Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14692 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38136-2019 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNOBIO,

11, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZONETTI, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIAMPIETRO RISIMINI, SERGIO MARASCIULO;

– ricorrente –

Contro

AUTOLINEE DOVER DI V.C. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RECCHIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO NOTARNICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1960/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accertato la natura della prestazione resa da M.V. nell’azienda di trasporti di titolarità del padre M.G., qualificando la stessa come collaborazione nell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c.;

la Corte territoriale ha quindi negato la sussistenza, in capo a M.V., di un diritto di prelazione nell’acquisto del ramo d’impresa, ceduto dal padre M.G. alle Autolinee Dover di V.C. s.r.l., avendo accertato che con atto transattivo del 16.03.2006, antecedente al trasferimento avvenuto in data 20.03.2006, M.V. aveva ricevuto dal padre Euro 100.000 a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione agli utili e di incrementi patrimoniali per il rapporto di collaborazione all’impresa familiare, ed aveva contestualmente rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell’attività familiare;

secondo la Corte d’appello la soddisfazione del credito ottenuto in qualità di collaboratore dell’impresa familiare segna il termine ultimo per l’esercizio del diritto potestativo di riscatto che l’art. 732 c.c., richiamato dall’art. 230 bis c.c., riserva al coerede o, come nel caso in esame, al partecipe dell’impresa familiare;

la cassazione della sentenza è domandata da M.V. sulla base di un unico motivo;

la società Autolinee Dover di V.C. s.r.l. ha depositato controricorso; S.L. e M.P.A., in qualità di eredi di M.G., sono rimaste intimate;

entrambe le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. e e 5, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui agli artt. 230 bis e 1362 c.c., nonchè omesso esame su punti decisivi”;

sostiene che nell’interpretare il fatto la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto della comune volontà delle parti nell’individuazione del termine per l’esercizio, da parte del figlio, del diritto di prelazione nell’acquisto del ramo d’impresa ceduto dal padre ai sensi dell’art. 230 bis c.c., comma 5;

sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che l’adesione all’atto transattivo in data 16.03.2006 contenesse la rinuncia, da parte dell’odierno ricorrente, all’esercizio del diritto di prelazione sulla cessione del ramo d’azienda;

il motivo è infondato;

la pronuncia impugnata si è conformata al principio di diritto con cui questa Corte ha affermato che, in tema di lavoro familiare, il limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto di cui all’art. 230 bis c.c., comma 5 (il quale rinvia all’art. 732 c.c. in materia successoria), va individuato nel momento della liquidazione della quota al partecipe, intendendo che tale negozio patrimoniale segni il momento del consolidarsi del diritto di credito del partecipe al diritto di riscuotere la propria quota di utili e di incrementi in riferimento alla cessazione della propria partecipazione all’impresa familiare (Cass. n. 17639 del 2016);

attuando il principio di diritto sopra richiamato, la Corte d’appello ha svolto un accertamento di fatto, dal quale è risultato che all’atto della cessione del ramo d’impresa da parte di M.G. alle Autolinee Dover di V.C. s.r.l., M.V. aveva già perso la qualità di socio, per aver ottenuto la liquidazione della propria quota;

avendo la cessione avuto luogo successivamente alla liquidazione della quota al figlio, quest’ultimo all’atto del negozio di trasferimento, già non possedeva più nessun titolo per poter rivendicare un diritto di prelazione sulla vendita in qualità di partecipe all’impresa familiare, in quanto quest’ultima era nel frattempo cessata;

tale accertamento di fatto non risulta in questa sede adeguatamente censurato da M.V., nè la prospettazione dei fatti da lui avanzata offre, sul piano dell’attuazione delle norme e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, ragioni plausibili all’accoglimento delle critiche rivolte al percorso logico – argomentativo seguito dalla Corte territoriale;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita;

non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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