. 13.2.2007 n. 3087; cass. 8.11.2007 n. 23289; cass. 13.3.2009 n. 6179; cass. 14.4.2010 n. 8888).

Inoltre in tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ., legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo (v. anche Cass. ord. 30.12.2009 n. 27668).

Erroneamente, pertanto, il giudice di merito ha rigettato l’opposizione di terzo affermando che il terzo detentore avrebbe dovuto fare valere con l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ovvero di autonoma azione di accertamento, non certo in sede di opposizione all’esecuzione il proprio autonomo diritto, non essendo il terzo detentore in possesso, al momento dell’esecuzione forzata, di un idoneo titolo incompatibile con la sentenza di condanna da eseguire: cosa che nel caso di specie non sussiste, poichè l’opponente deduce fatti connessi all’intervenuta usucapione, non coperti da giudicato di accertamento.

Ma è proprio questo l’oggetto del giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione – correttamente promossa ai sensi dell’art. 619 c.p.c. – con il quale l’attuale ricorrente intendeva provare il proprio autonomo diritto, in virtù di intervenuta usucapione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata al tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Civita Castellana in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Civita Castellana in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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